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Rottamazione ter: art. 3 DL n. 119/18

Sommario: 1. Premessa 2. Carichi oggetto di definizione agevolata 3. Agevolazioni previste dalla definizione 4. Modalità di versamento 5. Modalità di adesione alla definizione agevolata 6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 7. Comunicazione delle somme dovute 8. Mancato perfezionamento della definizione 9. Carichi non definibili 10. Conseguenze sui carichi già oggetto di rottamazione bis.

 

1.  PREMESSA

Con il recentissimo D.L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, viene riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter).

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.l. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e successivamente dal D.l. n. 148/2017 (“rottamazione bis”), il decreto in commento prevede importanti novità a favore del contribuente, ed in particolare:

  • la possibilità di rateizzare le somme dovute in 10 rate ripartite in 5 anni corrispondendo un tasso d’interesse del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019, anzichè del 4,5% come previsto precedentemente;
  • la presunzione, nel caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate in cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute, della scelta delle 10 rate (nelle precedenti procedure si presumeva l’opzione per la rata unica);
  • la possibilità di avvalersi, se si effettua il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, della compensazione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • la possibilità di estinguere le procedure esecutive precedentemente avviate con il pagamento delle prima o unica rata prevista delle somme dovute a titolo di definizione (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo).

Ma vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento della nuova rottamazione.

 

2.  CARICHI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Come si può, dunque, da subito notare, la nuova norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione bis), in quanto risultati da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre 2017.

Sono definibili, altresì:

  • i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovra-indebitamento presentata dai debitori (in tal caso, il pagamento del debito definito potrà avvenire con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore);
  • i debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione (quella cioè introdotta dall’art. 6 del D.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225/2016) per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  • i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, già oggetto di rottamazione bis (quella cioè introdotta dall’art. 1 del D.l. n. 148/2017, conv. con modificazioni dalla l. n. 172/2017), per i quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento della rata unica con scadenza 31/07/2018.

Per quanto concerne, invece, la possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali (che nelle precedenti rottamazioni erano prevista), l’art. 3 del D.l. n. 119/2018 nulla dice.

 

3.   AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA DEFINIZIONE

Il debitore che presenterà all’agente della riscossione apposita dichiarazione potrà estinguere i debiti definibili senza corrispondere:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Restano, pertanto, dovute le somme:

  • affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
  • maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

 

4.   MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai fini del perfezionamento della definizione, il debitore è tenuto a versare (mediante domiciliazione sul conto corrente o bollettini precompilati o presso gli sportelli dell’agente della riscossione) quanto previsto:

  • integralmente, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
  • nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2019. In tal caso, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

5.   MODALITA’ DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione ter, il debitore dovrà presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (mod. DA-2018 già disponibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) indicando:

  1. il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 10 rate, salva la facoltà di pagare tutto in un’unica soluzione);
  2. l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione, assumendosi, altresì, l’impegno a rinunciare agli stessi.

 

6.  CONSEGUENZE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:

  • i giudizi pendenti (aventi ad oggetto detti carichi) sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.
  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell’unica rata (31 luglio 2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio 2019, verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni;

  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Le stesse poi si estingueranno a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28 ter (cioè nell’ambito della procedura di erogazione di un rimborso d’imposta) e 48 bis del DPR. n. 602/1973 (ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

 

7.  COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’ammontare delle somme dovute ai fini della stessa, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

 

8.  MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

L’articolo 3, comma 14, del D.L. 119/18 prevede che, in conseguenza del mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e, pertanto:

  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
  • i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero;
  • il pagamento non può più essere rateizzato.

 

9.     CARICHI NON DEFINIBILI

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell’art. 3, del D.l. n. 119/2018:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.

 

10.    CONSEGUENZE SUI CARICHI GIA’ OGGETTO DI ROTTAMAZIONE BIS

Prima dell’emanazione del decreto in commento, l’art. 1, del D.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, ha previsto che potessero essere oggetto di definizione agevolata (c.d. rottamazione bis) i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

  • che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016 (prima rottamazione);
  • compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016.

Per detti carichi il debitore era tenuto a pagare l’importo definito:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018;
  • in tre rate scadenti nei mesi di ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai quali il pagamento del quantum dovuto poteva essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Come si può ben desumere da quanto sinora esposto, la “nuova” rottamazione introdotta dal D.l. n. 119/2018 presenta delle condizioni più vantaggiose per il contribuente rispetto a quelle della precedente rottamazione (dilazione del pagamento dell’importo dovuto in 10 rate su 5 anni).

Per tale motivo, il Governo ha previsto, per i debitori che hanno già aderito alla rottamazione bis e che provvederanno, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, all’integrale pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, il differimento automatico (cioè senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati) del versamento delle restanti somme che saranno ripartite, anch’esse, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

I suddetti debitori, dunque, saranno ammessi automaticamente ai benefici della rottamazione ter.

A tal fine, l’art. 1, comma 21, del D.l. n. 119/2018 prevede che, entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione invia ai debitori interessati apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.

Tabella riepilogativa dell’art. 3 D.L. 119/2018

(articolo a cura di avv. Leonardo Leo – Tributarista in Lecce)

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione