banche

Concessione abusiva di credito: la Cassazione 7134/2026 rende irripetibili i finanziamenti alle imprese decotte

L’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 della Corte di Cassazione segna una svolta epocale nel contenzioso bancario e fallimentare. Con questa pronuncia, i giudici di legittimità hanno confermato un principio di estrema severità: il finanziamento concesso a un’impresa in stato di decozione irreversibile non solo è nullo, ma le somme erogate dalla banca diventano irripetibili ai sensi dell’art. 2035 cod.civ.

Si tratta di una decisione che sposta l’asse della responsabilità bancaria dal semplice risarcimento del danno alla perdita integrale del credito, colpendo duramente le pratiche di “concessione abusiva di credito” finalizzate a ristrutturare debiti pregressi con garanzie pubbliche.

Il caso: finanziamenti COVID e ristrutturazione del debito

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto bancario contro una curatela fallimentare. La banca aveva erogato due finanziamenti nel 2020, assistiti dalla garanzia del Fondo di Garanzia (FdG) ex D.L. 40/2020 (Decreto Liquidità), a una società già in grave crisi.

L’aspetto cruciale è che una parte di queste somme era stata utilizzata per estinguere un’esposizione chirografaria (non garantita) che la società aveva verso la medesima banca. In sostanza, l’istituto aveva trasformato un credito “a rischio” in un credito garantito dallo Stato, aggravando al contempo il dissesto della società e ritardandone il fallimento.

La Nullità del Contratto per Violazione di Norme Penali

La Cassazione ha confermato la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 1418 cod.civ., ravvisando nella condotta della banca un concorso nel reato di bancarotta semplice (art. 217 l.fall.).

“Il contratto di finanziamento che integri ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore) è viziato da nullità per contrarietà a norme imperative.”

Secondo i giudici, quando la stipulazione del contratto è lo strumento stesso per commettere l’illecito penale (aggravamento del dissesto e ritardo nella dichiarazione di fallimento), si configura un cosiddetto “reato-contratto”. La banca, consapevole dello stato di insolvenza, non ha effettuato una corretta valutazione del merito creditizio, violando i doveri di sana e prudente gestione.

L’applicazione dell’art. 2035 cod.civ.: somme irripetibili

L’aspetto più dirompente dell’ordinanza 7134/2026 riguarda l’applicazione dell’art. 2035 del Codice Civile. Questa norma stabilisce che “chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che costituisce offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato”.

La Corte ha esteso la nozione di “buon costume” oltre la morale sessuale, includendovi la morale sociale ed economica. La condotta della banca è stata giudicata “predatoria” e contraria alla correttezza delle relazioni di mercato perché:

  • ha mantenuto artificialmente in vita un‘impresa “cotta” (decotta);
  • ha occultato l’insolvenza verso il mercato;
  • ha agito in danno della massa dei creditori per tutelare il proprio interesse singolare.

Di conseguenza, la banca non solo non può insinuarsi al passivo, ma perde definitivamente il diritto alla restituzione del capitale erogato.

Implicazioni per Imprese, Banche e Curatori

Questa sentenza rappresenta un potente strumento di tutela per le curatele fallimentari e per i creditori danneggiati da manovre dilatorie. I punti chiave da monitorare sono:

Elemento Impatto della Sentenza 7134/2026
Merito Creditizio Obbligo di istruttoria rigorosa anche per i prestiti garantiti dallo Stato.
Garanzie Pubbliche Illegittimità dell’uso del Fondo di Garanzia per “ripulire” vecchi crediti chirografari in aziende insolventi.
Sanzione Civile Passaggio dalla responsabilità risarcitoria alla nullità con irripetibilità delle somme.
Tutela dei Creditori Maggiore facilità per i curatori di escludere crediti bancari abusivi dallo stato passivo.

Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione 7134/2026 lancia un messaggio chiaro al sistema creditizio: la finanza non può operare in violazione dei principi etici e delle norme penali poste a tutela del mercato. La concessione abusiva di credito non è più solo un rischio risarcitorio, ma può trasformarsi in un vero e proprio “boomerang” finanziario per l’istituto di credito.

Per le imprese e i professionisti che operano nella gestione della crisi, questa pronuncia impone una riflessione profonda sulla validità delle operazioni di ristrutturazione del debito compiute “al limite” della legalità.

Post recenti

Adeguati assetti 2086 nel 2026: perché oggi contano per crisi d’impresa e accesso al credito

Introduzione Negli ultimi anni l’espressione “adeguati assetti” è passata dall’essere un concetto da manuale a…

2 settimane ago

Adeguati assetti ex art. 2086 c.c.: cosa devono fare amministratori, sindaci, revisori e perché è strategico il consulente esterno

Negli ultimi anni l’art. 2086 c.c. è uscito dai manuali per entrare nella quotidianità di…

2 settimane ago

Come Chiudere una S.r.l. Inattiva: la Guida Completa per evitare errori

Hai una società a responsabilità limitata che non svolge più alcuna attività da anni? Il…

3 settimane ago

Lezione (webinar) sugli Adeguati Assetti Aziendali

Il video contiene una relazione del webinar sugli adeguati assetti aziendali svolto lo scorso 5…

3 settimane ago

Perizia di stima del marchio: utilità concreta, rischi reali e come farla a prova di contestazione

1) Cos’è (davvero) una perizia di stima del marchio Una perizia di stima del marchio…

2 mesi ago

GO! Generazione in Orbita: il nuovo bando per i giovani under 30 in Puglia

Cos’è GO! – Generazione in Orbita GO! – Generazione in Orbita è la nuova misura…

2 mesi ago