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Decreto Legge “Cura Italia”  (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020)

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

AVV. MARIA LEO

AVV. LEONARDO LEO

P.zza L. Ariosto, n. 30  – 73100 – LECCE

http://www.studiotributarioleo.it/

 

 

 

 

DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”  (D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020)

 

 

LE MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

 

Cosa è previsto? A chi/cosa è rivolto? In cosa consiste?
 

MINI PROROGA DELLE SCADENZE DEL 16 MARZO

(ART. 60)

 

 

A TUTTI I CONTRIBUENTI

 

Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

 

 

 

 

 

SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019.

(ART. 62)

 

Sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 riguardanti:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;

–         l’IVA;

–         i contributi previdenziali;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. 

 

 

 

PARTICOLARI CATEGORIE DI IMPRESE (TURISTICO – ALBERGHIERO, TERMALE, TRASPORTI, RISTORAZIONE E BAR, CULTURA, SPORT, ISTRUZIONE, PARCHI DIVERTIMENTO, EVENTI, SALE GIOCHI E CENTRI SCOMMESSE).

(ART. 61)

 

 

Sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020 riguardanti:

–         le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973;

–         l’IVA in scadenza a marzo 2020

–         i contributi previdenziali;

–         i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Attenzione!

 Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate  mensili di pari importo a partire dal mese di maggio. 

 

 

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

(ART. 62)

 

 

TUTTE I SOGGETTI CON DOMICILIO , SEDE LEGALE O OPERATIVA IN ITALIA

 

Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Attenzione!

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

 

 

DICHIARAZIONE  DEI REDDITI 730/2020

(ART. 62)

(RINVIO ALL’ ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9)

 

 

CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

 

Proroga della messa a disposizione della dichiarazione precompilata dal 15 aprile al 5 maggio 2020.

 

Attenzione!

Il termine per l’invio della dichiarazione 730/2020 slitta al 30 settembre 2020.

 

 

TERMINI INVIO CERTIFICAZIONE UNICA

(ART. 62)

(RINVIO ALL’ ART. 1 D.L. 2 MARZO 2020 n.9)

 

SOSTITUTI D’IMPOSTA

 

Proroga del termine di invio certificazioni uniche al 31 marzo 2020.

 

 

PREMIO PER LAVORO SVOLTO IN SEDE

(ART. 63)

 

 

LAVORATORI DIPENDENTI CON REDDITO INFERIORE AD € 40.000 NELL’ANNO 2019.

 

Riconoscimento di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro (da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese).

Il premio viene riconosciuto dal sostituto d’imposta.

Attenzione!

L’indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITI D’IMPOSTA

 

SPESE SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(ART. 64)

 

 

Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

 

 

CANONE DI LOCAZIONE BOTTEGHE E NEGOZI

(ART. 65)

 

Riconoscimento di un credito d’imposta utilizzabile in compensanzione nella misura del 60 % dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Attenzione!

Sono escluse da tale agevolazione le attività elencate negli allegati 1 e 2 del D.L. 11 marzo 2020, per le quali non è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività (es.  Ipermercati, supermercati, lavanderie, commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici ecc.).

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONI DI IMPOSTA / DEDUZIONI DAL REDDITO

(ART. 66)

 

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O IN NATURA EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE O ENTI NON COMMERCIALI

 

 

Riconoscimento di una detrazione di imposta lorda pari al 30% fino ad un massimo di € 30.000,00 per le donazioni effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l’emergenza COVID – 19.

 

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO O NATURA EFFETTUATE DA SOGGETTI CON REDDITO D’IMPRESA

 

Deduzione dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2020 finalizzate a finanziare gli interventi per l’emergenza COVID – 19.

 

INDENNITA’ UNA TANTUM

(ART. 27)

 

 

PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA (GiA’ ATTIVA AL 23.02.2020)

E

CO.CO.CO ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

 

 

Riconoscimento di un’indennità, per il mese di marzo, pari ad € 600,00, erogata dall’INPS previa domanda.

Attenzione!

L’indennità non costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Sono esclusi gli iscritti alle casse di previdenza obbligatoria e i titolari di pensioni.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E

CONTENZIOSO

(art. 67)

 

 

 

 

 

ENTI IMPOSITORI

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di:

–         liquidazione

–         controllo

–         accertamento

–         riscossione

–         contenzioso.

 

Per lo stesso periodo sono, altresì sospesi i termini per le risposte alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

 

Prolungamento di due anni dei termini per l’accertamento dell’anno d’imposta 2015.

 

Attenzione!

Per quanto riguarda il contenzioso, si evidenzia che per le parti processuali diverse dagli enti impositori (dunque, per i contribuenti), i termini processuali sono sospesi solo dal 9 marzo al 15 aprile 2020!

 

 

 

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

(art. 68)

 

 

 

 

 

 

A TUTTI I CONTRIBUENTI

 

Sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

–         cartelle di pagamento

–         avvisi di accertamento

–         avvisi di addebito

in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

 

Attenzione!

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

 

Differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”.

 

Attenzione!

Dalla lettura sistematica delle norme non sembrerebbero sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

–         avviso bonario

–         verbale di accertamento con adesione sottoscritto

–         somme dovute a seguito di reclamo/mediazione

–         conciliazione giudiziale.

 

 

 

 

RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI

(art. 83)

 

RINVIO UDIENZE

 

Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020, tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie dal 9 marzo al 15 aprile 2020.

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI

 

Sospensione del decorso dei termini procedurali e processuali, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Quali:

–         sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado

–         sospensione del termine computabile ai fini del reclamo/mediazione

–         in generale tutti i termini procedurali (Appello – ricorso per Cassazione – Costituzione in giudizio).

 

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