Si rammenta che le quote ed i contributi associativi nonché (per determinate attività) i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che tali enti trasmettano all’Agenzia delle Entrate, telematicamente e mediante un apposito modello (Modello Eas), i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il dubbio è se il modello Eas debba essere ripresentato ogni anno: l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo gli opportuni chiarimenti.
a) gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
b) le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
c) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
d) i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
e) le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
f) gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Il modello Eas deve essere inviato, in via telematica (dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel) entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Inoltre, il modello deve essere presentato nuovamente nel caso in cui intervengano modifiche dei dati precedentemente comunicati.
In tali circostanze, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che NON costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti a:
In ultimo, nell’ipotesi in cui si verifichi la perdita dei requisiti qualificanti (art. 30 del D.Lgs. nr. 185/2008), il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Infine, in caso di omessa o tardiva comunicazione, si può ricorrere all’istituto del ravvedimento pagando la sanzione ridotta di 250 euro con codice tributo 8114 utilizzando il modello di versamento F24. Purché il versamento sia effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi (ossia, 16 giugno).
Pertanto, è possibile regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (risoluzione nr. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).
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