Si sintetizzano di seguito due recenti sentenze con cui trovano applicazione sostanziale le previsioni normative della Legge nr. 3/2012 per ciò che riguarda il sovraindebitamento
E’ evidente come la disparità di trattamento dei debiti dei soggetti non fallibili (ossia, fatturato sotto i 200.000 euro annui, attivo inferiore ai 300.000 euro annui e debiti inferiori a 500.000 euro) rispetto ai soggetti fallibili ha “obbligato” il legislatore italiano ad allinearsi alla normativa di omogeneità applicata a livello comunitario.
Tuttavia, la norma appare a tutt’oggi farraginosa, eccessivamente onerosa per il gestore della crisi a fronte di onorari ridotti del 40%. Perciò, per dare un significativo slancio alla possibilità di “redenzione imprenditoriale”, è più che opportuno un intervento normativo già formalizzato nel disegno-legge della commissione Rordorf.
Tribunale di Livorno sentenza del 05/01/2017 (G.E. Arcudi)
La recente decisione del Tribunale di Livorno è intervenuta sull’intreccio fra procedura di sovraindebitamento ed esecuzione immobiliare nei confronti del debitore. Una volta decretata l’apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ex. art. 14-quinquies l. 3/2012, il liquidatore giudiziario nominato ha la facoltà di presentare un’istanza di improcedibilità dell’esecuzione immobiliare pendente nei confronti del debitore che si avvale della procedura di sovraindebitamento.
Tribunale di Como (gennaio 2017)
Tasse ridotte davanti al giudice per chi non può pagare. Attraverso le possibili soluzioni del sovraindebitamento (Legge nr. 3/2012), il contribuente può archiviare la propria debitoria con il Fisco e con le cartelle di Equitalia. È quanto avvenuto pochi giorni fa per un lavoratore dipendente lombardo, che ha ottenuto dal Tribunale di Como l’omologazione di un accordo che prevedeva la falcidia di circa il 90% le somme dovute.
La morosità derivava da debiti fiscali relativi a una partecipazione societaria in un’azienda di famiglia. Il debito iniziale di 166 mila euro, maturato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’agente di riscossione, era lievitato nel tempo con sanzioni e interessi a ben 509 mila euro.
A seguito della proposta del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la riduzione del debito a 54 mila euro, consentendo quindi al debitore di definire la propria posizione avuta l’omologa del Tribunale.
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