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Usura bancaria ord. 23192/17: ma i tassi corrispettivi e moratori si sommano?

Gli interessi moratori incidono nella verifica dell’usura originaria (ord. 23192/17)

 

Un’ordinanza che finalmente fa chiarezza quella emessa dalla Corte di Cassazione (ord. 23192 del 04/10/2017). Ma andiamo per ordine.

 

Il D.L. 13 maggio 2011 nr. 70 (pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, nr. 110), ha disposto la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia di cui al’art. 2 co. 4 della Legge nr. 108/1996.

Dal giorno di entrata in vigore del citato D.L. (14 maggio 2011) il tasso-soglia è calcolato aumentando del 25% il tasso medio (TEGM) rilevato, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4%. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8%.

 

Gli interessi corrispettivi sono quelli dovuti contrattualmente per il solo fatto che si dispone di una somma di denaro presa in prestito (mutuo, finanziamento, apertura di credito, ecc.) in ragione del tempo ed in ragione di un tasso percentuale.

 

Gli interessi moratori, invece, sono dovuti quale “corrispettivo” dovuto per il tardivo pagamento delle rate del finanziamento. Tale tasso è concordato nel contratto come tasso percentuale che sostituisce il tasso corrispettivo ovvero in termine di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo stesso (es. tasso +3%).

 

In ogni caso, il tasso di mora (sostitutivo o incrementale di quello corrispettivo), non può superare il tasso soglia calcolato sulle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM).

 

Tornando alla pronuncia degli Ermellini, nel calcolo del tasso effettivo – da confrontare con il tasso-soglia come sopra calcolato – gli interessi corrispettivi devono essere “sommati” a quelli usurai. Oltretutto, se sono usurai i soli interessi moratori, non sono dovuti nemmeno gli interessi corrispettivi poiché l’art. 1815 cod. civ. non fa alcun distinguo rispetto alla natura degli interessi contrattuali rilevati (o divenuti) usurai.

 

Inoltre, l’usura può assumere due connotazioni. Si configura l’usura sopravvenuta qualora il superamento della soglia avviene durante il rapporto di mutuo.

 

La novità dell’ordinanza nr. 23192 del 04 ottobre scorso rafforza il concetto di usura originaria nel punto in cui sia il solo tasso di mora convenuto a superare la soglia poiché la valutazione del limite usura è determinato, secondo la legge, sugli interessi dovuti a qualunque titolo al momento in cui sono promessi o convenuti contrattualmente. E ciò a prescindere dall’effettivo pagamento perché, appunto, la valutazione deve essere fatta rispetto all’onerosità delle prestazioni corrispettive.

 

In sostanza, può accadere che il mutuatario (cliente) paghi regolarmente le rate del mutuo (agli interessi corrispettivi) perciò non sopporta gli interessi di mora. Tuttavia, se nel contratto si desume che il tasso di mora sia superiore a quello soglia-usura, scatta la sanzione per la banca (mutuante) che non può pretendere alcun interesse (anche corrispettivo) nonché e – per di più – deve rimborsare quanto incassato a tale titolo (art. 1815 co. 2 cod. civ.).

 

A parere dello scrivente, è bene fare attenzione alle modalità di determinazione degli interessi di mora così come indicato in contratto. Come detto, la somma è pacifica quando gli interessi moratori sono fissati come maggiorazione percentuale del tasso ordinario (es. +3% oltre il tasso corrispettivo).

 

Qualora, invece, fosse determinato come tasso distinto (es. 15% in luogo del 9% corrispettivo), non è comprensibile sommare i due tassi (corrispettivi e moratori) poiché il secondo ingloba logicamente il primo. In sostanza, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo. Perciò, la verifica rispetto al tasso-soglia deve essere fatta rispetto al solo tasso moratorio (maggiore rispetto a quello corrispettivo). Ma non sommarlo ad esso poiché si determinerebbe una fittizia duplicazione di tassi.

 

A tal punto è determinante rilevare se nel contratto di mutuo, rispetto al tasso di interessi corrispettivi, il

 

tasso di mora si somma o si sostituisce?

 

Infatti, il semplice assioma che il due tassi di interessi debbano essere sommati ai fini della qualificazione della soglia-usura appare azzardato nel caso in cui il contratto di mutuo prevede (per il tasso di mora) una maggiorazione percentuale rispetto al tasso corrispettivo.

Esemplificando: tasso ordinario del 12%, tasso di mora +5% del tasso ordinario, tasso-soglia del 18%. In questo caso, tralasciano ogni altro onere ponderabile, il tasso effettivo è del 17%: inferiore a quello soglia.

Invece, se nel contratto è scritto che il tasso di mora è del 17%, sebbene l’onerosità per il mutuatario è sempre la stessa (ossia, 17%), la somma dei due tassi conduce ad un tasso effettivo del 29% che è evidentemente sopra soglia. Illogico!

 

Altrettanto illogico è limitarsi a considerare, quale tasso di mora, il solo 5% poiché, nella definizione esaustiva del contratto di mutuo, essa rappresenta una maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo. A tanto vale dedurre dal contratto non già i tassi di interesse bensì le formule di determinazione.

 

In conclusione, con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che gli interessi di mora devono essere compresi nel calcolo del tasso effettivo netto al momento in cui sono promessi a prescindere dell’effettivo carico: vale l’onerosità potenziale e non quella concreta.

E’ superfluo, infine, ricordare che nel calcolo del tasso effettivo netto del mutuo devono essere considerate anche le spese (istruttoria e varie) oltre al costo della (frequente) polizza assicurativa abbinata alla stessa operazione di mutuo.

 

Leggi anche Usura: come riconoscerla e come affrontarla

 

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione