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Pannelli fotovoltaici: chiarezza su detrazione fiscale 50% e tassazione incentivi

Ho installato un impianto fotovoltaico sul terrazzo di proprietà. Posso usufruire della detrazione fiscale del 65% prevista per il risparmio energetico? Come sono tassati gli incentivi che riceverò?

 

Per i pannelli fotovoltaici, destinati alla produzione di energia elettrica, è previsto l’incentivo del conto-energia”, ossia l’applicazione di una tariffa incentivante sull’energia elettrica prodotta, consumata e ceduta alla rete (sistema dello “scambio sul posto”) così come verrà meglio descritto in seguito.

 

Considerando che non è possibile applicare più agevolazioni per il medesimo investimento, è evidente che non può trovare applicazione l’agevolazione prevista per il risparmio energetico del 65%.

 Tra l’altro, mentre il conto-energia incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la detrazione fiscale del 65% incentiva gli interventi edili per il risparmio energetico (in tal senso la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 207/2008). Perciò, l’incumulabilità dei due incentivi si desume anche dalla diversa finalità.

Ad ogni modo, così come confermato dal GSE nelle sue faq, gli incentivi previsti dal conto-energia sono cumulabili invece con le eventuali agevolazioni comunitarie, regionali e locali avente carattere di contributo in c/capitale e/o in c/interessi. Purché non abbiamo natura di incentivo pubblico nazionale.

L’art. 16-bis co. 1 lett. h) Tuir stabilisce che sono detraibili ai fini Irpef le spese d’acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica (Agenzia Entrate circ. 2/2013).

Perciò, i pannelli fotovoltaici:

  • con potenza fino a 20 kw
  • installati anche in assenza di opere edilizie
  • sui edifici residenziali

sono ammessi alla detrazione del 50% (ex art. 16-bis, art. 1. co. 139 Legge nr. 147/2013 e art. 1 co. 47 Legge nr. 190/2014).

In particolare, la lettera h) ex art. 16-bis h) specifica che sono ammessi alla detrazione fiscale del 50% gli impianti “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.”

A tal fine è necessario, però, che l’impianto fotovoltaico (con potenza inferiore ai 20 kw) sia posto al servizio essenzialmente dell’abitazione per far fronte ai bisogni energetici della famiglia. Ne segue che nel caso di impianti con potenza superiore ai 20 kw, ovvero per quelli posti al servizio di esigenze differenti da quelle tipiche dell’abitazione (es. locali commerciali o professionali) sono esclusi dal suddetto beneficio (Agenzia Entrate circ. 2/2013, ris. nr. 84/2012, ris. nr. 13/2009, circ. 46/2007.

Inoltre, trattandosi di intervento di cui all’art. 16-bis Tuir (recupero edilizio) , l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente di beneficiare anche della detrazione del 50% sull’acquisto di arredi ed elettrodomestici classe A+ nuovi (c.d. bonus mobili).

Tuttavia, in caso di impianto realizzato nell’esercizio di impresa o professione, è possibile il processo di ammortamento secondo le aliquote di ammortamento previste dal D.M. del 1998: 9%.

Inoltre, per gli impianti installati dal 15 ottobre 2015 trova applicazione il super-ammortamento del 140% a condizone che l’aliquota di ammortamento applicata non sia inferiore al 6,5%.

Riguardo agli incentivi per l’energia prodotta e/o consumata, il primo “conto energia” è stato introdotto con l’art. 7 co. 2 D. Lgs. nr. 387/2003.

In sostanza, per gli impianti installati fino al 27 agosto 2012 è prevista una tariffa incentivante che consiste in una somma di denaro erogata in relazione alla quantità di energia prodotta ed a prescindere dall’uso della stessa e per un periodo di 20 anni.

Successivamente, abbiamo avuto il secondo, terzo e quarto conto energia che si distinguono unicamente per la misura dell’incentivo riconosciuto.

Per gli impianti installati dal 27 agosto 2012 è previsto un nuovo sistema di incentivazione introdotto dal D.M. del 5 luglio 2012 (quinto conto energia).

Il nuovo sistema prevede due tipi di incentivi:

1) T.P.A.Tariffa Premio Autoconsumo per l’energia prodotta ed autoconsumata. Essa è corrisposta in assegna di un rapporto sinallagmatico percià essa è esclusa dal campo IVA.

La tassazione si differenzia a seconda della natura del produttore:

  • impresa o professionista: soggetta ad imposte dirette (Irpef o Ires) ed Irap. Inoltre, la stessa è assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto 4% (art. 25 co. 2 DPR nr. 600/73);
  • privato, ente non commerciale o condominio: non soggetto a tassazione poiché si tratta di uno stimolo a produrre energia al di fuori di una qualsiasi attività d’impresa e destinata ad usi domestici.

2) T.O.Tariffa Omnicomprensiva per l’energia prodotta (impianto di potenza inferiore a 1 Mw) ed immessa in rete. La tariffa incorpora sia una quota incentivante sia il corrispettivo per la vendita dell’energia al GSE.

Fiscalmente si tratta di un vero e proprio corrispettivo per la vendita al GSE di energia prodotta e non autoconsumata.

Pertanto, a seconda del produttore:

  • impresa o professionista: soggetta ad IVA, imposte dirette (Irpef o Ires) nonché ad Irap;
  • privato, ente non profit e condominio: trattasi di redditi diversi di cui art. 67 co. 1 lett. i (attività commerciale non esercitata abitualmente).

E’ bene ricordare che le tariffe incentivanti del quinto conto energia sono alternative allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e alla cessione al mercato per i soli impianti con potenza fino a 1 MW, fatto salvo quanto già precisato in caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto.

Da ultimo, la detrazione fiscale del 50% non è cumulabile con la tariffa premio autoconsumo (TPA) ed ulteriore quota incentivante del quinto conto energia poiché i due strumenti hanno, come sopra precisato, due diverse finalità (Agenzia Entrate circ. 207/2008 e consulenza giuridica nr. 954-80/2012 su istanza associazione ANIE).

Pertanto, la scelta della detrazione del 50% esclude l’incentivo TPA e viceversa.

Mentre, è cumulabile con la tariffa per la vendita  al sistema dell’energia prodotta (scambio sul posto).

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione