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Il bilancio delle Micro Imprese

Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.Lgs. nr. 139/2015, che ha introdotto l’art. 2435-ter cod.civ., si parla di micro-impresa quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non si siano superati almeno due dei seguenti limiti:

 

  1. totale dell’attivo patrimoniale < 175.000 euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni < 350.000 euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio < 5 unità

 

Tale dimensione è tutta italiana poichè la legislazione comunitaria arriva a qualificare la microimpresa nell’ambito della definzione delle piccole e medie imprese (cosiddette, PMI con raccomandazione della Commissione UE del 06/05/2003).

In ragione de recepimento di tale raccomandazione, la definizione di micro-impresa è entrata nel nostro ordinamento con il Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 il quale, tra l’altro, presuppone il riscontro di almeno due dei seguenti parametri:

  1. totale dell’attivo patrimoniale < 2.000.000 euro
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni < 2.000.000 euro
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio < 10 unità

 

Con il co. 13 ex art. 6, allora è stata introdotta una specie di “micro-microimpresa” ritenendo la definizione comunitaria di microimpresa “troppo grande” per meritare la semplificazione.

 

Tornando alle semplificazioni contabili introdotto, la nuova dimensione societaria è:

 

OBBLIGATA

ai medesimi schemi di Stato patrimoniale e Conto Economico e ai criteri di valutazione (escluso quelli relativi agli strumenti finanziari derivati, art. 2435-ter, co. 3, cod.civ.) delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.)

ESONERATA

dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, qualora esponga (in calce allo stato patrimoniale) le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), cod.civ.:

  • l’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;

 

  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, e quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime;

 

  • l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, con la precisazione del tasso d’interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.

 

Per le micro-imprese, l’esonero si estende inoltre alla predisposizione della relazione sulla gestione, se sono riportate (in calce allo stato patrimoniale) le informazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), cod.civ.:

  • numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute (anche tramite società fiduciaria o interposta persona) con l’indicazione della corrispondente parte di capitale;

 

  • numero e valore nominale delle azioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio (anche mediante società fiduciaria o interposta persona) con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

 

Tuttavia, le società che si avvalgono dei citati esoneri, sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, qualora, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno due dei limiti di cui all’art. 2435-ter, co. 1, cod.civ..

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione