Sovraindebitamento: accordo e piano a confronto
L'accordo con i creditori ed il Piano del consumatore rappresentano soluzioni alternative alla liquidazione del patrimonio
L'accordo con i creditori ed il Piano del consumatore rappresentano soluzioni alternative alla liquidazione del patrimonio
Sono soggetti alla procedura del sovraindebitamento tutti quei soggetti non fallibili, nei limiti dei parametri previsti dall'art. 1 LF. Possono accedere anche le startup innovative, le associazioni ed i privati.
Nell'ambito della procedura di sovraindebitamento (Legge nr- 3/2012), la meritevolezza del Piano del consumatore è riconosciuta anche in presenza di atti dispositivi precedenti finalizzati a risolvere la situazione debitoria.
Le perdite su crediti nei confronti dei soggetti in procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012) sono integralmente deducibili a norma art. 101 co. 5 Tuir.
Con l'ordinanza nr. 23192 del 4 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso di mora, concordato contrattualmente, incide sulla valutazione del tasso effettivo da confrontare con il tasso usura. E ciò a prescindere che il mutuatario abbia effettivamente sopportato interessi moratori. Il superamento della soglia-usura comporta la restituzione anche degli interessi corrispettivi (non usurai) che non sono dovuti ai sensi del comma 2 art. 1815 codice civile.
La procedura di cancellazione della SRL senza notaio deve essere gestita con particolare attenzione per non correre il rischio di sospensione della pratica ovvero di responsabilità degli amministratori e/o liquidatori.
Si attende una seria riforma della normativa sulla crisi da sovraindebitamento: ossia, la gestione della crisi dei soggetti non fallibili. Il disegno di Legge recante delega al governo per…