Si attende una seria riforma della normativa sulla crisi da sovraindebitamento: ossia, la gestione della crisi dei soggetti non fallibili.
Il disegno di Legge recante delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza interviene anche in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dagli artt. 6-16 Legge nr. 3/2012 (conosciuta come “legge anti-suicidi“).
La relazione di accompagnamento del disegno di legge, nel motivare le ragioni della necessaria revisione dell’istituto, definisce le criticità emerse in questi anni che hanno, di fatto, impedito il ricorso alla soluzione della crisi da sovraindebitmento. Contrariamente a quanto accade negli altri Paesi europei.
Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s’intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, nell’ottica di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell’insolvenza.
Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative.
Ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie.
La scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell’insolvenza, richiede anche qui un’inevitabile opera di coordinamento.
In secondo luogo, la necessità d’intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell’istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso la esdebitazione, alla ripresa dell’economia.
Data per presupposta l’esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell’insolvenza, il primo obiettivo che ci si dovrebbe proporre è quindi quello di semplificare l’attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.
Occorrerebbe altresì sforzarsi di eliminare i costi superflui della procedura e renderla il più economica possibile, al fine di non ostacolarne l’accesso a coloro i quali hanno un patrimonio modesto o addirittura irrisorio.
Per ovviare alla scarsa conoscenza dell’istituto, si dovrebbe altresì prevedere l’inserimento di una disposizione relativa agli oneri informativi ed alle attività pubblicitarie a cura degli ordini professionali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle banche e delle società finanziarie.
Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentire nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberando il debitore da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.
Nel corso dell’istruttoria si è discusso sul come configurare i requisisti di meritevolezza del debitore cui si applica la procedura di sovra indebitamento, al fine della sua possibile esdebitazione.
A fronte di un’opinione che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell’istituto, avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l’orientamento di chi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più alto indice di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha scelto di non esigere per l’ammissione alla procedura in questione requisiti soggettivi troppo stringenti.
A ciò ha indotto la considerazione, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili, in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.
Tenendo conto dell’importanza che tuttora riveste l’istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l’attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.
Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è ipotizzata la necessità di responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni, eventualmente anche di tipo processuale.
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