Revisore Legale e verifica degli Assetti aziendali: novità della Riforma contro la crisi
Con la Riforma della crisi d’impresa (D. Lgs. nr. 14/2019) il legislatore italiano ha voluto superare la vecchia concezione del fallimento obbligando le imprese ad una valutazione preventiva dello stato di difficoltà. E ciò anche a maggior tutela dei creditori dell’impresa stessa.
Infatti, la nuova versione dell’art. 2086 cod. civ. recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”
E’ evidente come tutte le società devono accertare l’idoneità di tale assetto aziendale poiché, in caso di crisi – segnalabile anche da banche o creditori pubblici – gli amministratori rischiano in proprio per effetto della legittima azione di responsabilità (co. 2 art. 2394 cod. civ.).
Inoltre, in caso di insolvenza, un’esimente alle responsabilità societarie può essere l’implementazione di un modello organizzativo di gestione e controllo a norma del D. Lgs. nr. 231/01.
In particolare, il co. 1 art. 379 del D. Lgs. nr. 14/2019, come modificato dal D.L. nr. 32/2019, ha introdotto all’art. 2477 cod. civ. un nuovo obbligo di nomina del revisore legale per le società che nei due esercizi precedenti abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
- Totale attivo di bilancio: 4 milioni euro
- Totale ricavi vendite: 4 milioni duro
- Numero medio occupati: 20 unità
La scadenza dell’assemblea dei soci per la nomina del revisore legale è prevista per (e non oltre!) il prossimo 16 dicembre 2019. Si ricorda che il revisore deve essere una figura indipendente perciò non può essere nominato il proprio consulente fiscale o legale (art. 10 D. Lgs. nr. 39/2010).
L’omessa nomina comporta una sanzione da 1.032 euro a 6.197 euro (art. 2631 cod. civ.).
Altro aspetto importante da non trascurare, le banche incominciano a verificare l’adozione di tali strumenti di prevenzione e di allerta sia per gli obblighi della nuova “direttiva default” (2013/36/UE), sia al fine di evitare il reato di concessione abusiva di credito (Cass. sen. 11695/18).
Il nostro studio è già dotato di figure professionali che possono assumere incarichi di revisione legale, nonché di valutazione ed ottimizzazione degli assetti aziendali (organizzativo, amministrativo e contabile). Oltre che pianificazione e controllo di gestione.