Con la Legge di Bilancio 2018, è prorogato di ulteriori 5 anni il termine per maturare i requisiti per avere la qualifica meccatronica
Le imprese artigiane che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (compresi: ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose) sono tenute a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Registro delle Imprese – Albo Artigiani – presso la competenze Camera di Commercio.
Per autoriparazione si intendono tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Sono esclusi dall’autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
Per effetto della Legge nr. 224/2012, l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccatronica
b) carrozzeria
c) gommista
La meccatronica
La Legge nr. 224/2012 (entrata in vigore il 5 gennaio 2013) ha modificato la previgente Legge nr. 122/1992, introducendo l’attività di meccatronica che sostituisce a tutti gli effetti le attuali attività di “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”.
Le imprese che, alla data del 05/01/2013, erano già abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica.
Le imprese che, alla medesima data, erano già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività fino al 05/01/2018, ovvero, se nati prima del 5/1/1958, possono proseguire l’attività fino al conseguimento della pensione di vecchiaia.
Entro il 5/1/2018, i preposti di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lett. a) e c) della Legge nr. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l’attività di “meccatronica”.
Per coloro che oggi intendono avviare l’unica attività consentita di meccatronico, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
Titolo di studio
- Laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento contestualmente sia dell’attività sia di meccanica/motoristica che di elettrauto (consultare l’elenco riportato tra gli allegati della guida all’attività di autoriparazione)
- Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento contestualmente sia dell’attività sia di meccanica/motoristica che di elettrauto (consultare l’elenco riportato tra gli allegati della guida all’attività di autoriparazione)
Titolo di studio ed esperienza
- Attestato di promozione al IV anno dell’Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente all’attività contestualmente sia di meccanica/motoristica che di elettrauto seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni (consultare l’elenco riportato tra gli allegati della guida all’attività di autoriparazione)
- Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente sia all’attività di meccanica/motoristica che di elettrauto, seguito da un periodo di almeno un anno, negli ultimi cinque, di esercizio dell’attività (come titolare, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato) di meccanica/motoristica ed elettrauto presso imprese abilitate per dette attività
Esperienza professionale
L’esercizio dell’attività di meccanica/motoristica ed elettrauto per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese abilitate per dette attività in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato.
Legge di Stabilità 2018
Al comma 669 della Legge di Bilancio 2018 si dispone, in sostanza, la proroga di ulteriori 5 anni per termine per comunicare all’Albo Artigiani la sussistenza dei requisiti per meccatronico da parte dei meccanici e degli elettrauti. Infatti:
“Viene poi modificata la legge n. 224 del 2012 di disciplina dell’attività di autoriparazione, prevedendo che entro il 1° luglio 2018 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attivano i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di autoriparazione (meccatronica, carrozzeria e gommista), previa definizione dei livelli minimi comuni. Si prevede poi che, per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività sopra citate alla data di entrata in vigore della legge, la frequentazione, con esito positivo, dei suddetti corsi regionali teorico-pratici di qualificazione consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all’abilitazione non posseduta. Inoltre si consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto di proseguire le rispettive attività per i 10 anni (anziché 5 anni) successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012. Inoltre si dispone la validità del termine di 10 anni anche per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra citate, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione sopra citate.”