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Lezioni verso enti di formazione

L’art. 10 punto 20) del DPR nr. 633/72 riconosce l’esenzione dall’IVA “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

Pertanto, le lezioni impartite dal professionista a favore dell’ente di formazione sono soggette ad IVA ordinaria del 22%. Mentre, le lezioni impartite dall’ente agli allievi sono esenti IVA purché l’ente medesimo sia stato riconosciuto da pubbliche amministrazioni.

Allo stesso modo, le lezioni “di doposcuola” impartite direttamente ai privati sono esenti da IVA.

In tale direzione anche la risoluzione nr. 100/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate “Si evidenzia, infine, che l’esenzione da IVA prevista dal citato articolo 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 riflette unicamente le prestazioni che vengono rese da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi. Pertanto, le eventuali prestazioni rese all’Istituto da docenti esterni, dotati di partita IVA, devono essere assoggettate all’imposta nella misura ordinaria.”

 

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione