D.L. “Cura Italia”: avvisi di accertamento esecutivo e chiarimenti dell’agenzia delle entrate. Esclusa l’ipotesi di sospensione dei versamenti fino al 31 maggio.

Con la Circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 emessa a seguito del D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti con gli avvisi di accertamento impo – esattivi.

Vediamo, di seguito, a cosa si riferisce e cosa prevede la Circolare.

Cosa sono gli avvisi di accertamento esecutivi?

Il riferimento è agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ex art. 29 D.L. 78/2010, i quali diventano titolo esecutivo solo una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso.

Cosa può fare il contribuente dinanzi ad un avviso dell’Agenzia delle Entrate secondo il predetto articolo? Può:

– effettuare il pagamento delle somme intimate con l’avviso, prestando acquiescenza, usufruendo delle sanzioni ridotte;

– proporre ricorso in Commissione tributaria, versando le somme dovute a titolo provvissorio in pendenza di giudizio.

Qualora il suddetto pagamento non venga effettuato nei termini previsti, decorsi ulteriori trenta giorni le somme vengono affidate all’agente della riscossione.

Quindi, senza necessità che venga notificata l’ulteriore cartella di pagamento.

Secondo il Decreto Cura Italia il pagamento degli avvisi di accertamento è sospeso? Fino a quando?

Si premette che, nel decreto Cura Italia, due sono gli articoli che si sono occupati degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate:

– l’art. 83, comma 2, che prevede la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado dal 9 marzo al 15 aprile 2020;

– l’art. 68 che prevede la sospensione dei versamenti (rinviando il pagamento al 30 giugno), scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 78/2010.

Orbene, secondo la Circolare n. 5 del 20 marzo 2020, si applica l’art. 83 agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate:

– il cui termine per impugnare scade nell’intervallo temporale tra il 9 marzo e il 15 aprile;

– oppure, notificati durante l’intervallo temporale tra il 9 marzo e il 15 aprile;

Questo significa, quindi, che il termine per il pagamento è sospeso fino al termine previsto per l’impugnazione.

Esempio n. 1:

avviso notificato l’ 1 marzo.

Il termine per impugnare è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile.

Pertanto inizerà a decorrere dal 16 aprile.

Il termine ultimo per impugnare è il 6 giugno.

Parimenti il termine per pagare è sospeso fino al 6 giugno.

 Esempio n. 2:

Avviso notificato il 15 marzo.

Il termine per impugnare è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile.

Pertanto inizerà a decorrere dal 16 aprile.

Il termine ultimo per impugnare è il 14 giugno.

Parimenti il termine per pagare è sospeso fino al 14 giugno.

 Quindi, l‘art. 68 D.L. 18/2020 che prevede la sospensione dei versamenti in scadenza dal 8 marzo al 31 maggio relativi agli avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 D.L. 78/2010, a quali “versamenti” si riferisce?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’art. 68 D.L. 18/2020 si riferisce esclusivamente ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti solo successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati (ovvero per i quali siano già trascorsi 60 giorni dalla notifica e gli ulteriori 30 giorni per l’affidamento in carico all’Agente della Riscossione).

Tuttavia, si precisa che tali termini non sono immediatamente individuabili atteso che, anche a seguito del termine previsto per l’affidamento in carico, ai sensi dell’art. 29 D.L. 78/2020 l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall’agente della Riscossione al debitore, non è previsto un termine di versamento.

Per cui, conclude l’Agenzia delle Entrate, la sospensione dei “termini di versamento” recata da ultimo dall’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi dovrebbe intendersi riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

Lecce, 27 marzo 2020                                                                                                         

                                                                                                                                                  Avv. Maria Leo

                                                                                                                                            

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