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Credito Iva 2016: come utilizzarlo

Con l’inizio del nuovo anno occorre scegliere come come gestire il credito Iva maturato nel corso del periodo d’imposta precedente.

 

Un contribuente può vantare un credito Iva per due tipi di ragioni:

  • momentanee ed eccezionali: es. ingenti acquisti in fase iniziale dell’attività;
  • strutturali: es. vendite non imponibili ai fini Iva secondo il principio di destinazione: cessioni all’esportazione, cessioni intracomunitarie o non territoriali; vendite non assoggettate al tributo per particolari disposizioni legislative; vendite per le quali il versamento dell’Iva non grava sul contribuente: split payment; vendite con aliquota Iva inferiore a quella pagata sugli acquisti.

 

In entrambi i casi, il contribuente dispone di un’eccedenza a credito di Iva, per la quale, previa verifica di alcuni requisiti, sarà chiamato a deciderne l’impiego.

 

Esistono tre strade percorribili. Il contribuente può decidere di procedere con:

1. compensazione verticale – utilizzerà il credito per compensare i futuri debiti Iva che maturerà nei periodi d’imposta successivi;

2. compensazione orizzontale – farà transitare l’eccedenza nel Mod. F24 per coprire parte del versamento di altri tributi e contributi (limite massimo di compensazione pari a 700.000 euro per ogni anno solare, art. 17, D. Lgs. 241/97);

3. richiesta di rimborso – procederà con la richiesta di rimborso in sede di compilazione della dichiarazione Iva annuale per l’anno 2016 (scadenza 28 febbraio 2017).

 

Ovviamente, la scelta non è così scontata: se si è optato per la compensazione verticale non è necessario ottemperare ad eventuali limiti, tanto meno sono previsti requisiti formali o sostanziali. Viceversa, le altre due scelte comportano l’osservanza di alcune condizioni.

 

In particolare, relativamente alla compensazione orizzontale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è necessario tenere conto di quanto segue.

Per compensazioni inferiori o uguali a 5.000 euro non sono previsti obblighi da rispettare per procedere alla compensazione.

 

Per compensazioni comprese fra 5.000 e 15.000 euro:

1) la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2016 (entro il 28 febbraio 2017, quindi la prima compensazione eccedente i 5.000 euro potrà avvenire dal 16 marzo 2017);

2) il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purchè abilitato a Fisconline).

 

Per compensazioni superiori a 15.000 euro

1) la compensazione può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2016;

2) il modello F24, relativo alla compensazione, deve essere presentato esclusivamente in forma telematica (Entratel o Fisconline, a seconda che ci si avvalga di un intermediario abilitato o il contribuente proceda personalmente, purchè abilitato a Fiscoonline);

3) è necessario che alla dichiarazione annuale IVA vengano apposti in alternativa il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell’organo incaricato di effettuare il controllo contabile.

 

In ultimo, per ottenere il rimborso del credito al 31 dicembre 2016 occorrerà verificare e rispettare:

a) le condizioni soggettive/oggettive tipiche del contribuente stabilite dall’art. 30 del DPR 633/72;

b) le condizioni formali, connesse alla presentazione obbligatoria della dichiarazione annuale Iva o del Mod. TR stabilite dall’art. 38 bis, DPR 633/72.

 

L’importo minimo per accedere al rimborso sarà:

a) 2.582,28 euro quando la situazione del cliente presenti una o più delle seguenti condizioni:

  • presenza di un’eccedenza a credito nell’ultimo triennio precedente, compreso l’anno di presentazione della dichiarazione (il rimborso spetta per la minore delle tre risultanze);
  • esercizio esclusivo o prevalente di attività che comporta l’effettuazione di operazioni attive soggette ad una aliquota media delle vendite maggiorata del 10%, inferiore rispetto a quella sugli acquisti;
  • operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9, DPR 633/72, art. 41, D. Lgs. 331/93) in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • acquisti (o importazioni) di beni ammortizzabili o acquisto di servizi per studi e ricerche;
  • effettuazione prevalente di operazioni attive fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto della territorialità (artt. 7, 7-septies, DPR 633/7217);
  • “status” di rappresentante fiscale (art. 17, co. 3, DPR 633/72);
  • operazioni soggette allo split payment (art. 17-ter, DPR 633/72);
  • status di soggetto che beneficia del regime speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72 e che effettua prevalentemente cessioni non imponibili di cui agli artt. 8, 38-quater e 72 del DPR 633/72 e cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D. Lgs. 331/93;

 

b) 10,33 euro in caso di cessazione dell’attività.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione