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Rottamazione cartelle: importanti chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate interviene e chiarisce i dubbi sulla rottamazione delle cartelle di pagamento.

 

Come già argomentato (e criticato), la definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta, “rottamazione cartelle”) consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di:

  • capitale
  • interessi
  • aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare
  • spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione

 

Non sono dovuti, invece:

  • le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie
  • gli interessi di mora

 

il cui venir meno dell’obbligo di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.

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Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all’Agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica:

  1. i carichi che intende definire
  2. il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento
  3. l’eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l’impegno a rinunciare.

 

Al riguardo, siamo in attesa di una proroga dei termini di presentazione delle istanze al 21 aprile p.v.

 

Possono presentare tale dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, in base alle precisazioni fornite nel seguito della presente circolare.

Ne deriva l’esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.

 

Ad esempio, non possono beneficiare degli effetti della definizione agevolata, se i relativi carichi non sono stati affidati entro il 31 dicembre 2016, i destinatari di:

  • comunicazioni degli esiti dell’attività di liquidazione della dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973.
    In sostanza, il debitore può presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2017 a condizione che il carico che intende definire, al netto dei pagamenti e degli sgravi già effettuati dall’Ente creditore, risulti affidato al 31 dicembre 2016.

 

Successivamente alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, ai sensi del comma 3 dell’art. 6, comunica al debitore, entro il 31 maggio 2017, l’importo dovuto e la data del versamento in unica soluzione o le date delle rate in caso di opzione per il pagamento dilazionato; in quest’ultimo caso sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’art. 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, ossia al tasso del 4,5% annuo.

 

Ai sensi del comma 3-ter dell’art. 6, per i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017, ha avvisato il debitore dell’esistenza di tali carichi mediante posta ordinaria.

 

Entro il 31 maggio 2017 l’Agente della riscossione comunica al debitore che ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione l’importo da pagare e, in caso di richiesta di rateazione, l’importo e la scadenza delle singole rate. In caso di pagamento rateale, il pagamento può avvenire nel numero massimo di 5 rate, purché:

  • nel 2017 sia corrisposto almeno il settanta per cento delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate, che scadono nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  • nel 2018 sia corrisposto il restante trenta per cento in un numero massimo di due rate, che scadono nei mesi di aprile e settembre.

 

Il debito si estingue se viene pagato integralmente e tempestivamente l’importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata.

 

Il comma 8 dell’art. 6 prevede che la facoltà di definizione possa essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente le somme dovute relativamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso Agente, purché, rispetto ai piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma in esame (24 ottobre 2016), risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

 

Il legislatore ha stabilito, inoltre, che la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della predetta dichiarazione nonché, per gli stessi carichi, qualora interessati da precedenti dilazioni accordate dall’Agente della riscossione, la sospensione degli obblighi di pagamento delle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31 dicembre 2016, fino al termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per la definizione agevolata.

 

Inoltre, relativamente ai carichi definibili, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi di beni mobili registrati e ipoteche né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate.

 

A favore dei debitori colpiti dai recenti eventi sismici – sempre con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – i termini e le scadenze di cui al procedimento di definizione agevolata sono prorogati di un anno, come stabilito dal comma 13-ter dell’art. 6.

 

Successivamente al pagamento e comunque non oltre il 30 giugno 2019, l’Agente della riscossione trasmette a ciascun Ente creditore interessato l’elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione.

 

Inoltre, per il debitore è possibile definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016; non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano. I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, o affidati ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. esecutivo.

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973, il ruolo è “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, ciascun ruolo è costituto da un prospetto conforme all’apposito modello approvato con decreto dirigenziale e da un elenco nel quale sono riportati i dati ivi indicati.
Per fruire dei benefici della definizione occorre pagare tutti gli importi compresi nel “carico” (da intendersi come “partita”), oltre alle correlate somme maturate a favore dell’Agente della riscossione, al netto solo di sanzioni e interessi di mora.

Per i carichi affidati sulla base di avvisi di accertamento esecutivo valgono gli stessi principi riferiti alla riscossione mediante ruolo.

Dal tenore letterale della norma che utilizza il termine “affidati” sembra evincersi che il legislatore intenda riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all’Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.

Atteso che il momento della “trasmissione” telematica dei flussi è l’unico elemento previsto sia dalla disciplina dell’accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore-Agenzia delle entrate.
Si ritiene pertanto che vanno considerati come rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6 anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

 

Riguardo ai carichi formati da sole sanzioni, il comma 10 art. 6 non contempla espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni.
Più precisamente, la lett. e-bis), inserita nel testo del medesimo comma 10 in sede di conversione del decreto-legge. n. 193 del 2016, dispone che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett. b) del comma 1 spettanti all’Agente della riscossione.
Il co. 10 art. 6 annovera alla lettera a), i carichi non agevolabili affidati agli Agenti della riscossione recanti “le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”, e, alla lettera b), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti “ le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”.

Sebbene non espressamente annoverati tra i carichi esclusi, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell’Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l’Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione.

Tali somme, infatti, debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea espressamente menzionate nel comma 10.

 

Sono esclusi altresì dalla definizione agevolata, ai sensi delle lettere c) e d) del comma 10, i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente:

  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Infine, ai sensi della lettera e-bis) del comma 10, sono esclusi dalla definizione i carichi recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie …”.

In sostanza, non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria come circoscritta dalla Corte costituzionale.

A titolo esemplificativo, rientrano fra le sanzioni pecuniarie amministrative non tributarie:

  • le sanzioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato;
  • le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici.35

 

Con riferimento alle sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli artt. 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i commi 33 e 34 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ne hanno disposto la natura di sanzioni amministrative tributarie.

 

Ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 6 la definizione agevolata si articola in un procedimento che ha inizio con la presentazione all’Agente della riscossione della dichiarazione del debitore con cui questi manifesta all’Agente stesso la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.

 

La definizione si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata (in caso di opzione per il pagamento rateale), ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

 

Nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l’effetto dell’estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973

 

In presenza di dilazioni in corso, il comma 8 dell’art. 6 prevede che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma purché risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Il medesimo articolo, al comma 5, dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.

 

Per i carichi in contestazione, il comma 2 dell’art. 6 prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indichi, fra l’altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
In proposito, in riferimento al processo tributario, si ritiene che l’impegno a rinunciare in commento non corrisponda strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992.
L’efficace definizione rileva negli eventuali giudizi in cui sono parti l’Agente della riscossione o l’Ufficio o entrambi, facendo cessare integralmente la materia del contendere, qualora il carico definito riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia, ovvero superando gli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente emessa. In sintesi, gli effetti che il perfezionamento della definizione agevolata produce di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

 

Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata; di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

Nell’ipotesi in cui il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione, qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chieda un rinvio della trattazione della controversia, l’Ufficio di norma non è opportuno che si opponga, salvo che la richiesta risulti dilatoria.

 

(Agenzia delle Entrate circolare nr. 2 del 08/03/2017)

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione