Ho avviato una nuova attività in regime forfettario agli inizi del 2016. Nel 2013 ho acquistato una partecipazione in una società mai attivata e che pertanto è stata chiusa due anni dopo. Essere stato un socio di una società inattiva, nei tre anni precedenti all’inizio della nuova attività, potrebbe impedirmi l’accesso al regime forfettario?
La Legge di Stabilità 2016 (Legge nr. 208 del 2015) ha concesso, a coloro che intendono avviare una nuova attività professionale ovvero d’impresa, di applicare l’aliquota sostitutiva del 5%, invece dell’aliquota ordinaria del 15%, per i primi 5 anni di attività.
La normativa ha anche stabilito le condizioni che il contribuente deve necessariamente rispettare per l’accesso al nuovo regime agevolato:
- non esercitare attività professionale, artistica o d’impresa nei 3 anni precedenti (in forma familiare o associata);
- la nuova attività non deve costituire la prosecuzione di un’attività esistente (escluso i casi di pratica obbligatoria per l’esercizio della stessa);
- nel caso si tratti di prosecuzione di un’attività esercitata da terzi, i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente, non devono superare le soglie previste per l’ingresso nel nuovo regime.
Per rispondere al quesito, è opportuno rifarsi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare nr. 10/E/2016, dove è appunto precisato che, la preclusione al diritto di fruire dell’aliquota del 5% “non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva“.
Nel caso in esame il cliente era sì socio, ma l’attività d’impresa non è mai stata da questi effettivamente svolta, e dunque, la condizione può ritenersi soddisfatta.
Concludendo, per il contribuente, se rispettati tutti gli altri requisiti, si potrà applicare l’aliquota del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività.