Incubatori, Business Angel e Venture Capital
Il Decreto Legge nr. 179/2012 – che fornisce disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese startup innovative, coerentemente con quanto individuato nel Programma Nazionale di Riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea – affiancata alla figura dell’incubatore.
Un soggetto giuridico normato dal legislatore, con l’obbiettivo di servire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.
Essi posso assumere la forma di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano, ovvero un Società Europea residente in Italia.
I requisiti dell’incubatore
In base all’art. 25,comma 5, del citato decreto legge, l’incubatore certificato:
- ha bisogno di strutture, anche immobiliari, che siano adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- garantire alla startup l’accesso sia alla rete internet sui sistemi in banda ultra larga sia alle sale riunioni e sia ad attrezzature adeguate per test, effettuare prove o prototipi;
- essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione ed avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- intrattenere rapporti di collaborazione con università a centri di ricerca, con le istituzioni pubbliche che trattano attività e centri di ricerca, con le istituzioni pubbliche e partner finanziari che trattano attività e progetti connessi alle startup innovative;
- Infine l’incubatore dovrà avere un appropriata e attestata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative.
L’autocertificazione
Il possesso dei suddetti requisiti e, in particolare, di quelli indicati nei punti da 1 a 5, dovrà essere autocertificato dall’incubatore stesso, con una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, “sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
Per ottenere i benefici della disciplina di favore per le star up, quest’ ultime e gli incubatori certificati devono essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, previa autocertificazione fornita del legale rappresentante relativa alla sussistenza dei requisiti per l’identificazione.
Il ruolo dei Business Angel e Venture Capital
Una delle principali difficoltà che le startup incontrano nei primi anni di vita è proprio quello di reperire capitali di rischio necessari per lo sviluppo del prodotto o del servizio innovativo.
Come già scritto, la finanza agevolata è imprenscindibile nella fase di lancio del progetto innovativo poiché è in questa fase che è notevole il fabbisogno di capitali (rischio e/o di credito).
E’ in questo quadro che si inserisce il ruolo dei cd. Business Angel e dei cd. Venture Capital, soggetti che offrono capitali di rischio necessari per lo sviluppo del prodotto e del servizio innovativo.
Il mercato di venture capital, un genere si differenzia tra:
- “informal venture capital“
- ” formal venture capital“.
Il primo mercato, ovvero ” informal” è quello nel quale operano anche i business angels, che sono di fatto imprenditori informali di capitali di rischio perché utilizzano capitali propri, in cambio di una partecipazione nel capitale sociale.
Essi infatti acquisiscono, o come persone fisiche o giuridiche, quote di capitale anche con la loro esperienza pregressa.
Sono interessati ad aziende giovani e con buone prospettive di crescita già validate nel mercato e con un profilo tecnologico elevato.
L’attività dei “ventur capital” si caratterizza per operazioni di investimento effettuate attraverso aumenti di capitale e partecipazione di investimento..