Immobili esenti da imu e tasi
Gli immobili degli Enti del Terzo Settore (ETS), incluse le cooperative sociali, sono esenti da:
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Imposta Municipale Unica (IMU)
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Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
alle condizioni già previste dalla legislazione previgente.
Inoltre, i Comuni possono, purché previsto dal relativo regolamento, esentare gli stessi enti dagli altri tributi propri diversi da IMU e TASI.
Agli atti “societari” posti in essere dagli enti ETS soggetti nonché a quelli traslativi della proprietà di beni mobili e immobili in loro favore si applicano le imposte sui trasferimenti in misura fissa.
L’art. 82 del decreto di riforma degli enti non profit (D. Lgs. nr. 117/2017) riordina, in conformità all’assetto normativo preesistente, la disciplina delle agevolazioni in materia di tributi locali e imposte indirette sui trasferimenti.
Esenzioni
Ai fini dell’ Imposta Municipale Unica (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in particolare, si conferma che sono esenti gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività religiose di cui all’art. 16, lettera a, legge nr. 222/1985.
Da ciò ne deriva che, in caso di utilizzazione promiscua dell’immobile, occorrerà scorporare la rendita catastale tra quota esente e quota soggetta, secondo i criteri stabiliti nel Decreto Ministeriale nr. 200/2012.
Inoltre, si evidenzia che l’esenzione dai suddetti tributi locali riguarda gli immobili “posseduti e utilizzati” dagli Enti del Terzo Settore (ETS), mentre l’art. 7 lett. i) il D. Lgs nr. 504/92, richiama il solo “utilizzo“.
A riguardo, giova ricordare che la prevalente giurisprudenza di Cassazione ha ritenuto necessaria la coincidenza soggettiva del possessore e dell’utilizzatore, al fine della applicazione dell’esonero.
La prassi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha tuttavia aperto alla possibilità di esentare le ipotesi di comodato gratuito tra enti.
Si resta, perciò, in attesa di chiarezza circa il perimetro di esenzione IMU e TASI alla luce del nuovo orientamento agevolativo della riforma approvata.
Cooperative sociali
Sotto il profilo soggettivo si segnala l’espressa inclusione nei benefici di legge delle cooperative sociali.
Tali soggetti, in quanto aventi forma giuridica societaria, non rientravano, letteralmente, nella disposizione di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), richiamata nella norma di esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
Quanto alle imposte indirette, si stabilisce che le operazioni di scissione, trasformazione e fusione sono soggette a tributi in misura fissa.
Inoltre, le modifiche statutarie rese necessarie al fine dell’adeguamento a nuove previsioni normative sono esenti da imposta di registro.
Gli atti di trasferimento di beni mobili e immobili effettuati in favore degli Enti del Terzo Settore, incluse le imprese sociali, sono soggetti a imposizione in misura fissa, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni in diretta attuazione degli scopi sociali.
L’ente deve rendere, alla stipula dell’atto, una dichiarazione in tal senso.