Regime forfettario non applicato

Ho i requisiti per aderire al regime forfettario ma preferisco, per convenienza, il regime semplifcato. Posso farlo?

 

Il regime forfettario è il rigime naturale per tutti quei soggetti che rispettano le condizioni di accesso e permanenza. Perciò, trova applicazione per fatti concludenti.

Tuttavia, i contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscire, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari (art. 1 co. 70 Legge nr. 190/14).
L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata.

I soggetti che, effettuando solo operazioni esenti, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 209/1998), l’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con la sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. nr. 471/1997 (da euro 250 a euro 2.000).

Ai sensi dell’articolo 3 del DPR nr. 442/1997, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione