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Imposte sui redditi e Irap riguardanti le imprese

Tassazione agevolata Ires ed Irpef per gli utili reinvestiti

Le disposizioni in commento prevedono l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata nella misura del 15% (in luogo dell’aliquota IRES ordinaria del 24%) ad una parte del reddito dei soggetti IRES che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’applicazione di tale agevolazione anche ai fini IRPEF per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In particolare, è previsto che a decorrere dal 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti soggetti passivi IRES, può essere assoggettato all’aliquota del 15%, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, entro determinati limiti di importo normativamente determinati.

L’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta corrisponde alla somma:

  • degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi
  • del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato

Le definizioni rilevanti ai fini del computo degli importi sottoposti a tassazione agevolata, con specifico riferimento alle nozioni di “riserve di utili non disponibili”, “investimento” e “costo del personale dipendente”. Agli effetti della disciplina agevolativa in argomento si considerano “riserve di utili non disponibili” le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione (l’articolo 2433 del codice civile disciplinando le modalità di distribuzione degli utili, prevede, in linea generale, che la relativa delibera è adottata dall’assemblea che approva il bilancio, che non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato e che, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente).

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Per quanto attiene alla nozione di “investimento”, s’intende per tale:

  •  la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
  •  il completamento di opere sospese;
  •  l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti;
  •  l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione degli immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione degli immobili e dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In merito al “costo del personale dipendente” rilevante a fini del computo dell’agevolazione in argomento, rileva il costo del personale dipendente, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in ciascun periodo d’imposta, a condizione che, congiuntamente:

  • tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato
  • si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci del conto economico relative ai costi per il personale (salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi) ed agli oneri diversi di gestione, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018

L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

A tal fine, per gli enti non commerciali residenti, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività.

Per tali enti non commerciali, in caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività non commerciale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Sono previste ulteriori modalità di calcolo delle somme agevolabili. In particolare, ai sensi delle previsioni per ciascun periodo d’imposta è previsto, alternativamente, che:

  •  la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale dell’esercizio successivo
  •  la parte degli utili accantonati a riserva che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell’esercizio successivo
  •  la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale  dell’esercizio successivo

Per i soggetti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali norme si applicano anche per l’importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale.

Le disposizioni applicabili in caso di opzione per la trasparenza fiscale sono in tal caso, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo determinato ai sensi delle norme in esame.

Inoltre, come accennato in premessa, il regime agevolativo in esame si applica anche, ai fini IRPEF, per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Viene precisato poi che, se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata. Come disposizione di chiusura, che le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Si ritiene, pertanto, che uno stesso investimento possa ordinariamente fruire, ad esempio, sia del regime in commento, che dell’ iper ammortamento
Va da sé che l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore al costo sostenuto per l’investimento. Con separato documento di prassi, saranno forniti chiarimenti specifici sulla disposizione in esame.

Questo articolo ha un commento

  1. utente

    Come si vede l’imposta sul reddito e ridotta di 2,75: questo e l’importo da richiedere a rimborso. In sostanza occorre applicare al 10% dell’Irap versata, l’aliquota dell’imposta sul reddito vigente nell’anno. Qualora l’impresa sia in perdita, per effetto della deduzione potra ottenere una maggiore perdita che, potra portare in riduzione di altri redditi nell’anno o nei successivi secondo le norme ordinarie.

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