Se il fornitore emette fattura con Iva per una prestazione che invece richiede l’inversione contabile, chi è soggetto a sanzioni per la mancata applicazione del meccanismo del reverse charge?
Soltanto il fornitore (che emette fattura errata) o anche il committente che effettua il pagamento?
A seguito delle novità introdotte con il D. Lgs. nr. 158/2015 torna applicabile una sanzione in misura fissa (da 250 a 10.000 euro) nei caso in cui l’Iva sia stata applicata ordinariamente e versata dal cedente/prestatore in luogo dell’applicazione del reverse charge.
In tale circostanza, la sanzione sarà comminata al vero debitore dell’imposta (cessionario o committente) con solidarietà del cedente/prestatore.
È comunque fatto salvo il diritto alla detrazione ed è evitato l’obbligo di regolarizzazione dell’operazione in capo al cessionario/committente.
Qualora poi l’applicazione dell’imposta in luogo del reverse charge in regime ordinario nasconda intenti fraudolenti, il cessionario/committente si vedrà irrogata una sanzione molto più grave (dal 90 al 180% dell’imposta).