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Decreto Cura Italia Precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi.

Comunicazione del 23 marzo 2020 – Decreto Legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)
– Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi.

 

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” all’art. 56 prevede che le imprese, come definite al comma 5 – in
relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art.
106 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno
finanziario.

Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede che:

– lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente
decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata,
non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020”;
– lett. b) “per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i
contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità,
fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni”;
– lett. c) “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima
del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o
dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza
alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale”.

Gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla
Centrale dei rischi.

In particolare, si precisa che nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56,
co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener
conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del
contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla
Centrale dei rischi.

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) del citato decreto,
nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea
inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).

Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo
dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della
variabile “stato del rapporto”.

Analoghi criteri segnaletici dovranno essere seguiti in relazione ad altre disposizioni del
suddetto decreto, ad altre previsioni di legge, ad accordi o protocolli d’intesa che prevedano
l’impossibilità di revocare finanziamenti o il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a
finanziamenti oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non
potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

 

(Fonte Banca d’Italia)

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