Introduzione
Navigare nel complesso mondo degli obblighi previdenziali INPS per gli artisti, specialmente quando entrano in gioco i compensi per il diritto d’autore, può sembrare un’impresa ardua. Questo articolo, basato sulle normative vigenti e sulle indicazioni pratiche, mira a fare chiarezza su chi sono i soggetti obbligati e come vengono calcolati i contributi previdenziali in relazione a questa specifica tipologia di reddito. Comprendere appieno queste dinamiche è fondamentale per artisti, professionisti dello spettacolo e datori di lavoro per garantire la corretta gestione degli adempimenti contributivi e la tutela previdenziale.
Chi sono gli Artisti Obbligati alla Previdenza INPS per il Diritto d’Autore?
Il panorama degli artisti e dei professionisti dello spettacolo coinvolti dagli obblighi previdenziali INPS legati al diritto d’autore è vasto e ben definito dalla normativa. È cruciale identificare correttamente le categorie interessate per adempiere correttamente agli obblighi contributivi. Il regime contributivo differenziato, che considera specificamente i compensi per la cessione dello sfruttamento economico del diritto d’autore, di immagine e di replica, si applica alle seguenti figure professionali:
Interpreti e Esecutori
◦ Artisti lirici
◦ Attori di prosa, operetta, rivista, varietà e attrazioni
◦ Cantanti di musica Leggera
◦ Presentatori
◦ Disc-jockey
◦ Animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica
◦ Attori e generici cinematografici
◦ Attori di doppiaggio cinematografico
◦ Tersicorei (ballerini), coristi, ballerini, figuranti, indossatori … e tecnici addetti alle manifestazioni di moda.
Per il diritto di replica, l’obbligo riguarda specificamente gli artisti lirici, attori (prosa, operetta, ecc.), cantanti di musica leggera, presentatori, attori cinematografici e di doppiaggio, direttori d’orchestra e sostituti, concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti, tersicorei, coristi, ballerini e indossatori quando sono esecutori dell’opera.
Creatori e Autori
◦ Registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici … (quando sono autori dell’opera).
◦ Aiuti-registi, dialoghisti e adattatori cinetelevisivi … (quando sono autori dell’opera).
◦ Sceneggiatori teatrali e/o cinematografici.
◦ Architetti, scenografi, coreografi, direttori artistici (quando sono autori dell’opera).
Professionisti Tecnici e Organizzativi
◦ Organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione.
◦ Direttori di scena e doppiaggio.
◦ Direttori d’orchestra e sostituti ….
◦ Concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti ….
◦ Amministratori di formazioni artistiche.
◦ Tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa.
◦ Operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive.
◦ Arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici.
◦ Truccatori e parrucchieri.
È importante sottolineare che, ai fini previdenziali, il reddito derivante dallo sfruttamento economico del diritto d’autore è rilevante se connesso all’esercizio abituale, anche non esclusivo, di arti e professioni . Gli artisti possono essere inquadrati come liberi professionisti iscritti alle Casse, artisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), o lavoratori autonomi non iscritti alle Casse. Per gli artisti iscritti al FPLS, l’obbligo contributivo ricade sul datore di lavoro.
Criteri di Calcolo dei Contributi Previdenziali per il Diritto d’Autore
La determinazione della base imponibile previdenziale per i compensi derivanti dal diritto d’autore segue un regime particolare, volto a riconoscere la specificità di questa forma di reddito. La normativa (art. 43 Legge n. 289/2002) stabilisce che i compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore, di immagine e di replica sono esclusi dalla base contributiva e pensionabile fino al limite del 40% dell’importo complessivo dei compensi percepiti per la medesima attività lavorativa ….
Calcolo del Limite del 40%
Il calcolo di questo limite cruciale si basa sul rapporto tra l’ammontare dei compensi percepiti per la cessione dei diritti e l’ammontare totale dei compensi relativi alla specifica attività lavorativa. Quest’ultimo include sia la retribuzione per la prestazione artistica o professionale, sia il compenso per la cessione dei diritti stessi.
La procedura di calcolo è la seguente:
1. Determinare l’importo totale dei compensi percepiti dall’artista per una specifica attività lavorativa, comprensivo sia della retribuzione per la prestazione che del compenso per la cessione dei diritti.
2. Calcolare il rapporto percentuale tra l’importo dei compensi per la cessione dei diritti e l’importo totale dei compensi.
Applicazione dell’Esclusione:
• Se il rapporto percentuale è pari o inferiore al 40%: l’intero importo dei compensi per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti è escluso dalla base imponibile previdenziale [5, 6 (Esempio 1)]. In questo scenario, i contributi saranno calcolati unicamente sulla parte di compenso relativa alla prestazione lavorativa.
