Regime forfettario per le associazioni di volontariato e di promozione sociale
L’art. 86 cod. civ. disciplina un regime forfettario – simile a quello ex artt. 1, commi 54- 89, della legge n. 190/2014 – applicabile esclusivamente alle associazioni di promozione sociale (APS) e al volontariato (OdV) in relazione alle attività commerciali.
Si può aderire a questo regime se nel periodo d’imposta precedente i soggetti interessati hanno percepito ricavi non superiori a 130.000 euro.
Il regime è applicabile su opzione, da esercitarsi nella dichiarazione annuale (per i soggetti già in attività) o nella dichiarazione di inizio attività.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) il reddito è determinato i maniera forfettaria applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari:
- 1% per le Organizzazioni di volontariato (odv)
- 3% per le Associazioni di promozione sociale (Aps).
L’applicazione del regime forfettario comporta l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Le Organizzazioni di volontariato (odv)e le Associazioni di promozione sociale (Aps) che applicano il regime forfettario non sono tenute ad operare le ritenute alla fonte: in questo caso, però devono indicare i dati del percettore e del compenso corrisposto nella dichiarazione annuale.
Chi applica questo regime non esercita la rivalsa ai fini Iva e non ha diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
È previsto l’esonero dal versamento Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR nr. 633/1972 tranne che per quanto riguarda la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
Per chi applica il regime forfettario è prevista l’esclusione dagli studi di settore, dai parametri e dagli indici sistematici di affidabilità.
Per l’entrata in vigore del regime bisogna però attendere l’apposita autorizzazione comunitaria: una volta intervenuta, il regime sarà in vigore dal 1° gennaio successivo.
L’introduzione del nuovo regime rimpiazzerà il previgente alla Legge nr. 398/1991 almeno per le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco e per le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica legalmente costituite senza fini di lucro che, divenuto operativo il Registro Unico, sarà infatti applicabile solo alle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.