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obbligo del revisore

Obbligo del Revisore per le SRL

Scatta l’obbligo del revisore per le SRL. Tantissime società, circa 140.000, secondo i dati di Bankitalia dovranno dotarsene.

E’ questa una tra le più importanti novità introdotte dalla nuova Riforma sulla crisi d’impresa (D. Lgs. nr. 14/2019)

Perché un revisore in ogni società? Obiettivo della nuova norma è di anticipare l’arrivo della crisi, perciò è necessario che ci sia una figura qualificata che controlli e sorvegli i conti e le performance aziendali.

Ricordiamo un passaggio fondamentale del nuovo art. 2086 cod. civ. per cui tutte le società, che rispettano i parametri successivamente indicati, dovranno dotarsi di un “… assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla rilevazione di una situazione di crisi in maniera tempestiva, al fine di preservare la continuità aziendale”.

L’obbligo del revisore entra proprio in questo nuovo assetto.

Compito del revisore è “sorvegliare” che le attività aziendali non subiscano momenti di sbandamento a tal punto da compromettere l’esistenza stessa dell’impresa.

Il revisore avrà quindi l’obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo il rischio di una futura crisi aziendale. La segnalazione deve essere motivata e fissa un termine (massimo di 30 giorni) entro cui l’organo stesso deve agire.

Ne consegue che, l’organo amministrativo dovrà definire ed adottare tutte le operazioni necessarie per salvaguardare il patrimonio aziendale, evitando che una possibile situazione di crisi, congiunturale o temporanea, possa aggravarsi in insolvenza e divenire, in futuro, irrisolvibile.

Il revisore, in caso di omessa o inadeguata risposta o mancata attuazione nei successivi 60 giorni delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, deve tempestivamente informare l’Organismo di composizione della Crisi e l’Insolvenza (OCRI). Solo in questo modo, il revisore è esonerato dalla responsabilità solidale.

 

I presupposti che devono ricorrere affinché sia obbligatorio la nomina del revisore sono le società a responsabilità limitata (SRL) sono individuati nella nuova versione dell’art. 2477 cod. civ.:

  1. tenute alla redazione del bilancio consolidato
  2. o che controlla una società soggetta a revisione
  3. o che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti (nuovo art. 2435-bis cod. civ.):

……..Totale attivo > 2 milioni euro

          –  Ricavi > 2 milioni euro

          – Numero medio dipendenti > 10

Tali parametri vanno valutati rispetto già al bilancio d’esercizio per il 2018 (che comprende anche i dati per il 2017).

L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi non è stato superato alcun dei suddetti parametri.

 

La nomina del revisore (o organo collegiale) deve essere fatta entro nove mesi dalla pubblicazione (16 marzo scorso) della Riforma della crisi D. Lgs. nr. 14/2019, cioè entro il prossimo 16 dicembre 2019. Entro tale data, inoltre, devono essere adeguati gli statuti societari.

In questo post stiamo parlando solo del revisore, in verità la norma lascia ampia libertà alla società di nominare un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore legale o, addirittura, una società di revisione.

Se si scegliesse il collegio o il sindaco unico, questi avrebbero un doppio obbligo ovvero effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie).  Se l’opzione ricadesse sul revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarebbe esclusivamente contabile.

Nello studio Alessio & Partners ci sono competenze qualificate non solo per il controllo legale di cui all’art. 2477 cod. civ. ma anche in ambito di strategia e di ristrutturazione aziendale. Ci occupiamo infatti di:

  • revisione legale
  • pianificazione strategica
  • controllo di gestione
  • innovazione
  • finanza agevolata

 

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