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Usura: come riconoscerla e come affrontarla

Il reato di usura è disciplinato dal co. 2 art. 1815 del cod. civ. il quale dispone: “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Fatte salve le ulteriori conseguenze sul piano penale (artt. 644, 649 del cod. pen.) l’immediata conseguenza dell’accertamento di interessi usurai (senza alcuna distinzione tra interessi corrispettivi ed interessi moratori) è la nullità assoluta della clausola contrattuale nonché la non debenza di ogni interesse per cui il prestito si intende a titolo gratuito ed il mutuatario può agire per la ripetizione di tutte le somme versate a titolo di interessi, spese e competenze.

L’usura è un reato istantaneo con effetti permanenti che si consuma al momento dell’accettazione della promessa degli interessi (e degli altri oneri) a prescindere dalla corresponsione, in concreto, di quanto accettato.

Nel corso degli anni, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, si è distinta:

  • l’usura originaria (Legge nr. 24/2001) rilevata al momento della stipula del contratto di finanziamento,

  • dall’usura sopravvenuta qualora il superamento del tasso-soglia si sia verificato solo in corso di rapporto contrattuale. Per la giurisprudenza prevalente, l’usura è un reato in continuità per cui è importante monitorarne il limite durante tutto il rapporto creditizio.

Inoltre, in campo penale, l’art. 644 cod. pen. distingue:

  • l’usura oggettiva rilevata allorché il tasso effettivo applicato supera il tasso-soglia periodicamente determinato;

  • l’usura soggettiva rilevata nella circostanza di interessi che rispettano il limite del tasso-soglia ma “… quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (Comunicato del Dipartimento del Tesoro del 18 maggio 2011). Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal D.L. nr. 70/2011 (convertito in Legge nr. 106 del 12/07/2011), che ha modificato l’art. 2, comma 4 della Legge nr. 108/96, che determinava il tasso soglia aumentando il TEGM del 50 per cento.

Perciò, ai contratti stipulati dal 01 luglio 2011 il tasso-soglia è così determinato:

                     Tasso-soglia % = (TEGM + 25%) + 4% (a)

Mentre, per i contratti stipulati sino al 30 giugno 2011 il tasso-soglia è così calcolato:

                     Tasso-soglia % = TEGM + 50% (b)

Il TEGM risulta dalla rilevazione effettuata ogni tre mesi dalla Banca d’Italia per conto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d’Italia la rilevazione dei dati.

La Banca d’Italia, inoltre:

  1. emana le istruzioni per la rilevazione dei TEGM, che tengono conto delle caratteristiche tecniche delle diverse operazioni di finanziamento;

  2. nell’ambito dei controlli di vigilanza, verifica che le banche e gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura.

Nelle seguenti elaborazioni, si provvederà a verificare se il contratto di finanziamento in questione sia affetto da usura originaria oggettiva considerata la soglia-usura fissata per la tipologia del credito al consumo erogato da intermediari finanziari (non bancari).

L’indagine relativa alla rilevazione della eventuale presenza di usura nel finanziamento è stata condotta utilizzando l’equazione mutuata dal D.M. del 08/07/1992 che la introduce per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e successivamente confermata dal D. Lgs. nr. 141/2010 che recepisce la Direttiva nr. 2008/47/CE.

Nel calcolo del TAEG la formula generalmente applicata è la seguente:

formula

dove:

i: è il TAEG annuo rispetto al quale risolvere la suddetta equazione;

k: il numero progressivo di una erogazione di denaro;

k’: il numero progressivo di un rimborso, cioè di ogni pagamento comprensivo di capitale, interessi e altri oneri;

m: il numero progressivo dell’ultima erogazione;

m’: il numero progressivo dell’ultimo rimborso;

Ak: l’importo della erogazione numero k;

A’k’: l’importo del rimborso numero k’;

tk: l’intervallo di tempo espresso in anni (non necessariamente interi) che trascorre fra la data della prima erogazione e le date delle successive erogazioni da 2 a m;

tk’: l’intervallo di tempo espresso in anni (non necessariamente interi) che trascorre fra la data della prima erogazione e le date di tutti i rimborsi da 1 a m.

L’art. 644 cod. pen. si discosta dalla nozione civilistica di interesse per abbracciare il più vasto concetto di “costo” del finanziamento (espresso dal TAEG).

Ai sensi della novella della Legge nr. 108/96 – e quindi ai sensi dell’attuale tenore del citato co. 4 ex art. 644 – il TAEG è un aggregato di differenti oneri di cui gli interessi costituiscono solo una di queste componenti (come elencate in seguito).

Nel calcolo del TAEG, inoltre, è necessario considerare i seguenti:

Oneri inclusi:

  • spese di istruttoria e di revisione del finanziamento

  • spese di chiusura della pratica

  • spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate

  • costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo

  • spese per l’assicurazione o garanzie intese ad assicurare il rimborso del credito

  • interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo. Sul punto, buona parte della giurisprudenza propende per l’inclusione degli interessi di mora nel calcolo del TEAG (Tribunale di Padova del 13/04/2014; Cass. Sez. I sen. nr. 350 del 09/01/2013).

  • spese per l’estinzione anticipata del finanziamento

  • ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.

Oneri esclusi:

  • imposte e tasse

  • eventuali oneri notarili

  • eventuali assicurazioni facoltative

  • entro il limite delle spese effettivamente sostenute: recupero spese, spese legali ed assimilate, ecc.

  • penali per risoluzione contrattuale (o decadenza dal beneficio del termine)

Infine, il calcolo del TAEG varia a seconda che esso sia determinato su:

  • somma erogata messa nella disponibilità del cliente

  • somma finanziata assunta a base del piano di ammortamento.

Nell’elaborazione, si procederà considerando i due differenti risultati.

Come rilevato, il TAEG misura il tasso annuo effettivo senza però considerare le altre voci di costo (contrattualmente previste) e che invece incidono sulla misura di costo rilevante ai fini del rispetto della soglia-usura. Perciò, al TAEG devono essere aggiunti:

  • la maggiorazione per gli interessi moratori calcolata sul tasso nominale annuo;

  • la maggiorazione per gli interessi moratori calcolata sugli interessi corrispettivi (qualora i primi siano calcolati sull’intera rata scaduta e non sulla quota capitale della stessa);

  • penalità in caso di estinzione anticipata;

 

  • ogni altro onere contrattualmente previsto che incide sul costo complessivo del finanziamento.

Se vuoi approfondire, visita la pagina dedicata al servizio Anatocismo e Usura

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione