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SRL cancellazione senza notaio

L’estinzione della società a responsabilità limitata senza notaio è possibile in determinati casi e secondo una procedura semplificata

Capita spesso che una società a responsabilità limitata (SRL) si trovi in condizioni gestionali (economico-patrimoniali) di notevole sofferenza al punto di rendere praticamente impossibile la prosecuzione dell’attività.

Non è difficile riscontrare, in tali casi, l’indisponibilità dei soci alla ricapitalizzazione della società stessa – deficitaria a causa delle perdite subite – ovvero la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per affrontare la messa in liquidazione con atto notarile.

Il caso della cancellazione della SRL con debiti, lo abbiamo già affrontato in un precedente articolo (clicca qui).

In questo articolo, ci occupiamo dell’ipotesi di cancellazione (leggasi, estinzione) della SRL dal registro imprese della CCIAA  senza il ricorso all’atto notarile, ossia: il verbale di assemblea straordinaria di manifesta volontà di sciogliere la società con conseguente nomina del liquidatore (o liquidatori) e remissione ad esso dei poteri degli amministratori che, perciò, decadono dal loro ufficio.

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

La procedura di liquidazione di una SRL – disciplinata dagli artt. 2484-2496 del cod. civ. – può essere suddivisa in tre fasi:

  1. accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativapubblicità;
  2. procedimento di liquidazione;
  3. estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal Registro Imprese.

In particolare, l’art. 2484 cod. civ. ne prevede le cause (tassative) di scioglimento:

  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
  3. per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
  4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
  5. nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
  6. per deliberazione dell’assemblea;
  7. per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.

Le cause di scioglimento elencate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono definite cause legali al cui verificarsi è sufficiente la trascrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori.

Si ritiene che anche nell’ipotesi 7) sia sufficiente la dichiarazione dell’amministratore dal momento che non interviene la volontà dei soci già espressa nell’atto notarile di costituzione.

La causa di cui al punto 6) deriva dalla volontà dei soci per i quali occorre l’assemblea straordinaria (come da statuto) il cui verbale è redatto da un notaio.

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PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CANCELLAZIONE

Nella procedura semplificata di cancellazione dal registro imprese della SRL, senza l’intervento del notaio, l’accertamento della causa legale è una fase molto delicata.

Tant’è che il registro imprese di diverse camere di commercio assume un atteggiamento (giustamente) critico nella valutazione della legittimità della certificazione prodotta dagli amministratori.

A tal proposito, il Ministero Sviluppo Economico (Mise) ha chiarito nella circolare nr. 94215 del 19/05/2014 come accertare le cause legali di scioglimento.

Nella sostanza, nell’ipotesi 2 (raggiungimento o impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale), è impossibile che ciò si verifichi nel caso di un oggetto societario molto ampio e vago. Perciò, l’oggetto deve essere estremamente specifico e circoscritto per far scattare questa causa di scioglimento.

Dunque, “… l’evento indicato deve essere tale da rendere definitivamente ed obiettivamente impossibile il raggiungimento dell’ (univoco) oggetto sociale.” Ed è opportuno che l’assemblea abbia dimostrato la volontà di non modificare l’oggetto sociale.

Nell’ipotesi 3 (mancato funzionamento dell’assemblea ovvero continua inattività), è importante provare che l’inerzia dell’assemblea abbia provocato lo stallo della società. Un esempio su tutti può essere la mancata approvazione del bilancio. In tal caso, una volta accertata questa causa di scioglimento, gli amministratori chiedono al tribunale la nomina dei liquidatori non potendo farlo l’assemblea in quanto inoperosa.

Nell’ipotesi 4 (riduzione del capitale per perdite), se questa è tale da portarlo al disotto del minimo legale, gli amministratori devono – senza indugio anche in corso d’anno – accertare che i soci non intendono ricapitalizzare la società e trascrivere detta causa nel registro delle imprese. In una successiva assemblea i soci nomineranno i liquidatori che prenderanno il posto degli amministratori

L’ipotesi 5 (ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473) si riferisce al caso in cui risulti impossibile liquidare la partecipazione del socio (di SRL) receduto. In tale evenienza la dichiarazione degli amministratori dovrà dare conto del negativo esperimento dei vari passaggi previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 2473 cod.civ. (vendita agli altri soci; a terzi; rimborso mediante riserve disponibili; rimborso mediante riduzione del capitale sociale); in alternativa, alla stessa dovrà essere allegata, a fini meramente probatori, copia semplice delle delibere assembleari presupposte.

