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Investire in start up: incentivi

INVESTIRE IN START UP: GLI INCENTIVI

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni fiscali ad investire in start up innovative si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del 22 dicembre 1986 n. 917 UTUIR) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in una o più startup innovative.

Investire in start up, può essere effettuato direttamente dall’investirore ovvero, secondo quando previsto dall’art.2, comma 2 del decreto attuativo, citato, indirettamente per il tramite di intermediari c.d. “qualificati“:

  • organismi di investimento del risparmio ovvero altre società di capitali che vogliano investire  in start up innovative, cosi come definiti, rispettivamente, alle lettere e) ed f) del comma 2 dell’art. 1 del decreto attuativo.

 

Peraltro, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 11 giugno 2014 nr. 16, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermedio come “qualificato“, per “valore” delle azioni e quote di start up innovative, nonché dell’ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall’intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.

 

Investire in start up: Soggetti esclusi

Al fine di evitare duplicazioni di investimenti e, allo stesso tempo garantire l’immissione di nuovo capitale nelle start up innovative, sono esclusi espressamente dall’agevolazione fiscale i soggetti stessi beneficiari degli investimenti, vale a dire:

  • le start up innovative;
  • gli incubatori certificati;
  • gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Investire in start up: Investimenti agevolati

L’agevolazione si applica:

  • al conferimento in denaro iscritti nella voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo di azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che preferiscono investire in start up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • agli investimenti in quote degli OICR che vogliono investire in start up innovative.

Non sono pertanto rilevanti agli investimenti diversi da somme erogate quali, a titolo esemplificativo, i conferimenti in denaro iscritti in altre voci di patrimonio netto, quali i versamenti a fondo perduto o in conto capitale.

 

Peraltro, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 16, citata in caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano un’effettiva capitalizzazione sia della start up innovativa che della società intermediaria.

 

I conferimenti in denaro che assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione in commento possono essere effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di start up innovative già costituite.

 

Inoltre, in fase all’art. 3, comma 2, del decreto attuativo, viene equiparata ad un conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante composizione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

 

Al riguardo, si precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi devono intendersi quelli risultati dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato in conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale.

 

Investire in start up: Investimenti esclusi

Gli investimenti esclusi dall’agevolazione, sono i seguenti:

  1.  investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società a partecipazione pubblica;
  2. agli investimenti in start up innovative qualificate come “impresa in difficoltà” ai fini della Commissione Europea 2004/C244/02;
  3. gli investimenti in start up innovative del settore della costruzione navale e dei settore del carbone e dell’acciaio;
  4. agli investimenti effettuati da soggetti che già esercitano una “influenza notevole” nella start up, intesi come investimenti diversi da quelli “ulteriori” ammessi dal paragrafo 6 del’art. 21 del regolamento UE nr. 651/2014.

Investire in start up: Condizioni per fruire dei beneficiari

Le agevolazioni in commento spettano a condizione che gli investitori sopra richiamati ricevano e conservino le seguente documentazione:

  • una certificazione della start up innovativa che attesti il rispetto del limite di 15.000.000 € di conferimento complessivo per singola start up innovativa;
  • copia del piano di investimento delle start up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima startup innovativa, sui relativi prodotti;
  • nel caso di investimenti a vocazione sociale e per le start up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, una certificazione rilasciata dalla startup innovativa attestante l’oggetto della propria attività.

 

Investire in start up: Efficacia temporale

Sotto il profilo temporale, l’art. 29 del D.L. nr. 179/2012, cosi come modificato dall’art. 9, comma 16 – ter del decreto-legge 28 giugno 2013, nr. 79, aveva previsto l’applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016″ per i soggetti IRPEF (comma 1) e, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016″ per i soggetti IRES (comma 4).

 

Per effetto della legge 11 dicembre 2016, nr. 232, a decorrere dall’anno 2017, la disciplina ha invece assunto carattere temporale definitivo entrando dunque “a regime” nel nostro ordinamento.

 

Investire in start up: Momento di effettuazione dell’investimento

I commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto attuativo individuano il periodo di imposta in cui il conferimento effettuato  coincide, normalmente, con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES.

 

In particolare:

  • nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start up innovativa in sede di costruzione della stessa, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo della startup innovativa;
  • nel caso di sottoscrizione di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale delle startup innovative ovvero alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. per le società per azioni e 2481-bis ultimo comma, per le società a responsabilità limitata.

 

Il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettiva del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

 

Investire in start up: Il meccanismo agevolativo

Le disposizioni riguardanti il meccanismo concreto di applicazione delle agevolazioni sono contenute nell’art. 4 del decreto attuativo.

 

Il beneficio è ininfluente ai fini dell’applicazione degli art. 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR, nella parte in cui impongono limitazioni in regione della quota di reddito asente o esclusi.

 

Investire in start up: Detrazione per i soggetti IRPEF

Il comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 179/2012 stabilisce che “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più starup innovative direttamente ovvero per il tramite degli organismi di investimento prevalentemente in startup innovative…“.

 

Il limite massimo di 500.000,00 € su cui calcolare la detrazione IRPEF riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative; pertanto, ai fini della verifica di detto limite, se, ad esempio, il soggetto investe in due start up innovative, occorrerà sommare i conferimenti effettuati in ambedue le società.

 

Peraltro, al fine di operare la detrazione spettante, ciascun partecipante all’impresa familiare dovrà compilare il rigo relativo alle detrazioni derivanti dall’investire in start up innovative nella quale è stato effettuato l’investimento.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione