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I contributi dello Stato alle sue società partecipate

Contributi dello Stato alle sue società partecipate

La Legge di Stabilità 2019 prevede l’erogazione di contributi dello Stato a società da esso partecipate, con particolare riferimento al profilo concernente al rimborso o meno dell’IVA in favore del beneficiario del contributo. Come chiarito, infatti, nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2019, le disposizioni in esame intendono disciplinare sia le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato prevede il rimborso al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell’investimento, anche dell’IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell’intervento, sia le ipotesi in cui, invece, il contributo copra la sola quota imponibile dell’investimento.

Prima di esaminare nel dettaglio le norme introdotte, si precisa, in via generale, che in relazione al corretto trattamento ai fini IVA da riservare alle erogazioni degli enti pubblici, è stato precisato, relativamente al rapporto tra l’ente pubblico erogante ed il soggetto percettore, che l’applicazione dell’IVA ad una determinata operazione presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotte nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private).

Ove sussista il predetto nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Diversamente, vale a dire in mancanza della funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi (movimentazioni di denaro), in quanto
tali, saranno escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA.

Si prevede che i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento in forma globale, ovvero quota imponibile e IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura “comprensivo di IVA”.

Nel caso di contributi concessi senza la dicitura “comprensivo di IVA”, lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Le citate disposizioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale, fermo restando che, in ogni caso, non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

Infine il Consiglio dell’Unione europea, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla stessa Direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

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