Il regime forfettario 2024
Il regime forfettario rappresenta una vantaggiosa opzione fiscale per molti contribuenti italiani, offrendo semplificazioni contabili e un’aliquota impositiva ridotta. Tuttavia, quando si tratta di operazioni con l’estero, la gestione dell’IVA può risultare più complessa. In questo articolo analizziamo le novità introdotte per il 2024, con un focus specifico sull’IVA nelle transazioni internazionali.
La Legge di bilancio 2023 ha così introdotto:
- Esterometro: L’obbligo di invio dell’esterometro, già in vigore per i contribuenti in regime ordinario, si estende anche ai forfettari che effettuano operazioni con l’estero. La comunicazione telematica dovrà contenere informazioni dettagliate sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non residenti in Italia.
- Fatturazione elettronica: Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di emissione e ricezione di fatture elettroniche si applica anche ai forfettari che operano con l’estero. Le fatture dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
- IVA sugli acquisti: I forfettari che acquistano beni o servizi da soggetti non residenti in Italia non possono detrarre l’IVA assolta. Tuttavia, a partire dal 2024, è possibile recuperare l’imposta versata in caso di:
- Acquisto di beni strumentali con un valore superiore a 2.582,28 euro;
- Acquisto di servizi per un importo superiore a 2.582,28 euro, ad eccezione di quelli connessi all’esportazione di beni.
IVA nelle operazioni con l’estero
L’articolo 1 comma 5, L. 190/2014 dispone sulle:
- Cessioni di beni: L’aliquota IVA applicata alle cessioni di beni verso paesi UE varia in base al regime IVA del cliente:
- Se il cliente è un soggetto IVA, l’operazione è esente IVA (reverse charge) per vendite inferiori ai 10.000 euro annui;
- Se il cliente è un privato, l’aliquota IVA applicata è quella italiana.
- Prestazioni di servizi: L’aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi verso paesi UE dipende dalla tipologia di servizio e dal luogo di destinazione:
- Se il servizio è considerato “generico”, l’IVA viene applicata nel paese di residenza del cliente;
- Se il servizio è considerato “specifico”, l’IVA viene applicata nel paese in cui viene effettuato il servizio.
- Operazioni extra-UE: Le cessioni di beni verso paesi extra-UE sono generalmente esenti IVA. Le prestazioni di servizi verso paesi extra-UE sono soggette ad IVA se il cliente è un soggetto passivo IVA.
Cessioni di beni a soggetti passivi nell’Unione Europea
Per le cessioni di beni a soggetti passivi dell’Unione Europea si applica l’esonero previsto dall’articolo 41 comma 2-bis, DL. n.331/93, secondo il quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuati da soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
Pertanto tali operazioni rientrano nell’ordinaria disciplina delle operazioni interne e non ricorre l’obbligo di iscrizione al Vies (per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies).
In questo caso quindi non ricorre l’obbligo di emissione di fattura elettronica, ma rimane l’obbligo dell’estrometro.
Acquisti di beni da soggetti passivi nell’Unione Europea
In caso di acquisti bisogna far distinzione tra il superamento o meno della soglia dei 10.000 euro annui. Pertanto il forfettario:
- in caso di acquisti inferiori a 10.000 euro il contribuente non ha nessun obbligo di versamento IVA, dovrà solo conservare le fatture e, in caso di acquisti per importo superiore a 5.000 euro, effettuare l’esterometro attraverso l’invio del file XML allo SDI;
- se le vendite invece superano i 10.000 euro annui, scatta l’operazione di acquisto infra-UE e pertanto il contribuente, la fattura va integrata con l’IVA e scatta l’obbligo di reverse charge.
Con la reverse charge il contribuente si trova ad effettuare una liquidazione teorica dove l’iva da annotare sugli acquisti è detraibile e si rende dovuta quella da annotare sulle vendite, si ottiene un iva a debito da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.
Scambio di servizi con soggetti passivi UE/EXTRAUE
SERVIZI RICEVUTI
Nel caso in cui il contribuente forfettario ha aderito al Vies vi è l’applicazione della reverse charge.
Se la prestazione ricevuta è considerata generica ricorre l’obbligo di reverse charge tramite interazione della fattura con aliquota iva se prestatore soggetto UE o emissione di autofattura nel caso di prestatore EXTRA/EU.
Invece, se la prestazione ricevuta è considerata non generica il precedente adempimento verrà valutato in base alla territorialità.
SERVIZI RESI
Anche nel caso di servizi resi si distingue tra prestazione generica e non generica.
In caso di prestazione generica il forfettario emette fattura con esclusione dell’IVA secondo l’ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 indicando:
- l’ inversione contabile nei confronti del committente europeo;
- l’operazione non soggetta a IVA per il committente EXTRAEU
Nel caso di prestazione non generica si applica l’ex articolo 7-ter, Dpr 633/72 sia nel caso di operazioni rilevate in Italia che fuori dal territorio.
Cessioni di beni a distanza nel regime forfettario
Le cessioni di beni a distanza, ossia le vendite online a privati in altri Stati membri dell’UE, assumono una rilevanza crescente per i contribuenti in regime forfettario. A partire dal 1° luglio 2021, infatti, sono state introdotte nuove disposizioni che disciplinano l’IVA in questo ambito, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e armonizzare le regole a livello europeo.
I forfettari che NON SUPERANO questa soglia di 10.000 euro di vendite annue a distanza applicano l’IVA italiana alle loro transazioni. In questo caso, non è necessario adempiere a specifici obblighi IVA in altri Stati membri.
Al SUPERAMENTO della soglia di 10.000 euro, i forfettari hanno diverse opzioni per gestire l’IVA sulle cessioni di beni a distanza quale il:
Regime OSS (One Stop Shop)
Il regime OSS è un opzione semplificata che consente di assolvere l’IVA nel paese di destinazione tramite un unico sportello telematico. Richiede l’iscrizione al regime OSS nel paese di identificazione IVA.
- Vantaggi: semplicità di adempimento, pagamento unico dell’IVA.
- Svantaggi: obbligo di tenuta di registri specifici, versamento dell’IVA in anticipo.
Regime IOSS (Input One Stop Shop)
Il regime IOSS si applica nel caso in cui il bene si trova inizialmente in un paese extra-EU e successivamente viene trasferito all’interno dell’Unione Europea.
I venditori online che si avvalgono del regime IOSS applicano l’IVA al momento della vendita, anziché al momento dell’importazione.
L’IVA riscossa viene versata all’autorità fiscale del paese membro di identificazione IOSS del venditore.
L’autorità fiscale di destinazione si occupa di ripartire l’IVA riscossa tra gli Stati membri interessati.
I beni importati in regime IOSS sono esenti da IVA al momento dell’importazione, evitando ritardi e costi aggiuntivi per i consumatori.
Conclusioni:
Le novità introdotte per il 2024 comportano un aumento degli adempimenti IVA per i forfettari che operano con l’estero. Tuttavia, la corretta gestione dell’imposta è fondamentale per evitare errori e sanzioni. L’articolo ha offerto una panoramica generale delle principali novità e adempimenti. Per un approfondimento specifico si consiglia di rivolgersi a un professionista qualificato.
Il ruolo del dottor Commercialista
Il regime forfettario e le operazioni con l’estero possono presentare diverse complessità, in particolare per quanto riguarda la gestione dell’IVA. In questo contesto, il dottor commercialista assume un ruolo fondamentale per supportare i contribuenti in diversi aspetti:
- Consulenza: Il commercialista aiuta a comprendere le diverse disposizioni IVA applicabili alle operazioni con l’estero, in base al regime forfettario, al tipo di transazione e al paese di destinazione.
- Registrazione al regime OSS/IOSS: Il commercialista può assistere nella registrazione al regime OSS (One Stop Shop) o IOSS (Import One Stop Shop), se opportuno, per semplificare gli adempimenti IVA.
- Dichiarazioni IVA: Il commercialista si occupa della compilazione e dell’invio delle dichiarazioni IVA periodiche, includendo l’esterometro e le dichiarazioni specifiche per il regime OSS/IOSS.
- Emissione di fatture elettroniche: Il commercialista può supportare nella creazione e nell’invio di fatture elettroniche conformi alle normative vigenti, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi.
Un consulente professionista ti aiuterà in tutto questo grazie alle sue conoscenze ed esperienze.