Hanno diritto al congedo di maternità anche le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al PALS.
È quanto precisa l’INPS nel messaggio nr. 2214 del 30 maggio 2017, fornendo dunque un chiarimento alle molteplici perplessità espresse dai contribuenti riguardo al tema in questione.
A prescindere dal rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato o autonomo) o dal tipo di qualifica ricoperta (impiegato, operaio, etc.), la tutela di maternità opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS (Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, ex ENPALS), con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro.
Ne consegue che a tutti i lavoratori si applicano le disposizioni generali del T.U. sulla maternità/paternità (D. Lgs. Nr. 151/2001) in materia di trattamento economico, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche, per il riconoscimento del diritto al congedo.
Pertanto, in materia di assicurazione economica di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, per le prestazioni di maternità si applicano le istruzioni di portata generale impartite dall’INPS con la circolare nr. 134382 del 26 gennaio 1982, che chiarisce come la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro sia contenuta nella Legge nr. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.
Di seguito uno stralcio della circolare nr. 2214 del 30 maggio 2017:
“Come è noto, l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.).
Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (cfr. circolare Inps/Enpals n. 134363/AGO – n. 1065/RCV – n. 632/EAD del 21 maggio 1980).
Si osservi anche che, con circolare n. 10314 del 16 giugno 1983 in materia di assicurazione economica di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo, l’Istituto ha rimandato, per le prestazioni di maternità, all’applicazione delle istruzioni di portata generale impartite con la circolare n. 134382 del 26 gennaio 1982, che chiarisce come la disciplina dell’indennità giornaliera di maternità spettante alle lavoratrici per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro sia contenuta nella legge n. 1204/1971, oggi sostituita dal D.Lgs. n. 151/2001.
Pertanto, posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001 (in deroga a quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lett. e) in materia di trattamento economico, si ritiene che non possano non applicarsi anche le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del medesimo T.U., fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.
Peraltro, con Messaggio n. 13279/2007 (con oggetto “Chiarimenti in merito all’istituto della flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001) l’Istituto ha sottolineato l’importanza dell’acquisizione della prescritta documentazione, precisando che “sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del DPR n. 1026/1976.“