Con recente sentenza, la Cassazione puntualizza che ai fini dell’iscrizione in gestione separata INPS non è sufficiente il versamento del solo contributo integrativo
La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS (per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai
soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati
In particolare, sono obbligati ad iscriversi ad essa i seguenti soggetti:
- i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
- i collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell’intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente;
- i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti;
- i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (oggi non più validi) e non iscritti ad un Albo professionale;
- i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all’interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l’obbligo di iscrizione: a) sia alla Gestione IVS Commercianti in qualità di socio lavoratore; b) sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).
In particolare, l’art. 2 co. 26 Legge nr. 335/95 dispone che “… sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo …”.
La stessa norma di interpretazione autentica (art. 18 co. 18 D.L. nr. 98/2011) chiarisce che sono soggetti ad iscrizione in gestione separata INPS coloro “… che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti …“.
Dunque, la sola iscrizione ad un Albo professionale non è sufficiente ad evitare l’obbligo di iscrizione in gestione separata tant’è che deve concorrere anche l’assoggettamento contributivo agli enti pensionistici di diritto privato (ossia, le casse professionali).
Riguardo alle attività professionali iscrivibili ex Legge nr. 335/95, ecco l’elenco dei codici attività (Ateco) che l’Inps ritiene obbligati all’iscrizione alla gestione separata.
Elenco Codici Attività professionali, scientifiche e tecniche
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione NCA
66.21.00 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
68.32.00 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
69.10.10 Attività degli studi legali
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri sogget
69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione
70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministr
71.11.00 Attività degli studi di architettura
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria
71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
72.20.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanist
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
L’Inps, tuttavia, con Messaggio n. 709 del 12.01.2012, ha precisato che, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata.
Il contribuente può, infatti, esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza, se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo alla propria Cassa:
- per opzione (lo Statuto della Cassa lo avrebbe consentito), lo stesso può scegliere di versare l’omessa contribuzione alla Gestione separata INPS, come richiesto con la cartella di pagamento, ovvero alla Cassa di appartenenza. In tal caso, l’accertamento sarà annullato previa acquisizione della relativa documentazione (Copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo, Copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l’anno di riferimento dell’accertamento stesso, Copia della delibera di riscatto);
- per obbligo (lo statuto della Cassa non lo consentiva), l’accertamento non può essere annullato ed il soggetto può soltanto versare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS.
Concludendo, il professionista iscritto all’Albo professionale (avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, medico, ecc.) che non abbia (opzione o per legge) la copertura previdenziale della cassa di categoria è obbligato alla contribuzione previdenziale INPS gestione separata a prescindere dall’entità degli onorari percepiti (ossia, senza alcun limite di esenzione).
L’interpretazione, propria dell’Inps, per cui l’iscrizione alla cassa professionale con il solo versamento del contributo integrativo senza alcun obbligo di ulteriore contribuzione soggettiva sia sufficiente ad evitare la gestione separata INPS, oltre a svilire la finalità di previdenza collettiva (di categoria o sociale), genera anche un’evidente discriminazione rispetto a quei professionisti privi di cassa autonoma professionale e perciò obbligati al versamento dei contributi in gestione separata.
Ragione vuole, pertanto, che ogni professionista abbia una copertura previdenziale che sia la cassa di appartenenza ovvero la gestione separata Inps (per obbligo o per opzione).
A tal proposito, la Corte di Cassazione con sen. 2282 del 31/01/2018 ha cassato la sentenza d’appello che aveva dato ragione ad un ingegnere, già dipendente, che non riteneva di dover essere iscritto alla gestione separata per il reddito prodotto dall’esercizio dell’attività professionale.
Nel dare ragione all’INPS, la Suprema Corte ribadisce “… l’obbligazione contributiva dell’iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata …”.
Inoltre, gli ingegneri non iscritti ad Inarcassa “… non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’Inarcassa. […] Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all’Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo”.
Il versamento del contributo integrativo “… non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.”
“Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale … “.
Perciò, si può derivare che il versamento del contributo minimo depone a favore all’esonero dalla gestione separata Inps qualora dovesse essere utile a costituire “in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale“.
Inoltre, resta il dubbio sul grado di autonomia impositiva della Cassa professionale anche laddove il relativo regolamento prevedesse, a favore degli iscritti, la facoltà di non versare il contributo soggettivo.
In sostanza, il quesito è il seguente: “E’ ascrivibile alla gestione separata Inps la posizione di un professionista la cui Cassa professionale, pur prevedendone l’iscrizione, consente la facoltà di non versare il contributo soggettivo?”
Stando al principio per cui ogni professionista deve avere una propria copertura previdenziale in ragione della propria capacità reddituale, se il reddito prodotto non è – nemmeno in parte – soggetto (per norma o per facoltà) alla previdenza della propria cassa professionale, allora si dovrebbe concludere per l’iscrizione in gestione separata Inps.
Sul punto, gli avvocati si sono mobilitati contro gli accertamenti dell’Inps che con l’operazione “Poseidone” ha contestato migliaia di omissioni contributive alla Gestione Separata.