Dal 10 marzo 2017 sono operative le semplificazioni amministrative per avviare il “Compostaggio di Comunità”.
Si tratta dell’attività di trasformazione dei rifiuti organici in sostanze ammendanti o concimanti utilizzate nelle colture e condotta da più soggetti collettivamente.
Il nuovo DM Ambiente nr. 266/2016 chiarisce che l’attività può essere avviata mediante semplice segnalazione di inizio attività (Scia) al Comune di competenza, avendo la certezza dell’esclusione del compost dal regime dei rifiuti speciali.
CONTESTO NORMATIVO
Il suddetto DM Ambiente nr. 266/2016 (G.U. del 23 febbraio 2017, nr. 45), in attuazione dell’art. 180, co. 1-octies del D.Lgs. 152/2006 (c.d. “Green Economy”), stabilisce «criteri operativi e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici».
Fondamentale è la comprensione del successivo art. 183, co. 1, lett. qq-bis, Codice Ambientale, che definisce come “di comunità” il compostaggio «effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».
Il regime di favore si riferisce all’attività di compostaggio effettuata autonomamente dalle c.d. “utenze” che agiscono in forma aggregata costituendo un «organismo collettivo» (eccezion fatta per le comunità che processano una quantità annuale di rifiuti inferiore alla tonnellata).
CONDIZIONI
L’ attività di compostaggio deve:
- essere effettuata autonomamente da utenze domestiche o non domestiche in forma aggregata;
- avere ad oggetto i soli rifiuti biodegradabili identificati dal DM, prodotti dalle utenze e da queste avviati a processo;
- riguardare quantità di residui non eccedenti le 130 tonnellate l’anno e mediante apparecchiature diverse da quelle ex art. 214, co. 7-bis; D.Lgs. 152/2006;
- generare un compost con precisi standard, destinato a utilizzi agricoli specifici direttamente da parte delle utenze.
ADEMPIMENTI
L’attività di compostaggio di comunità può iniziare soltanto previo inoltro di una «Segnalazione Certificata di Inizio Attività» (c.d. SCIA) al Comune territoriale competente, mediante apposita modulistica prevista dal suddetto DM a corredo della seguente documentazione:
- regolamento sull’organizzazione dell’attività di compostaggio (con contenuti minimi e violazione sanzionabile);
- piano di utilizzo del compost prodotto (specificando quantità, tipo di impieghi e aree di destinazione);
- documentazione tecnica e giuridica sulle apparecchiature utilizzate;
- identificazione dei soggetti coinvolti nell’attività.
SOGGETTI AMMESSI
Possono svolgere l’attività gli organismi collettivi formati da due o più utenze (domestiche o non domestiche) costituiti in una delle seguenti forme associative:
- condominio;
- associazione;
- consorzio;
- società;
- altre forme associative di diritto privato.
Si deve nominare un “conduttore dell’apparecchiatura”, il quale previo corso di formazione, deve:
- garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura e la regolare conduzione dell’attività;
- tenere un registro contenente i dati sui rifiuti di input e quelli sul compost in output;
- diffidare gli utenti che non rispettano il regolamento, escludendo quelli recidivi;
- agire per l’ottenimento delle riduzioni sulla tassa rifiuti.
INPUT E OUTPUT
I rifiuti ammissibili coincidono con i seguenti:
- residui biodegradabili (provenienti da cucine, mense, giardini e parchi);
- residui della lavorazione del legno (non trattati);
- imballaggi in legno, carta e cartone (senza inchiostro).
Il trattamento deve essere effettuato:
- con apparecchiature “fisicamente” disponibili a non più di 1 chilometro di distanza dalle utenze;
- nel rispetto delle norme per il contenimento delle emissioni e la gestione di eventuali ulteriori scarti.
Il compost prodotto non può essere destinato alla vendita e deve incorporare le caratteristiche fisiche previste dal DM.
Può essere sfruttato:
- per l’impiego diretto delle utenze (secondo il piano di utilizzo);
- come ammendante o concimante (se utilizzato in suoli agricoli destinati a produzione e vendita, deve essere conforme alle norme sui fertilizzanti del D.Lgs. 75/2010.
L’inosservanza di tali disposizioni produrrà le relative sanzioni.
ATTIVITÀ SOTTO LA TONNELLATA ANNUA
In questo caso si applica un sub-regime ad hoc con le seguenti caratteristiche:
- assenza dell’obbligo di costituire l’organismo collettivo (e dunque di nominare il conduttore dell’apparecchiatura);
- avvio mediante una Scia ultra-semplificata (sottoscritta da tutti gli utenti, corredata dal piano di utilizzo e documentazione di disponibilità giuridica delle apparecchiature);
- il compost prodotto non può essere utilizzato in terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di beni per uso umano o animale.
TASSA RIFIUTI RIDOTTA
Ai sensi dell’art. 183, co. 1-septies, del Codice ambientale i Comuni «possono applicare la riduzione sulla tassa dei rifiuti alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti mediante compostaggio».