Introduzione: il caso pratico da analizzare
Nel contesto di una ristrutturazione edilizia, un professionista (ad esempio, un architetto o ingegnere) presta la propria opera e viene pagato dal committente (un condominio) tramite bonifico parlante, necessario per consentire ai condòmini di beneficiare delle detrazioni fiscali. La banca, su tale pagamento, applica la ritenuta dell’11% prevista dal DL 78/2010. Si chiede se il condominio debba applicare anche la ritenuta d’acconto del 20% prevista per i compensi professionali.
1. Disciplina generale della ritenuta d’acconto per i professionisti
Per i compensi corrisposti ai professionisti per prestazioni di lavoro autonomo, la normativa tributaria italiana prevede l’obbligo, in capo al sostituto d’imposta (committente), di operare una ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento, quale acconto dell’IRPEF dovuta dal professionista.
Tuttavia, quando il pagamento avviene tramite bonifico parlante per spese che danno diritto a detrazione (ad esempio, recupero edilizio o risparmio energetico), interviene una disciplina specifica.
2. Pagamento tramite bonifico parlante: applicazione della ritenuta dell’11% da parte della banca
Il pagamento delle spese per ristrutturazione edilizia deve essere generalmente effettuato tramite bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, che riporta:
- la causale del versamento con i riferimenti normativi (art. 16-bis DPR 917/86)
- il codice fiscale del soggetto che paga
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario
(“Dal bonifico devono risultare (c.d. bonifico parlante ): – la causale del versamento, con i riferimenti normativi (art. 16 bis DPR 917/86); – il codice fiscale del soggetto che paga; – il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.”).
Sull’importo del bonifico – al netto dell’IVA – la banca, l’ufficio postale o l’istituto di pagamento applicano una ritenuta d’acconto dell’11% (sino al 29 febbraio 2024 era dell’8%), ai sensi dell’art. 25 DL 78/2010, che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti
(“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% (fino al 29 febbraio 2024: 8% ) che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”)
3. Obblighi del condominio committente: nessuna doppia ritenuta
Il condominio, quando effettua il pagamento per lavori di recupero edilizio tramite bonifico parlante, non deve quindi applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso del professionista, poiché la ritenuta dell’11% della banca è sostitutiva (“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% […] che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”).
La stessa regola è ribadita anche in altre fonti, che sottolineano come il pagamento tramite bonifico parlante comporti l’applicazione della sola ritenuta da parte dell’intermediario finanziario, senza ulteriori ritenute da parte del condominio (“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA del 22% (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”).
4. Esempio operativo di fattura professionale per ristrutturazione edilizia e bonifico parlante
Esempio di fattura
Descrizione
Importo (€)
Compenso per prestazione professionale
1.000,00
Contributo previdenziale 4% (se dovuto)
40,00
Subtotale imponibile
1.040,00
IVA 22%
228,80
Totale fattura
1.268,80
Modalità di pagamento: Bonifico bancario “parlante” secondo art. 16-bis DPR 917/86, indicando nella causale: “Pagamento prestazione professionale per ristrutturazione edilizia – Detrazione fiscale art. 16-bis DPR 917/86 – Fattura n. X del XX/XX/2025 – Codice fiscale committente – P.IVA professionista”.
Nota in fattura:
“Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario/postale parlante per le detrazioni fiscali. Si ricorda che la ritenuta dell’11% sarà applicata dalla banca sull’imponibile (esclusa IVA e contributo previdenziale). Non deve essere applicata ulteriore ritenuta d’acconto del 20% da parte del committente.”
Calcolo della ritenuta
Imponibile su cui la banca applica la ritenuta: 1.000,00 + 40,00 = 1.040,00 €
Ritenuta 11%: 1.040,00 × 11% = 114,40 €
Importo netto accreditato al professionista:
1.268,80 € (totale fattura) – 114,40 € (ritenuta) = 1.154,40 €
5. Tabella di sintesi applicazione delle ritenute
Tipo di ritenuta
Applicata da
Base imponibile
Aliquota
Applicazione
Ritenuta d’acconto su bonifico parlante
Banca/Poste
Imponibile (no IVA)
11%
Sì
Ritenuta d’acconto 20% professionisti
Condominio
Compenso professionale (no IVA)
20%
No
(“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% […] che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”) 1, (“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA del 22% (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”) 2.
Conclusione e risposta al quesito
Nel caso in cui il pagamento del professionista, per prestazioni connesse a ristrutturazione edilizia, sia effettuato tramite bonifico parlante per la fruizione delle detrazioni fiscali, la banca applica la ritenuta dell’11% (ex art. 25 DL 78/2010). Questa ritenuta sostituisce integralmente la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi professionali, che NON deve essere applicata dal condominio committente.
(“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% […] che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 e Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).”) 1, (“Sull’importo del bonifico al netto dell’IVA del 22% (anche in caso di applicazione di un’aliquota ridotta), la banca o l’ufficio postale o l’istituto di pagamento che ricevono l’accredito della somma a favore del beneficiario effettuano una ritenuta d’acconto dell’11% che esclude l’applicazione di altre ritenute, quale quella del 20% sui compensi dei professionisti o quella del 4% dei condomini sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi (art. 25 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, Circ. AE 28 luglio 2010 n. 40/E).


