Tabella A [1] – [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta [1-2]]

Testo in vigore dal 1° gennaio 2009
Testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 31, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

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PARTE I – Prodotti agricoli e ittici
PARTE II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento
PARTE III – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento

 

PARTE I [2]

Prodotti agricoli e ittici [3]

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 – 01.03 – 01.04) (numero così sostituito dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986) [4];

3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d.01.05 – ex 02.02);

4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati  all’alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 – ex 02.03 – ex 02.04 – ex 02.06);

6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);

7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 – ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;

8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;

9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01);

10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04);

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

12) miele naturale (v.d. 04.06);

13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 – 06.02);

14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 – ex 06.04);

15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 – ex 07.03);

16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

17) radici di manioca, d’arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d’inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);

18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 – 08.11 – 08.12);

19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex. 08.13);

20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);

21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 – ex10.06 – 10.07);

22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);

26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07);

28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 – ex 14.03);

32) alghe (v.d. ex 14.05);

33) olio d’oliva, morchie e fecce d’olio d’oliva (v.d. ex 15.07 – ex 15.17);

34) cera d’api greggia (v.d. ex 15.15);

35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 – 22.04 – ex 22.05);

36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) (numero così sostituito [5], dall’art. 36, comma 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [6]) ;

37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);

38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);

39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04);

40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01);

44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

46) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01);

48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 – 53.03);

49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02);

50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01);

51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02);

52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 55.01 – 55.03);

53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);

54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02);

55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);

56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01).

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PARTE II

Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento [7-8]

1) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [10];

2) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;

4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 – 04.04);

5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 – ex 07.03 – ex 07.04);

6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02);

7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);

8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 – ex 08.04 – da 08.05 a 08.12);

9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 – 10.02 – ex 10.03 – ex 10.04 – 10.05 – ex 10.06 – ex 10.07, ex 21.07. 02 [12-13]) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 – ex 11.02);

11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 – ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

12) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v.d. ex 12.07) (numero aggiunto [14], dall’art. 6, comma 7, lettera b), legge 13 maggio 1999, n. 133) ;

13) olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07);

14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);

15) paste alimentari; crackers e fettebiscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera a), n. 1), D.L. 29 settembre 1997, n. 328 );

16) pomidoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02);

18) giornali e notiziari quotidiani, dispaccidelle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, [16-17] ad esclusione dei giornali e periodicipornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizionimusicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrenteper la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputatie del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessio dai partiti o dai movimenti di opinione politica [18] (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera a), n. 2), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 [20]; organismi considerati utili per la lotta biologica inagricoltura (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera a), n. 3), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella [19];

21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969., ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 . In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota [21-22] (numero così sostituito [23] dall’art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155);

21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse [24-25] , cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’ articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (numero così sostituito [25] dall’art. 14, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);

22) (numero soppresso [26] dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [27-28]);

23) (numero soppresso [26], dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [27-28]);

24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’ articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984 (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

25) (numero soppresso, con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera a), numero 2), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (numero così sostituito con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera a), numero 3), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

27) (numero soppresso [26], dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [27]);

28) (numero soppresso [23] dall’art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155);

29) (numero soppresso [23] dall’art. 16, comma 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155);

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti [30], ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (numero così sostituito [31], dall’ art. 50, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342);

32) gas per uso terapeutico; reni atificiali;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32;

34) (numero soppresso [5], dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [32-27];

35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, [33-17] legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, [33-17] dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici,ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversida quelli di nformazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,atti e pubblicazioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera a), n. 4), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) .;

36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [3] [34-35-36]; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [34-35] aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo
effettuate ai sensi dell’art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103 [37-38];

37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni [39] (numero così sostituito [5] dall’art. 36, comma 2,
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [40]) ;

38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici e scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (numero così sostituito [5] dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [40]) ;

39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa [41] o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [42], dall’art. 4, comma 1, lettera a), numero 4), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557) ;

40) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [27]) ;

41) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [27-43]) ;

41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale [44] (numero così sostituito [45] dall’art. 4-bis, comma 2, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415) ;

41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 2-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) .

41-quater) protesi e ausili inerentia menomazioni di tipo funzionale permanenti (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) .

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PARTE III

Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento [46-47]

1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari (v.d. 01.01) (numero così sostituito [48] dall’art. 1, comma 261, lettera f), legge 24 dicembre 2007, n. 244);

2) animali vivi della specie bovina, compresigli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03;01.04) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 1), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

3) carni e parti commestibili degli animalidella specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo),suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salateo in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 – ex 02.06) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 2), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 – ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 – ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 – 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione (v.d. ex 01.06 – ex 02.04 – ex 02.06 – ex 03.01) (numero così modificato [48] dall’art. 1, comma 261, lettera f), legge 24 dicembre 2007, n. 244);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maialenon pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salatoo in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 3), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 – 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al
vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 3-bis), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

11) yogurt, kephir, latte fresco, lattecagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di lattefermentati o acidificati (v. d. ex 04.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 4), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) ;

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02) [49];

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 – ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all’alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 – 06.02. ex 06.03 – 06.04) (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1998 [50], dall’art. 14, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d’arrow-root e di sale, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 – 07.06) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, mate (v.d. 09.02 – 09.03) (numero così sostituito [5] dall’art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331 [51]);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 6), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [52];

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03 – ex 10.04 – ex 10.07) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 – ex 11.02) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della tariffa doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06 [53]; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 – 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 – ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) (numero aggiunto [14], dall’art. 5, comma 7, lettera c), legge 13 maggio 1999, n. 133);

39) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione);

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale,pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d.ex 15.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 7), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti “primo sugo”, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 – ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d’api greggia (v.d. ex 15.15);

54) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

55) salsicce, salami e simili di carni,di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 8), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estrattidi pesce (v.d. 16.03) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [52];

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 – ex 16.05) (numero così sostituito [9] dall’art. 1, comma 2, lettera b), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione);

59) zuccheri di barbabietola e di cannaallo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 10), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [58];

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 17.02);

61) melassi destinati all’alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06) (numero così sostituito [4] dall’art. 1, D.M. 16 luglio 1986);

65) estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ”puffed-rice”, ”corn-flakes” e simili (v.d.19.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 11), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [52];

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);

75) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-62];

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d. 21.02 – ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioniper zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazionialimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05) (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 12), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v.d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura [59] (numero così sostituito [5] dall’art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [60];

81) acqua, acque minerali [61] (v.d. ex 22.01);

82) birra [61] (v.d. 22.03);

83) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

84) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v.d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all’alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residuidell’estrazione dell’olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residuidella disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 13), D.L. 29 settembre 1997, n. 328) [58];

89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto [62] (v.d. ex 23.07) (numero così sostituito [9] dall’art. 1, comma 2, lettera d), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);

93) lecitine destinate all’alimentazione umana od animale (v.d. ex 29.24);

94) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

95) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

96) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

97) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);

99) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

100) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

101) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

102) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [11];

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; [63-64] energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica (numero così sostituito [65] dall’art. 2, comma 40, legge 24 dicembre 2003, n. 350);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (numero così sostituito [5] dall’art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30
agosto 1993, n. 331) [66];

105) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

108) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

109) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale [67] (numero così sostituito [68] dall’art. 49, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342);

115) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

116) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

117) (numero soppresso [9] dall’art. 1, comma 2, lettera e), D.L. 13 maggio 1991, n. 151, modificato in sede di conversione) [62];

118) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali [69];

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , e successive modificazioni [70-71] nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari [72-25] (numero così sostituito [25] dall’art. 10, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41);

121) somministrazioni di alimentie bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggettoforniture o somministrazioni di alimenti e bevande (numero così sostituito [71] dall’art. 48, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342);

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria; (numero così sostituito [88] dall’art. 1, comma 384, legge 27 dicembre 2006, n. 296);

123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti [73-74] (numero così sostituito [75] dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60);

123-bis) (numero soppresso [57] dall’art. 36, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione);

123-ter) (numero soppresso [76] dall’art. 31, comma 1, D.L. 29 novembre 2008, n. 185);

124) (numero soppresso, con effetto 1° gennaio 1995 [29], dall’ art. 4, comma 8, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) (numero soppresso [5] dall’art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [54-32];

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110 [77], e al R.D.L. 7 settembre 1938, n. 1696 [78], convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione (numero così sostituito [79] art. 2, comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26);

127-ter) (numero soppresso [57] dall’art. 35, comma 8, lettera d), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, modificato in sede di conversione);

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [80];

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’ articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 , integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’ articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’ articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (numero così modificato [29], con effetto 1° gennaio 1994, dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall’ articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [81];

127-novies) prestazioni di trasportodi persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’ articolo 10, numero 14), del presente decreto [55] (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 16), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli (numero aggiunto [5] dall’art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30 agosto 1993, n. 331) [82];

127-undecies) [83] case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi [84], ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella: fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’ articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici [22] (numero aggiunto [23] dall’art. 16, comma 5, D.L. 22 maggio 1993, n. 155);

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , agli edifici di edilizia residenziale pubblica (numero aggiunto, con effetto 1° gennaio 1998 [50] dall’art. 1, comma 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449) [85];
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (numero così modificato, con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 4), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo [86] (numero così modificato, con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 5), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi [22] (numero così sostituito, con effetto 1° gennaio 1994 [29], dall’art. 4, comma 1, lettera b), numero 6), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557);

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonchè prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione [87] (numero così sostituito, con effetto 1° ottobre 1997 [15], con effetto 1° ottobre 1997, dall’art. 1, comma 6, lettera b), numero 16-bis), D.L. 28 settembre 1997, n. 328);

127-septiesdecies) oggettid’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero aggiunto, con effetto 1° ottobre 1997 [15], dall’art. 1, comma 6, lettera b), n. 17), D.L. 29 settembre 1997, n. 328);

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’ articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 . (numero aggiunto [88] dall’art. 1, comma 331, legge 27 dicembre 2006, n. 296) [89].

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NOTE:

1 Per l’applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di importazione.

2 Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all’ art. 34 , si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo.

3 L’imposta con l’aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all’ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 . I canoni di abbonamento sono riscossi dall’ente concessionario, o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la
riscossione coattiva, le disposizioni degli artt. 19 e seguenti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.

Tabella così sostituita dalla tabella allegata al D.M. 28-2-1985.

1 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

2 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ad alcuni prodotti, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 36, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47, non convertito in legge, art. 36, comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, non
convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertito in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328.
– Per l’applicazione dell’aliquota ordinaria alle forniture di suture chirurgiche, cfr. art. 6, comma 8, legge 13-5-1999, n. 133.

3 PER MEMORIA:
– Per l’ adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408.

4 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

5 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

6 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 1, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall’ art. 36, comma 1, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 1, D.L. 28-4- 1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 1, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

7 Aliquota così elevata, con effetto 1-1-1989, dall’ art. 34, primo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550, non convertito in legge e art. 34, primo comma, D.L. 2-3-1989, n. 69.
L’ aliquota, nel testo originario, era fissata nella misura del 2 per cento.

8 PER MEMORIA:
– Per i provvedimenti in favore delle popolazioni dei Comuni della Valtellina, Val Formazza, Val Brembana e Val Camonica colpite da avversità atmosferiche, fino al 31-12-1992, cfr. art. 11, D.L. 19-9-1987, n. 384, art. 3, D.L. 27-9-1988, n. 417, non
convertito in legge, art. 3, D.L. 28-11-1988, n. 512, non convertito in legge, e art. 3, D.L. 27-1-1989, n. 21, non convertito in legge, art. 3, D.L. 30-3-1989, n. 114, non convertito in legge, e art. 2, primo comma, D.L. 29-5-1989, n. 202.
– Per le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la realizzazione di parcheggi, cfr. art. 11, secondo comma, legge 24-3-1989, n. 122.
– Per le cessioni e le importazioni di organismi utili (insetti e acari utili), cfr. art. 1, primo comma, D.L. 29-5-1989, n. 202.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota agli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti, cfr. art. 1, comma 3-bis, D.L. 29-5-1989, n. 202.
– Per l’ adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408.
– Per gli interventi di recupero edilizio nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma cfr. art. 4, comma 3, D.L. 29-12-1990, n. 414, art. 4, comma 3, D.L. 5-3-1991, n. 65, non convertiti in legge e art. 4, comma 4, D.L. 3-5-1991, n. 142.
– Per le cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricati e terreni edificabili nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma, cfr. art. 4, comma 4, D.L. 29-12-1990, n. 414, art. 4, comma 4, D.L. 5-3-1991, n. 65, non convertiti in legge e art. 4, comma 5, D.L. 3-5-1991, n. 142.
– Per l’ allacciamento alle reti di teleriscaldamento, fino al 31-12-1996, cfr. art. 28, legge 9-1-1991, n. 9.
– Per gli atti di vendita di abitazioni dell’ edilizia residenziale pubblica in locazione o assegnate in godimento, cfr. art. 8, comma 9, legge 17-2-1992, n. 179.
– Per gli atti di vendita di abitazioni dell’ edilizia residenziale pubblica in locazione con proprietà differita, cfr. art. 9, comma 2, legge 17-2-1992, n. 179.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ai sussidi tecnici e informativi rivolti a facilitare l’ autosufficienza e l’ integrazione dei soggetti portatori di handicap, cfr. art 2, comma 9, D.L. 31-12-1996, n. 669,e D.M. 14 marzo 1998.
– Per i canoni di abbonamento alle Tv via cavo o via satellite e gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti concernenti la distribuzione all’ interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite e alle cessioni di decodificatori, cfr. art. 3, comma 14, abrogato, legge 31-7-1997, n. 249.
– Per l’applicazione dell’aliquota alle medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, cfr. art. 2, comma 67, legge 24 dicembre 2003, n. 350.

9 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

10 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 10-bis, parte III di questa tabella.

11 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 12 per cento (elevata al 13 per cento e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ai prodotti indicati in precedenza in questo numero, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328.

12 Le parole “ex 21.07.02” sono state aggiunte, con effetto 24-3-1995, dall’ art. 4, comma 3, lettera a), D.L. 2-10-1995, n. 415.
Cfr. art. 4, comma 4 del provvedimento modificativo .

13 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 415/1995 era stata apportata dall’ art. 3, comma 3, D.L. 7-4-1995, n. 109, dall’ art. 3, comma 3, D.L. 10-6-1995, n. 226, dall’ art. 4, comma 3, D.L. 3-8-1995, n. 324, non convertiti in legge.

14 La disposizione si applica a decorrere dal 18 maggio 1999. Cfr. art. 37 del provvedimento modificativo.

15 Cfr. art. 1, comma 3 del provvedimento modificativo.

16 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 31, comma 1, lettera d), n. 1), legge 23 dicembre 2000, n. 388.

17 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2001. Cfr. art. 158, comma 3 del provvedimento modificativo.

18 PER MEMORIA:
– Per la non assoggettabilità a IVA delle cessioni di pubblicazioni estere a biblioteche universitarie, cfr. art. 3, comma 6, D.L. 1-3-1990, n. 40, non convertito in legge e art. 3, comma 7, D.L. 27-4-1990, n. 90.
– Per i beni e servizi attinenti le competizioni elettorali, cfr. art. 18, comma 1, legge 10 dicembre 1993, n. 515.
– Per il materiale relativo allo svolgimento dei referendum abrogativi nell’anno 2005, cfr. art. 2-bis, comma 1, D.L. 26 aprile 2005, n. 63.

19 PER MEMORIA:
– Per l’ applicabilità dell’ aliquota 12% (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, alle preparazioni di alimenti per cani e gatti anche classificate come mangimi, cfr. art. 75, comma 6, legge 30-12-1991, n. 413, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997 ,n. 328.

20 Il D.Lgs. n. 748/1984 è stato abrogato per la nuova disciplina, cfr. D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217.

21 PER MEMORIA:
– Per l’ applicabilità di queste disposizioni agli atti formati dal 22 maggio al 21-7-1993, cfr. art. 1, comma 3, legge 29-10-1993, n. 427.
– Per il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa, cfr. art. 7, comma 1, legge 23-12-1998, n. 448.
– Per l’acquisto della prima casa da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, cfr. art. 66, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342.

22 PER MEMORIA:
– Per la sanatoria delle violazioni edilizie, cfr. art. 50, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
– Per la sanatoria delle violazioni nel caso di condono edilizio, cfr. art. 32, commi da 25 a 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

23 Per la decorrenza. cfr. il provvedimento modificativo.

24 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite (nel testo precedente: “e delle attività connesse”) dall’ art. 14, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41, modificato in sede di conversione.

25 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

26 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

27 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 2, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall’ art. 36, comma 2, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 2, D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

28 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 127-quinquies, parte III di questa Tabella.

29 Cfr. art. 4, comma 8 del provvedimento modificativo.

30 Il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione “sordo”, a norma dell’art. 1, comma 1, legge 20 febbraio 2006, n. 95, pubblicata nella G.U. n. 63 del 16 marzo 2006.

31 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2001. Cfr. art. 50, comma 5 del provvedimento modificativo.

32 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, ai prodotti indicati in precedenza in questo numero, cfr. art. 36, comma 4, D.L. 31-12-1992, n. 513, art. 36, comma 4, D.L. 2-3-1993, n. 47 art. 36, comma 5, D.L. 28-4-1993, n. 131, art. 36, comma 4, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge, art. 36, comma 4, D.L. 30-8-1993, n. 331, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328.

33 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 31, comma 1, lettera d), numero 2), legge 23 dicembre 2000, n. 388.

34 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1996, dall’ art. 4, comma 3, lettera b-bis), D.L. 2-10-1995, n. 415.

35 Cfr. art. 4, comma 4 del provvedimento modificativo.

36 PER MEMORIA:
– Per la disciplina riguardante i rapporti tra la RAI ed il Ministero delle finanze, cfr. D.M. 23-12-1988 e D.M. 23-7-1999.

37 Legge 14-4-1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radio- fonica e televisiva) – Art. 19 – La società concessionaria oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni:
a) (omissis);
b) a predisporre annualmente, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per l’ indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo e ad effettuare, sentita la stessa Commissione parlamentare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l’ estero, ai sensi del D.Lgs. 7-5-1948, n. 1132, e del D.P.R. 5-8-1962, n. 1703;
c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d’ Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

38 PER MEMORIA:
– Per le prestazioni relative al servizio di radiotaxi svolto nell’ interesse e per conto dei soci di cooperative, cfr. il testo originario dell’ art. 5, secondo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70.
– Per l’ interpretazione autentica di questo numero, cfr. art. 5, secondo comma, D.L. 14-3-1988, n. 70.
– Per la decorrenza dell’ applicazione dell’ aliquota del 4 per cento alle prestazioni indicate in questo numero, cfr. art. 38, secondo comma, D.L. 30-12-1988, n. 550.

39 PER MEMORIA:
– Per le somministrazioni nelle mense delle scuole eseguite sulla base di contratti di appalto, cfr. art. 12, primo comma, D.L. 29-12-1987, n. 533, non convertito in legge, e art. 9, primo comma, D.L. 13-1-1988, n. 3, non convertiti in legge.
– Per le somministrazioni eseguite sulla base di contratti di appalto, cfr. art. 8, trentatreesimo comma, legge 11-3-1988, n. 67.
– Per le somministrazioni rese in base a contratti relativi a servizi sostitutivi di mense aziendali, cfr. art. 75, commi 3 e 5, legge 30-12-1991, n. 413.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 9% (elevata al 10%) in caso di detraibilità dell’ imposta, cfr. art. 75, commi 4 e 5, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.
– Per le somministrazioni nelle mense scolastiche effettuate dagli enti locali, cfr. art. 43, legge 21 novembre 2000, n. 342.

40 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993, era stata apportata dall’ art. 36, comma 2, D.L. 30-6-1993, n. 213 che non è stato convertito in legge.

41 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-1-1994, dall’ art. 4, comma 1, lettera a), numero 4), D.L. 30-12-1993, n. 557, modificato in sede di conversione.

42 Cfr. art. 4, comma 8 del provvedimento modificativo.

43 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ai prodotti indicati in questo numero, cfr. n. 127-bis, parte III di questa Tabella.

44 PER MEMORIA:
– Per le prestazioni di cui ai numeri da 18 a 21 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 , rese da cooperative e loro consorzi, da ricomprendere nel presente numero, cfr. art. 1, comma 467, abrogato, legge 30 dicembre 2004, n. 311.
– Per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 , rese da cooperative e loro consorzi, da ricomprendere nel presente numero, cfr. art. 1, comma 331, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45 Per la decorrenza: cfr. il provvedimento modificativo.

46 Aliquota così elevata dall’ art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.
L’ aliquota, nel testo precedente, era fissata nella misura del 9 per cento.

47 PER MEMORIA:
– Per le cessioni e importazioni di natanti da diporto, cfr. art. 15, abrogato, legge 6-3-1976, n. 51.
– Per l’ adeguamento delle aliquote cfr. art. 7, D.L. 27-4-1990, n. 90 e art. 12, comma 1, lett. a), legge 29-12-1990, n. 408.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota alle calzature dal 1-7-1990 al 31-12-1990, cfr. art. 1, comma 3-ter, D.L. 29-5-1989, n. 202.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota alle calzature fino al 28-2-1991, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 27-12-1990, n. 411, non convertito in legge.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota alle calzature dal 1-3-1991 al 30-4-1991, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 1-3-1991, n. 62, non convertito in legge.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota al 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, alle cessioni e importazioni di calzature, cfr. art. 1, comma 4, D.L. 13-5-1991, n. 151, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328.
– Per i trasporti ferroviari e marittimi di persone, cfr. art. 1, comma 3, D.L. 7-3-1991, n. 68.
– Per l’applicazione dell’aliquota alle prestazioni di assistenza domiciliare fino al 30 settembre 2003, cfr. art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488.

48 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2008. Cfr. art. 1, comma 264, lettera c) del provvedimento modificativo.

49 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dal testo originario dell’ art. 1, comma 2, lettera c), D.L. 13-5-1991, n. 151.

50 Cfr. art. 65 del provvedimento modificativo.

51 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

52 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dall’ art. 1, comma 2, lettera c), D.L. 13-5-1991, n. 151, modificato in sede di conversione.

53 Vedi: D.P.R. 26 giugno 1965, n. 723.

54 Identica modifica, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall’ art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

55 PER MEMORIA:
– Per l’interpretazione autentica delle presenti disposizioni, cfr. art. 4-sexies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78.

56 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dal testo originario dell’ articolo 36, comma 1, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

57 La disposizione si applica dal 4 luglio 2006. Cfr. il provvedimento modificativo.

58 Le disposizioni contenute in questo numero erano state precedentemente soppresse dall’ art. 36, comma 3, lettera a), D.L. 30-8-1993, n. 331.

59 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ordinaria agli integratori idro-salini consumabili come bevande, cfr. art. 2, comma 1, legge 6-2-1992, n. 66.

60 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

61 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota ordinaria a partire dal 22-7-1990, cfr. art. 5, comma 2, D.L. 21-7-1990, n. 192, non convertito in legge e art. 5, comma 3, D.L. 15-9-1990, n. 261.

62 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota al 12 per cento (elevata al 13 e successivamente al 16 per cento), fino al 30-9-1997, per le cessioni a importazioni degli alimenti per cani o gatti, cfr. art. 1, comma 4, lettera b), D.L. 13-5-1991, n. 151, modificato in sede di conversione, art. 4, comma 3, D.L. 30-12-1993, n. 557, art. 10, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41 e art. 1, comma 2, D.L. 29-9-1997, n. 328.

63 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 1, comma 42, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

64 La disposizione si applica previa approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea 25 marzo 1957. Cfr. art. 1, comma 42, del provvedimento modificativo.

65 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2004. Cfr. art. 4, comma 252, del provvedimento modificativo.

66 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ cfr. art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera b), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

67 PER MEMORIA:
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 10 per cento alle cessioni e importazioni di taluni farmaci, cfr. art. 1, comma 39, legge 23-12-1996, n. 662.

68 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2001. Cfr. art. 49, comma 2, del provvedimento modificativo.

69 PER MEMORIA:
– Per l’interpretazione delle presenti disposizioni, cfr. art. 1, comma 300, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

70 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 48, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342.

71 La disposizione si applica dal 10 dicembre 2000. Cfr. il provvedimento modificativo .

72 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’ cfr. art. 10, comma 3, D.L. 23-2-1995, n. 41 , modificato in sede di conversione.

73 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 79, lettera a), legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La disposizione si applica dal 1° gennaio 2008. Cfr. art. 3, comma 164 del provvedimento modificativo.

74 PER MEMORIA:
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette cfr. art. 6, comma 11, legge 13 maggio 1999, n. 133.

75 La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Cfr. art. 22, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60.

76 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2009. Cfr. art. 31, comma 1 del provvedimento modificativo.

77 Trattasi di norme per la concessione all’ industria privata dell’ impianto e dell’ esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico.

78 Trattasi di norme per l’ impianto e l’ esercizio delle slittovie, sciovie ed altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie.

79 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2008. Cfr. art. 2, comma 5, del provvedimento modificativo.

80 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 31-12-1992, n. 513, dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 2-3-1993, n. 47, dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

81 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 28-4-1993, n. 131 e dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.

82 Modifica di identico contenuto, che pertanto si omette, a quella apportata dal D.L. n. 331/1993 era stata apportata dall’ art. 36, comma 3, lettera c), D.L. 30-6-1993, n. 213, che non è stato convertito in legge.

83 Numero così sostituito con avviso di rettifica, pubblicato nella GU n. 120 del 25-5-1993.

84 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1-1-1994, dall’ art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), D.L. 30-12-1993, n. 557, modificato in sede di conversione.

85 Le disposizioni contenute in questo numero erano state soppresse dall’ art. 16, comma 5, D.L. 22-5-1993, n. 155, modificato in sede di conversione.

86 PER MEMORIA:
– Per i contratti conclusi entro il 29-8-1993 nei confronti dello Stato ed enti pubblici, cfr. art. 36, comma 11-bis, D.L. 30-8- 1993, n. 331.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 4 per cento, fino al 30-4-1995, alle opere interne, agli interventi di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili residenziali, cfr. art. 8, comma 2, D.L. 26-7-1994, n. 468, art. 9, comma 3, D.L. 27-9-1994, n. 551, art. 8, comma 3, D.L. 25-11-1994, n. 649, art. 8, comma 3, D.L. 26-1-1995, n. 24, art. 8, comma 3, D.L. 27-3-1995, n. 88, art. 8, comma 3, D.L. 26-5-1995, n. 193, art. 8, comma 3, D.L. 26-7-1995, n. 310, art. 8, comma 3, D.L. 20 D.L. 20-9-1995, n. 400, art. 8, comma 3, D.L. 25-11-1995, n. 498, e art. 9, comma 3, D.L. 24-1-1996, n. 30, art. 9, comma 3, D.L. 25-3-1996, n. 154, art. 9, comma 3, D.L. 25-5-1996, n. 285, art. 9, comma 3, D.L. 22-7-1996, n. 388 e art. 9, comma 3, D.L. 24-9-1996, n. 495 non convertiti in legge.
– Per l’ applicazione dell’ aliquota del 10 per cento, fino al 31-12-1997, agli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, cfr. art. 2, comma 2, D.L. 31-12-1996, n. 669.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2000, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. testo originario dell’ art. 7, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.M. 29 dicembre 1999 .
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, fino al 30 settembre 2003, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. art. 7, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2003, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. art. 24, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, per gli anni 2004 e 2005, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. art. 23-bis, comma 1, lettera c), D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, per l’anno 2006, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr art. 35, comma 35-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, per l’anno 2007, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. art.1, comma 387, lettera b), legge 27 dicembre 2006, n. 296.
– Per l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, cfr. art. 1, comma 18, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

87 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 1999, dall’ art. 31, comma 30, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Cfr. art. 83 del provvedimento modificativo.

88 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2007. Cfr. art 1, comma 1364 del provvedimento modificativo.

89 Per la disciplina comunitaria cfr. art. 12, abrogato, paragrafo 3, lett. a), terzo periodo Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE e l’ Allegato H, abrogato, della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE e art. 98; Allegato III, Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112.