Il dibattito sulla qualificazione soggettiva del fideiussore, in particolare nel contesto della disciplina del sovraindebitamento e della crisi d’impresa, riveste un’importanza cruciale per professionisti, consulenti e debitori. La possibilità per una persona fisica di accedere agli strumenti di composizione della crisi, come il piano di ristrutturazione dei debiti, dipende intrinsecamente dalla sua qualifica come consumatore.
Un recente e significativo pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 29746 del 11 novembre 2025 ha fornito chiarimenti essenziali proprio su questo tema. Lo Studio Legale evidenzia come tale decisione abbia escluso che il fideiussore di una società possa assumere la qualifica di consumatore se detiene una partecipazione “non trascurabile” al capitale sociale dell’impresa o se ha ricoperto cariche sociali.
La Corte ha dunque confermato un orientamento restrittivo, cruciale per l’ammissibilità alle procedure concorsuali minori (ex articoli 67 e 70 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, CCII), respingendo il ricorso di un debitore, il sig. Carlo Rossi (nome di fantasia per la parte ricorrente), che aveva tentato di ottenere la revoca dell’omologa del proprio piano di ristrutturazione dei debiti.
L’Abbandono dell’Automatismo: Fideiussore Non è “Professionista di Riflesso”
Per comprendere appieno la portata della decisione, è necessario partire dai principi consolidati, spesso derivanti dalla giurisprudenza comunitaria, che hanno segnato una svolta fondamentale nel diritto dei contratti e del credito.
Storicamente, vi era un orientamento che tendeva a stabilire un automatismo tra la qualifica del debitore principale (spesso un professionista o una società) e quella del suo garante. Se il debitore garantito era un professionista, lo si riteneva tale anche per il fideiussore.
La giurisprudenza dell’Unione Europea ha superato questo meccanismo. Nello specifico, le decisioni della Corte di Giustizia UE (tra cui la C-74/15, Tarcau del 2015, e la C-534/15, Dumitras del 2016) hanno stabilito che, nel caso di una persona fisica che abbia garantito le obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale valutare se tale persona abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale o se, invece, abbia agito sulla base dei collegamenti funzionali che la legano alla società garantita.
La Corte comunitaria ha quindi chiarito che la direttiva 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) può essere applicata a un contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio per garantire un contratto di credito della società, a condizione che la persona fisica abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non abbia alcun collegamento di natura funzionale con la società.
In piena coerenza con tali assunti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5868 del 27 febbraio 2023, avevano già stabilito che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista ‘di riflesso’, non essendo quindi tale solo perché lo sia il ‘debitore garantito'”.
La pronuncia 29746/2025 in commento ha inteso confermare fermamente questo orientamento, ritenendo che “le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come ‘non consumatore'”. Il principio della primazia degli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria ha guidato la Corte a negare la qualifica di consumatore nel caso specifico del ricorrente.
Il “Collegamento Funzionale”: Il Criterio Decisivo per Escludere la Qualifica di Consumatore
La vera discriminante risiede, pertanto, nell’esistenza del “collegamento funzionale” tra la prestazione di garanzia e l’attività d’impresa altrui.
La Cassazione, pur ribadendo che il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, chiarisce che “se tale attività sia svolta da altri l’assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore”.
Definizione e Rilevanza del Collegamento Funzionale
La prestazione di garanzia, se rafforza l’attività d’impresa altrui e intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno, rientra nella nozione unionale di “collegamento funzionale”.
Il giudice nazionale deve quindi determinare se la persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base di connessioni funzionali che la legano alla società. Tali collegamenti includono:
- l’amministrazione della società;
- la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale;
- la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in casi simili a quello in esame, elementi che conducono all’esclusione della qualità di “consumatore”;
- l’interesse all’attività sociale, che sia determinato da un rapporto familiare o da ragioni di sostegno all’attività stessa, fa venire meno i requisiti soggettivi per l’applicazione della normativa consumeristica.
In altri precedenti, la Suprema Corte ha escluso l’applicazione della disciplina consumeristica ai fideiussori soci ed amministratori della società garantita (es. Cass. n. 17638 del 2025) e ha confermato l‘esclusione della qualifica di consumatore anche per il fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, anche se non fosse amministratore della stessa, in assenza di prove idonee a escludere il nesso tra fideiussione e attività professionale (Cass. n. 23533 del 2024).
Deve ritenersi, in sintesi, che il rilascio della fideiussione costituisca un atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell’effettiva gestione dell’impresa.
Il Caso di Studio: la vicenda del Sig. Carlo Rossi e le Società Alfa e Beta
L’articolo in esame si origina dalla controversia che ha visto protagonista il Sig. Carlo Rossi, il quale aveva proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e 70 CCII, originariamente omologato dal Tribunale di Solaria (già Tribunale di Cremona).
La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto il reclamo contro l’omologa e aveva revocato il piano, ritenendo che il Sig. Rossi non potesse essere qualificato come consumatore.
I fatti decisivi accertati dalla Corte territoriale erano i seguenti:
I debiti principali del Sig. Rossi derivavano da fideiussioni prestate in favore di due società, denominate qui in via fittizia Impresa Alfa e Società Beta.
Il Sig. Rossi era socio di maggioranza di queste società, detenendo rispettivamente circa l’80% del capitale di Impresa Alfa e il 60% del capitale di Società Beta. Egli aveva inoltre ricoperto ruoli di amministratore in tali società per diversi anni.
Sebbene le fideiussioni fossero state rinnovate dopo la cessazione dei suoi incarichi amministrativi, egli rimaneva comunque socio di maggioranza.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la gran parte dei debiti non fosse “estranea” alla sua attività imprenditoriale, poiché direttamente collegata alle garanzie prestate.
Il rigetto del Ricorso da parte della Cassazione
Il Sig. Rossi aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando, tra l’altro, una falsa applicazione della legge e una interpretazione eccessivamente restrittiva della qualifica di “consumatore”.
Egli sosteneva, ad esempio, che la Corte territoriale avesse ritenuto irrilevanti elementi fattuali come l’inerenza dei debiti all’attività imprenditoriale che era cessata al momento del rinnovo delle fideiussioni, o che la garanzia fosse stata rilasciata per scopi privati, ovvero per tutelare il proprio patrimonio da esecuzioni derivanti da debiti ereditari. Inoltre, lamentava il mancato rilievo della sua attività svolta nel presente, ovvero al momento del deposito del ricorso, quando le società risultavano ormai inattive o fallite.
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Sig. Rossi, accertando la correttezza della valutazione distrettuale.
La Corte ha statuito, in via definitiva, che vi era la sussistenza dello strettissimo collegamento funzionale delle garanzie all’attività di Impresa Alfa e Società Beta, gestite dal ricorrente. Tali fideiussioni non potevano essere considerate contratti stipulati per fini privati.
Di conseguenza, i requisiti soggettivi per l’applicazione della “disciplina consumeristica” erano stati motivatamente esclusi.
La Corte ha ribadito che il ricorrente non poteva invocare la qualifica di consumatore, in quanto le garanzie erano state stipulate “nell’esclusivo interesse delle due società”, e quindi si presentavano come strettamente “funzionali” a esse.
La Definizione di Consumatore nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII)
È fondamentale inquadrare la decisione nel contesto normativo attuale. La nozione di consumatore, rilevante ai fini del sovraindebitamento, è oggi definita dall’art. 2, comma 1, lett. e) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII).
La qualifica di consumatore spetta alla “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del Titolo V del libro quinto del codice civile”.
Questa definizione nel CCII ricalca quella già contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) e non differisce, nella sostanza, dalla precedente legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento.
Ciò conferma che, anche se il legislatore ha scelto di mantenere una nozione di consumatore ampia, includendo anche chi è socio di una società, l’elemento discriminante rimane lo scopo per cui si agisce. L’attività di garanzia di un debito altrui, quando rafforza l’attività d’impresa e intercetta un interesse diverso dal mero sostegno esterno, non è compatibile con lo statuto di consumatore.
L’interpretazione seguita dalla Cassazione è quella che ritiene “consumatore” solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire un atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Implicazioni Pratiche per i Fideiussori Soci di Maggioranza
La pronuncia della Corte Suprema, analizzata dallo Studio Legale Delta Juris, consolida l’orientamento secondo cui la posizione di socio di maggioranza, specialmente se accompagnata da precedenti o attuali incarichi amministrativi, crea un vincolo indissolubile con l’attività d’impresa.
Quando il Sig. Carlo Rossi ha prestato le garanzie, agiva in una veste che non era meramente privata, ma che era strettamente collegata alla sua cospicua partecipazione (80% e 60%) e alla gestione passata delle imprese. Il rilascio o rinnovo delle fideiussioni in queste circostanze è considerato un atto strumentale alla salute e al mantenimento dell’impresa stessa, anche se questa è in crisi o inattiva al momento del ricorso.
Il debitore, che sia anche socio (anche se di minoranza, purché con partecipazione non trascurabile), deve dimostrare che il debito per cui chiede l’accesso alle procedure di sovraindebitamento si riferisce a una dimensione di spesa versata su esigenze personali e familiari. Questo non esclude il debito del socio, ma esige che si separi l’imputazione funzionale dei debiti.
In sintesi, la detenzione di quote sociali non trascurabili (nel caso di specie, 80% e 60%) induce necessariamente a escludere che la garanzia sia stata prestata per motivi estranei all’attività professionale, a maggior ragione se si sono ricoperte cariche amministrative.
Conclusione
La Sentenza della Cassazione n. 29746/2025 non rappresenta una rottura, ma la ferma applicazione e il consolidamento dei principi stabiliti dalla giurisprudenza eurounitaria e delle Sezioni Unite. Essa chiarisce definitivamente che, per i fideiussori soci di maggioranza o con collegamenti funzionali rilevanti (amministrazione o partecipazione non trascurabile), l’accesso alle procedure di sovraindebitamento riservate ai consumatori è precluso.
Per i professionisti del settore e per le persone fisiche che hanno garantito per le proprie imprese, è cruciale valutare l’effettiva “funzionalità” della garanzia rispetto all’attività d’impresa. Solo se l’atto di garanzia è completamente disconnesso dagli scopi commerciali, potrà essere mantenuta la qualifica di consumatore e, di conseguenza, l’accesso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice.
Questo principio agisce come una “chiave di volta” nel diritto della crisi, distinguendo nettamente chi può essere salvato come cittadino privato da chi, per il suo coinvolgimento sostanziale nell’attività commerciale, deve affrontare la crisi con gli strumenti dedicati ai professionisti.







