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Anatocismo: quando nasce e come affrontarlo

Il termine anatocismo deriva dal greco tokis (interessi, usura) e ana (nuovo, di nuovo) e sta a significare letteralmente “nuovi interessi”.

E’ una pratica in base alla quale gli interessi maturati in un certo periodo concorrono all’aumento del debito complessivo, producendo per il periodo successivo ulteriori e maggiori interessi. In sostanza, gli interessi generano ulteriori interessi.

La fonte normativa primaria, la cui interpretazione estensiva ha a lungo consentito l’applicazione dell’anatocismo, è rinvenibile nell’art. 1283 c.c., secondo il quale:

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

La norma pone, dunque, un divieto esplicito alla capitalizzazione anatocistica, individuando delle eccezioni ben circostanziate:

  1. una condanna al pagamento emessa su una obbligazione composta da debito originario e interessi, può considerare le due componenti come un unico debito indifferenziato, ed in tal caso il calcolo degli interessi legali avverrà, naturalmente, anche sugli interessi originari; la decorrenza, tuttavia, è dalla data della domanda giudiziale, e sempre che gli interessi originari siano scaduti da almeno sei mesi alla data della domanda;
  2. se alla scadenza di un debito (con i relativi interessi) le parti si accordano per rinnovare il debito stesso concordando una proroga per il pagamento, la somma complessiva (debito e interessi) può essere considerata come un unico capitale soggetto a nuovi interessi. È fondamentale, tuttavia, che la convenzione fra le parti sia posteriore alla scadenza, e non può essere prevista ab origine e soprattutto non può attuarsi in automatico o senza il consenso del debitore.

Nei fatti la tutela contenuta nell’art. 1283 è stata a lungo annacquata a causa del dispositivo “in mancanza di usi contrari”, che consentiva facilmente la deroga della prescrizione imperativa. La frase in questione è stata interpretata (o meglio, sfruttata) dagli Istituti Finanziari in maniera molto estensiva, e a partire dal 1952 hanno cominciato a calcolare (e ad addebitare) gli interessi a sfavore del cliente con cadenza trimestrale, lasciando la periodicità annuale all’accredito degli interessi a favore.

Il “rinvio agli usi contrari” è rimasto intatto fino all’entrata in vigore del D. Lgs. nr. 85/1993 (Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia), che all’art. 117 c. 6 prevede che:

sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

La prima conseguenza di rilievo arrivò solo nel 1999 quando la Corte di Cassazione, ribaltando un proprio orientamento precedente, ha affermato la nullità della capitalizzazione trimestrale (Cass. sen. 2374 del 16/03/1999, Cass. sen. 3096 del 30/03/1999, Cass. sen. 12507 datata 11/11/1999).

Il Legislatore ha cercato – demandando al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) – di recepire tale orientamento attraverso il D. Lgs. nr. 342/1999 (art. 25) che novava l’art. 120 del Testo Unico Bancario nel senso di introdurre nell’ordinamento della materia il principio della simmetria di capitalizzazione degli interessi per cui, a capitalizzazione debitoria trimestrale doveva corrispondere capitalizzazione creditoria trimestrale:

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

Il decreto prevedeva anche una norma transitoria che regolava con una sanatoria i rapporti conclusi prima della sua entrata in vigore, lasciando salve le clausole di capitalizzazione non reciproca. La norma transitoria, tuttavia, fu oggetto di una pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, che ravvisava una violazione dell’art. 77 Cost. per eccesso di delega (sent. n. 425 del 2000). La norma transitoria fu quindi spogliata dei suoi effetti illegittimi attraverso una interpretazione autentica avvenuta nel D.L. nr. 394/2000 convertito in Legge 24/2001.

Lo stesso CICR, con delibera del 09/02/2000, ha riconosciuto agli istituti bancari la eventuale capitalizzazione (anche infrannuale) sia di interessi debitori sia di interessi creditori per le diverse operazioni bancarie, ma a precise condizioni:

  1.   la capitalizzazione periodica deve essere uniforme, sia per gli interessi debitori sia per gli interessi creditori;
  2. deve essere garantito alla clientela un adeguato livello di trasparenza delle pattuizioni concernenti l’anatocismo, indicando tra l’altro la periodicità della capitalizzazione ed i suoi effetti sul tasso rapportato su base annuale (ad esempio, tasso nominale 1,00% e tasso effettivo annuale con capitalizzazione trimestrale 1,02%);
  3. le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificatamente approvate per iscritto dal cliente;
  4. la chiusura definitiva del conto corrente segna il termine di operatività del meccanismo anatocistico.

La delibera CICR del 09/02/2000 è entrata in vigore il 22/04/2000. Pertanto, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera, le condizioni pattuite dovevano essere adeguate entro il 30/06/2000 ed i relativi effetti decorrono dal 01/07/2000, con specifica approvazione della clientela in caso di peggioramento delle condizioni rispetto a quelle applicate in precedenza. Mentre, è sufficiente una semplice comunicazione alla clientela entro il 31/12/2000 se le nuove clausole non comportavano peggioramenti.

Dunque, con la caduta della norma transitoria il principio affermato nel 1999 dalla Corte di Cassazione fu più volte confermato dalla Corte stessa, che ne estese persino il perimetro di applicazione affiancando al contratto di conto corrente anche quello di mutuo (Cass. sent. nr. 2593/2003).

Vasta eco ebbe nel 2004 la sentenza a sezioni riunite della Corte di Cassazione n. 21095, la quale affermò che erano illegittimi anche gli interessi anatocistici addebitati prima del 1999 perché non conformi all’ordinamento giuridico ma solo ad usi contrattuali privati prospettando la grave conseguenza di sfociare in numerosissimi contenziosi.

L’ultimo tentativo di immunizzazione delle banche dalla richiesta di risarcimenti legati all’anatocismo si è configurato nell’art. 2 co. 61 Legge nr. 10/2011 (conversione del D.L. nr. 255/2010) che, stabilendo la decorrenza della prescrizione dalla data di annotazione delle competenze, indirettamente faceva agire la disciplina in modo retroattivo. La sentenza n. 78/2012 della Corte Costituzionale ne sanciva l’illegittimità (per violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza delle norme).

Pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla data di estinzione del rapporto e non dalla data di annotazione in conto delle competenze, per cui ad oggi si può avanzare l’azione risarcitoria per tutti i contratti in essere nonché per quelli estinti fino a 10 anni addietro e istituiti a partire dal 1952.

E’ bene ricordare, inoltre, che le operazioni finanziarie che interessano un conto corrente bancario sono operazioni contraddistinte dalla rotatività e reintegrabilità del credito, nonché dalla mancanza di una data di estinzione predeterminata del rapporto.

Lo stesso legislatore è di recente intervenuto nuovamente (co. 629 dell’art. 1 Legge nr. 147/2013 – Legge Stabilità 2014) modificando l’art. 120 del TUB e decretando, così, il divieto di anatocismo. Tale disposizione normativa è efficace dal 01/01/2014 a prescindere dai regolamenti attuativi demandati al CICR (così Tribunale di Milano ord. nr. 3558/15 e 3562/15).

Tuttavia, il D.L. nr. 18/2016 (convertito in Legge nr. 49/52016) sembra aver chiarito definitivamente l’applicabilità dell’anatocismo bancario. Tant’è che la delibera CICR nr. 343 del 03/08/2016 definisce le nuove disposizioni attuative dell’art. 120 TUB valido per qualunque operazione creditizia posta in essere sia dalle banche, sia dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB. In definitiva:

  • gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi salvo il caso degli interessi di mora;

  • deve essere assicurata medesima periodicità (non inferiore all’anno) nel calcolo sia degli interessi debitori, sia degli interessi creditori;

  • per le aperture di credito regolate in conto-corrente e gli sconfinamenti sull’accordato, gli interessi debitori devono essere contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale;

  • gli interessi debitori diventano esigibili a decorre dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione;

  • il cliente può autorizzare (espressamente) la banca all’addebito degli interessi divenuti esigibili: in questo caso, gli interessi diventano sorte capitale su cui applicare i nuovi interessi.

Il sistema sanzionatorio è piuttosto debole, riconoscendo solo la ripetizione delle indebite trattenute aumentate degli interessi legali. In più, ma molto raramente, il Giudice può riconoscere l’emersione di un danno esistenziale. Naturalmente, qualora la pratica anatocistica provocasse la configurazione del reato di usura per sforamento delle soglie-limite, le sanzioni previste diventerebbero più gravi, non essendo affatto dovuti interessi (con restituzione integrale di essi) e dando luogo ad azioni penali.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione