Imposte sui redditi e Irap riguardanti le imprese

Le disposizioni in commento prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata nella misura del 15% (in luogo dell’aliquota IRES ordinaria del 24%) ad una parte del reddito dei soggetti IRES che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’applicazione di tale agevolazione anche ai fini IRPEF per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

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Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e professionisti

Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e professionisti

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno.

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Imposta sostitutiva sui compensi da attività di lezioni private e ripetizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2019 sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nellescuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15 %, salva l’opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

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Regime Forfetario: ecco i nuovi parametri per accedere

In merito all'innalzamento della soglia di compensi, la legge di bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente per l’applicazione del regime forfetario. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la scorsa disciplina fissava tra i 25.000 e i 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.

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Perdite fiscali per i semplificati: è possibile il riporto negli anni successivi

La Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 23-26 Legge nr. 145/2018) ha allineato la deducibilità delle perdite d'esercizio subite dai soggetti in contabilità semplificata alla regola di riporto delle perdite come prevista per i soggetti in contabilità ordinaria. E così è stato riscritto l'art. 8 TUIR.

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