BILANCIO DI LIQUIDAZIONE

Inoltre, il bilancio finale di liquidazione (che non deve essere depositato presso il registro delle imprese in quando documento non obbligatorio nella fase di scioglimento e cancellazione) deve necessariamente con l’Attivo pari a zero a prescindere dal saldo finale delle Passività.

In altri termini, il bilancio finale di liquidazione può chiudere con deficit patrimoniale in cui residuano debiti non saldati a causa dell’incapienza dell’attivo.

Ovviamente, i soci non devono aver percepito alcun importo (o bene) a titolo di rimborso di quota partecipativa: in tal caso, i liquidatori ne risponderanno personalmente.

Terminata la fase di liquidazione, il liquidatore ne richiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Per i debiti residui ne rispondono i soci nel limite delle quote liquidate e sempre che non siano imputabili dei più gravi reati tributari o penali.

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CANCELLAZIONE D’UFFICIO

La Camera di Commercio avvia il procedimento di cancellazione d’ufficio (di derivazione analogica di quanto previsto per le ditte individuali e società di persone dal DPR nr. 247/2004) delle società di capitali solo  caso di liquidazione che non hanno depositato il bilancio d’esercizio per almeno tre anni consecutivi come previsto dall’art. 2490 cod. civ.

I presupposti sono quindi:

  1. che la società sia in liquidazione
  2. che risulti non effettuato il deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi

Il procedimento prevede da parte dell’ufficio Registro Imprese la notifica dell’avvio del procedimento di iscrizione della cancellazione d’ufficio alla sede dell’impresa e al liquidatore in carica richiedendo di comunicare (con le modalità previste per la trasmissione telematica) l’avvenuta cancellazione della società oppure di fornire elementi riguardo la persistenza dell’attività sociale.

Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento dell’ultima delle lettere raccomandate inviate oppure decorsi 45 giorni dall’affissione all’Albo camerale (in caso di irreperibilità degli interessati presso gli indirizzi delle raccomandate) senza riscontro, il Conservatore con proprio provvedimento annota nel registro imprese la relativa cancellazione.

RISCHI E RESPONSABILITA’

In conclusione, considerate le precisazioni del MiSE, la cancellazione della società a responsabilità limitata senza l’intervento del notaio presuppone che ci siano una serie di condizioni e formalità per cui non sopraggiungano i rischi di sospensione della procedura dall’ufficio del registro delle imprese e di responsabilità di amministratori e liquidatori.

Ad esempio, l’omessa approvazione e deposito del bilancio di esercizio comporta le seguenti sanzioni:

  1. omesso deposito bilancio: da 251 euro a 2.519 euro (art. 2630 cod.civ.)
  2. omessa convocazione dell’assemblea (non prevista nelle SRLu): da 1.032 euro a 6.197 euro (art. 2361 cod. civ.)

Riguardo al punto 2) “omessa convocazione dell’assemblea“, si ritiene che l’obbligo di convocazione non sussiste laddove si tratta di società a socio unico SRL unipersonale in cui il socio è anche amministratore unico.

Diversamente, qualora l’amministratore fosse persona distinta dall’unico socio, è necessario convocare l’assemblea formata dal solo socio.

A tal proposito, si riscontra sovente ampia confusione.

Qualora le omissioni riguardino anche gli adempimenti fiscali, trovano applicazione le diverse ed onerose sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. n. 158/2015.

Tra l’altro, la cancellazione d’ufficio (dopo i tre anni di inattività), non esime dal rischio di fallimento della società nel frattecampo iscritta che soddisfi almeno uno dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 L.F.

Si ricorda che l’istanza di fallimento può essere presentata solo entro 1 anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Perciò, occorre fare molta attenzione nella scelta della soluzione della cancellazione d’ufficio.

Siamo a tua disposizione per la migliore procedura di scioglimento e cancellazione semplificata della SRL senza notaio

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione