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ISEE: il simulatore gratuito di calcolo

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che consente un calcolo simulato dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario.

Il simulatore può essere utilizzato pur non disponendo di un PIN. Infatti è disponibile nel portale tra i contenuti consultabili senza autenticazione.

La procedura offre al cittadino la possibilità di conoscere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore ISEE pur in assenza della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Questo strumento consente all’utente di misurare la situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di poter valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per garantire un utilizzo semplificato è previsto l’inserimento di valori aggregati attraverso una compilazione facilitata e rapida all’interno del simulatore (es. somma dei redditi netti dei componenti il nucleo).

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È bene precisare che, ai sensi del D.P.C.M. nr. 159 del 2013, il risultato della simulazione non costituisce l’ISEE vero e proprio che invece si ottiene con l’attestazione rilasciata dall’INPS a seguito di presentazione della DSU.

Infatti, si tratta unicamente di un valore simulato scaturente dal calcolo effettuato con le informazioni dichiarate autonomamente dall’utente.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, l’ISEE reale è ottenuto sulla base dei dati ricavati dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, se occorrono altri indicatori specifici (es. ISEE minorenni, ISEE sociosanitario ecc.) per i quali non vi è una coincidenza con l’ISEE ordinario, occorre comunque procedere con le consuete modalità.

 

Nei casi di seguito riportati il valore degli ISEE specifici coincide con quello dell’ISEE ordinario. Dunque, la simulazione può ritenersi valida anche per l’accesso alle seguenti prestazioni:

  • Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, limitatamente ai seguenti casi:
  1. genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati;
  2. genitore non convivente con il nucleo del figlio minorenne che soddisfi una delle seguenti condizioni:
    – sia tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio;
    – sia stato escluso dalla potestà sul minore, o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    – sia stata accertata dall’autorità competente la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

 

  • Prestazioni socio sanitarie non residenziali;

 

  • Prestazioni socio sanitarie residenziali se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
  1. non è necessario calcolare la componente aggiuntiva relativa ai figli non rientranti nel nucleo del beneficiario;
  2. non sono state effettuate donazioni di immobili dal beneficiario nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare;

 

  • Prestazioni per il diritto allo studio universitario, limitatamente ai seguenti casi:
  1. studente autonomo ai sensi dell’art. 8, co. 2, del DPCM nr. 159/2013 che dichiari nucleo a sè;
  2. studente convivente nel nucleo della famiglia di origine e che abbia genitori coniugati o conviventi;
  3. studente non coniugato e senza figli, non convivente con la famiglia di origine, a carico di quest’ultima e che abbia genitori coniugati e conviventi;

 

  • Corsi di dottorato di ricerca.

 

Infine, come già osservato nel precedente articolo (ISEE e patrimonio netto impresa: istruzioni errate e discriminanti!), le istruzioni nel calcolo del patrimonio netto presentano un errore concettuale che rischia di penalizzare le imprese in contabilità semplificata.

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Il simulatore gratutio ISEE è utilizzabile al seguente link:

https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione