L’usura sopravvenuta non genera nullità contrattuale
Qualora il tasso effettivo globale medio (TAEG) del contratto di mutuo dovesse superare, in pendenza di contratto, il tasso-soglia periodicamente determinato (art. 2 Legge nr. 108/96) non genera nullità della clausola per cui non è azionabile l'art. 1815 cod. civ.