Esempio 1:
Un cantante riceve 9.000 euro per la sua esibizione (prestazione lavorativa) e 6.000 euro per la cessione dei diritti d’autore sulla registrazione della stessa. Il compenso totale è di 15.000 euro. Il rapporto tra il compenso per i diritti (6.000 euro) e il compenso totale (15.000 euro) è del 40%. Pertanto, i 6.000 euro per la cessione dei diritti sono interamente esclusi dalla base imponibile.
Se il rapporto percentuale è superiore al 40%: l’esclusione dalla base imponibile si applica solo fino al limite del 40% dell’importo totale dei compensi. La parte eccedente del compenso per la cessione dei diritti sarà invece soggetta a contribuzione ordinaria [5, 6 (Esempio 2)].
Esempio 2:
Un attore riceve 10.000 euro per la sua interpretazione (prestazione lavorativa) e 10.000 euro per la cessione dei diritti di immagine. Il compenso totale è di 20.000 euro. Il rapporto tra il compenso per i diritti (10.000 euro) e il compenso totale (20.000 euro) è del 50%, superiore al 40%. Il limite di esclusione è il 40% di 20.000 euro, ovvero 8.000 euro. Quindi, 8.000 euro del compenso per i diritti di immagine saranno esclusi, mentre i restanti 2.000 euro (10.000 – 8.000) saranno assoggettati a contribuzione. La base imponibile totale sarà quindi di 10.000 euro (prestazione) + 2.000 euro (eccedenza diritti) = 12.000 euro.
Condizione Essenziale: La Previsione Contrattuale
Un aspetto fondamentale da considerare è che il regime contributivo differenziato si applica solo se nel contratto è previsto uno specifico compenso per la cessione dei diritti. In mancanza di una chiara distinzione contrattuale, ogni forma di compenso sarà interamente attribuita alla prestazione lavorativa e, di conseguenza, assoggettata al regime contributivo ordinario. È quindi cruciale che i contratti stipulati tra artisti (o titolari dei diritti) e committenti (o datori di lavoro) definiscano in modo preciso la quota di compenso destinata alla prestazione lavorativa e quella relativa alla cessione dei diritti.
Aspetti Operativi per la Gestione Contributiva
Per una corretta applicazione del trattamento contributivo, è necessario seguire alcuni passaggi operativi:
1. Verificare la natura del rapporto di lavoro: Accertarsi che l’erogazione del compenso avvenga nell’ambito di un rapporto di lavoro, anche autonomo, o sia comunque ad esso collegabile. È importante considerare che il pagamento per la cessione dei diritti può avvenire anche in momenti successivi alla prestazione lavorativa.
2. Analizzare la totalità dei compensi: Considerare tutti i compensi erogati dallo stesso datore di lavoro nel corso del tempo, avvalendosi anche delle dichiarazioni contributive presentate
3. Sommare i compensi: Calcolare l’importo complessivo dei compensi percepiti per la prestazione lavorativa e per la cessione dello sfruttamento del diritto d’autore
4. Calcolare l’esenzione: Applicare l’esenzione contributiva fino al limite del 40% del compenso per la cessione dei diritti rispetto al totale dei compensi relativi a quello specifico rapporto di lavoro.
Riferimenti Normativi
La disciplina previdenziale in materia di diritto d’autore per gli artisti si fonda principalmente sui seguenti riferimenti normativi:
• art. 43 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002: Introduce il regime di esclusione parziale dalla base imponibile dei compensi per la cessione dei diritti d’autore, di immagine e di replica.
• Codice Civile (artt. 2575-2583): Definisce il diritto d’autore e le opere dell’ingegno tutelate.
• Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (e successive modifiche e integrazioni): Contiene la disciplina specifica sul diritto d’autore.
• D.Lgs. n. 314/97: Rilevante in materia di contribuzione e retribuzioni, citato nel contesto della competenza dei contributi.
Conclusioni
La gestione degli obblighi previdenziali INPS per gli artisti in relazione ai compensi per il diritto d’autore richiede una conoscenza approfondita della normativa e una precisa definizione contrattuale dei compensi. La possibilità di escludere fino al 40% di tali compensi dalla base imponibile rappresenta un elemento importante per il calcolo dei contributi previdenziali, ma è strettamente legata alla corretta identificazione dei soggetti obbligati e alla chiara distinzione tra compenso per la prestazione lavorativa e compenso per la cessione dei diritti. Artisti e datori di lavoro sono chiamati a prestare la massima attenzione a questi aspetti per garantire la conformità normativa e la corretta tutela previdenziale.