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Reddito di Inclusione (REI): l’ISEE sbaglia a valutare le piccole imprese

Il calcolo dell’ISEE si basa su un criterio che penalizza le imprese in contabilità semplificata e regimi agevolati (minimi e forfetari) in quanto non considera le passività correnti nella determinazione del patrimonio netto aziendale

 

Circa la discriminazione nel calcolo dell’ISEE ci siamo occupati molti mesi fa in un precedente articolo (ISEE e patrimonio netto imprese: istruzioni errate).

Nel frattempo nulla è cambiato nonostante ci sia sta anche un’interrogazione in commissione Finanze della Camera dei Deputati (interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07742/2016).  La risposta della Commissione rinvia il problema a data da destinare:

 

“Alla luce di quanto rappresentato in premessa, l’interrogante, chiede se non si ritenga «opportuno modificare la normativa vigente o emanare una norma interpretativa al fine di chiarire le modalità di calcolo del valore mobiliare, in particolare con riferimento alla definizione di altri cespiti o beni patrimoniali», anche «al fine di non penalizzare i piccoli imprenditori in contabilità semplificata rispetto alle imprese in contabilità ordinaria».
Al riguardo, si fa presente che sono in corso presso i competenti Uffici dell’amministrazione finanziaria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli approfondimenti tecnici propedeutici alla predisposizione di una soluzione normativa alla problematica esposta dall’onorevole interrogante.”

 

Come si vedrà in seguito, tutti quelle piccole imprese (artigiani, commercianti e professionisti) che versano in situazione di difficoltà, si trovano penalizzati dall’erronea valutazione del patrimonio netto rispetto alle imprese (solitamente più grandi!) che hanno adottato (per scelta o per obbligo) la contabilità ordinaria.

 

A memoria, sono soggetti alla contabilità semplificata (art. 18 DPR nr. 600/73) le imprese che nell’esercizio precedente non hanno superato il seguente limite di ricavi:

 

  • 400.000 euro se attività di servizi
  • 700.000 euro per le altre attività (artigiani e commercianti)
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Inoltre:

  • i professionisti possono optare per la contabilità semplificata a prescindere dal fatturato (o compensi)
  • le società di capitali sono sempre in contabilità ordinaria

 

 

Reddito di Inclusione (ReI)

A partire dal 01 dicembre è possibile richiedere, attraverso i comuni, il sussidio chiamato Reddito di Inclusione (ReI).

La domanda deve essere presentate presso:

  • i comuni
  • altri punti di accesso identificati dai comuni stessi

 

Chi può presentare domanda:

– Cittadino dell’Unione o suo familiare titolare di permesso di soggiorno permanente
– Cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE
– Cittadino extracomunitario titolare di protezione internazionale

Il richiedente al momento della domanda deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni.

 

Requisiti Anagrafici:

– presenza di un componente di età minore di anni 18
– presenza di una persona con disabilità
– presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
– presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione

 

Requisiti Economici:

– ISEE non superiore a 6.000 euro
– ISRE non superiore a 3.000 euro

 

Patrimonio Mobiliare:

(risparmi, investimenti, ecc.) non superiore a 20mila euro.

 

Patrimonio Immobiliare:

esclusa abitazione principale, tra i 6mila e i 10mila euro in base ai componenti del nucleo familiare.

 

Misura del sussidio:

per 18 mensilità a partire da gennaio 2018 ed in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

– minimo 187,50 euro (1 componente)
– massimo 485,40 euro (5 componenti)

 

Il sussidio è erogato tramite una nuova carta acquisti denominata Carta ReI.

 

Superato il limite dei diciotto mesi, il beneficio può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

 

ATTENZIONE: il ReI è incompatibile con NASpI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria e #compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

 

ISEE discriminante

Riprendiamo il calcolo dell’ISEE con una simulazione considerando una piccola impresa che adotta il regime fiscale dei semplificati e vediamo cosa accade qualora avesse optato (visto che il basso fatturato non richiede l’obbligo) per il regime fiscale ordinario.

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Resta inteso che la simulazione è valida anche per i recenti regimi fiscali agevolati dei:

  • MINIMI
  • FORFETARI

 

Osserviamo la situazione seguente già illustrata in un precedente articolo (ISEE e patrimonio netto imprese: istruzioni errate).

 

Pertanto, semplificando, se l’azienda fosse in contabilità ordinaria il patrimonio netto ai fini ISEE sarebbe negativo (-15).

Essendo però in contabilità semplificata, si trova un patrimonio netto ai fini ISEE di 110.

 

Partendo da questa differenza di calcolo, l’effetto discriminate si ripercuote sulle famiglie monoreddito con redditi sotto i 20.000 euro annui derivanti da attività di piccola impresa (artigiano, commerciante) o professionale, può ammettere al beneficio del ReI un soggetto in contabilità ordinaria – che può far emergere un patrimonio netto negativo – ed escludere un soggetto che, con la medesima conformazione aziendale, si trova in contabilità semplificata (o regime agevolato).

 

E a ben poco vale pensare di transitare alla contabilità ordinaria poiché:

  • i benefici di calcolo si avranno fra due anni
  • i costi della contabilità sono decisamente superiori

 

A questo punto, è più che opportuno intervenire con la giusta correzione del DPCM nr. 159/2013 che ha introdotto un siffatto criterio discriminatorio basato unicamente sul criterio di contabilità adottato.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione