Il rating di legalità è il giudizio di correttezza dell’impresa determinante nei rapporti con la pubblica amministrazione, negli appalti pubblici, nonché per l’accesso ai benefici fiscali ed economici.
In attuazione dell’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, è stato conferito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il compito di procedere alla regolamentazione e all’attribuzione alle imprese virtuose di un c.d. rating di legalità.
Il rating si sostanzia in un range di punteggio che va da una a tre stellette attribuito dall’AGCM sulla base di dichiarazioni rilasciate dall’impresa che verranno verificate tramite “controlli incrociati” con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Il procedimento da seguire e gli altri elementi essenziali dell’istituto sono disciplinati dall’AGCM con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075, da ultimo modificata con delibera del 13 luglio 2016, n. 26166 (“Regolamento rating”).
Dal 1° ottobre, il rating di legalità sarà indicato anche nelle visure camerali delle imprese iscritte al Registro Imprese.
Vantaggi
I vantaggi competitivi ottenibili dalle società, una volta superate le verifiche. sono più opportunità di business, una maggior trasparenza e visibilità sul mercato, nonché una migliore “immagine” sul territorio di riferimento (grazie anche alla sezione dedicata sul sito AGCM ove figura l’elenco delle imprese iscritte).
In particolare, il rating di legalità è stato espressamente riconosciuto:
- dalle pubbliche amministrazioni, che considerano sempre più le imprese “stellate” nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti: preferenza in graduatoria; punteggio premiale aggiuntivo; riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate; eccetera. E’ importante ricordare che, di solito, i bandi sono “a sportello” oppure a scadenza (60 giorni). Perciò, visto che i tempi per il rilascio del rating di legalità sono – in media – di 60 giorni, si corre il rischio di non riuscire ad ottenere l’importante premialità di punteggio;
- dagli istituti di credito, che considerano il rating di legalità: riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento; variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione; ·eccetera;
- dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di inserire (nei bandi) il (maggior) rating di legalità tra i criteri c.d. “premiali” che si intendono applicare in sede di valutazione delle offerte. Infatti, l’art. 83 comma 10 del codice degli Appalti ha istituito (presso l’ANAC) il sistema del c.d. “rating d’impresa”, nell’ambito del quale, tra i principali requisiti considerati dall’ANAC, figura proprio il possesso del rating di legalità.
Requisiti
Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento rating, potranno richiedere l’attribuzione del rating di
legalità le imprese:
- aventi sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta, risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che, alla data di richiesta, siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
1 STELLETTA
Per ottenere il punteggio minimo di una “stelletta” l’impresa deve dichiarare:
- che i soggetti rilevanti ai fini del rating di legalità (direttore tecnico, procuratori speciali, direttore generale, legale rappresentante, amministratori e soci non sono destinatari di misure di prevenzione (personali e/o patrimoniali) e misure cautelari (personali e/o patrimoniali), sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. n. 74/2000, per reati ex D.Lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli artt. 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 e 629 del c.p. e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p. La stessa dichiarazione deve essere resa anche rispetto a tutte le persone fisiche, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta;
- di non essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D. Lgs. n. 231/2001;
- di non essere stata condannata, con provvedimenti divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta, a) per illeciti antitrust gravi, per violazioni del codice del consumo, b) per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e (ritenute) fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, nonché
per mancato pagamento di imposte e tasse;
- di non aver ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta;
- di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture;
- di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di legge esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili;
- di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti;
- di non essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità, ovvero oggetto di commissariamento ex D.L. n. 90/2014.
2 -3 STELLETTE
Il Regolamento rating prevede ulteriori requisiti che, se rispettati in toto, garantiscono
all’impresa il punteggio massimo di tre “stellette”; se l’impresa ne soddisfa invece almeno tre si possono ottenere due “stellette”; più in particolare, l’impresa deve:
- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’interno e da Confindustria (in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012 e delle successive versioni dello stesso), delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- adottare una funzione o una struttura organizzativa (anche in outsourcing) che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo di prevenzione degli illeciti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (“Responsabilità amministrativa delle società e degli enti“);
- adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility (“CSR”). A tal proposito, abbiamo maturato una significativa esperienza nelle procedure di adesione volontaria al CSR già nel 2012 Per un approfondimento, guarda il video sul convegno conclusivo del progetto “La responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo sostenibile” presso la CCIAA di Lecce: VIDEO
- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione ma!osa (white list);
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione delle controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
- di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
Infine, è previsto che l’impresa possa conseguire un segno “+” anche nel caso in cui abbia denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia uno dei reati previsti dal Regolamento rating commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari
e collaboratori, sempre che in relazione a tali illeciti sia (stata) esercitata l’azione penale.
PROCEDURA
Per l’ottenimento del rating di legalità, l’impresa richiedente deve presentare domanda all’Autorità mediante la compilazione – in formato elettronico – dell’apposito modulo scaricabile dal sito dell’AGCM (“Formulario”).
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente e deve essere inoltrata per via telematica, seguendo le modalità indicate dalla stessa AGCM.
Ogni altra forma di invio della domanda non sarà ritenuta valida ai fini dell’ottenimento del rating: in particolare, non verranno accettate domande inviate in forma cartacea, via posta, via fax o consegnate a mano.
La comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC (Posta Elettronica Certificata) su PEC.
L’art. 5 del Regolamento rating prevede che l’Autorità deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta salvo richieste di integrazione di documenti.
IMPORTANTE: come già osservato, è necessario ottenere il rating di legalità quanto prima per evitare di correre il rischio che le tempistiche del bando di agevolazioni non consentono di sfruttare la premialità di punteggio.
Il rating di legalità ha una durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato dietro richiesta dell’impresa la quale, nei 60 giorni precedenti alla scadenza, è tenuta ad inviare una dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti di base che hanno contribuito all’attribuzione del rating e all’eventuale premialità rispetto al livello base.
L’AGCM confermerà la permanenza al termine del riscontro dei dati dichiarati.
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