La dichiarazione dei redditi non presentata all’amministrazione finanziaria entro il 30 settembre può essere presentata entro i successivi 90 giorni.
L’art. 2 co. 7 D.P.R. nr. 322/98, stabilisce che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”.
Perciò, se inviata entro il successivo 29 dicembre, la dichiarazione dei redditi è considerata tardiva e non omessa.
Dopo tale data, invece, la dichiarazione è sempre e comunque omessa.
La sanzione minima prevista per la dichiarazione tardiva è – attualmente – di 250 euro ridotto a 1/10 (ossia, 25 euro) se si procede al ravvedimento operoso (codice tributo 8911).
E’ bene ricordare che la sanzione si applica per singola dichiarazione quand’anche lo stesso modello comprenda più dichiarazioni.
In sostanza, per il modello UNICO tardivo, che comprende anche la dichiarazione IVA e gli studi settore, si applicano tre sanzioni ravvedibili pagando la sanzione ridotta complessiva di 75 euro.
Tuttavia, il co.133 della Legge di Stabilità 2016 ha anticipato al 1° gennaio di quest’anno l’applicazione della disposizione contenuta al co. 4-bis art. 7 D. Lgs. nr. 472/1997 (modificato dall’art. 16 del D. Lgs. nr. 158/2015) disponendo che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”.
Ne seguirebbe che, la dichiarazione UNICO/16 tardivo è assoggettabile alla sanzione minima ridotta alla metà (125 euro in luogo di 250 euro), con conseguente riduzione della singola sanzione ravveduta (12,50 euro anziché 25 euro).