La recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – ordinanza nr. 29933 del 12/11/2025 – sta ridefinendo i confini della responsabilità degli istituti di credito nei confronti dei fideiussori (garanti) che si sono impegnati per debiti futuri. In particolare, l’obbligo del creditore di agire in buona fede e correttezza non è un mero principio etico, ma una regola di validità contrattuale che, se violata, può portare alla nullità della fideiussione, andando oltre la semplice inefficacia.
L’art. 1956 del cod. civ. italiano rappresenta la norma fondamentale a tutela del fideiussore per obbligazioni future (fideiussione omnibus). Esso impone al creditore (spesso una banca) un onere ben preciso: se, dopo la stipula del contratto di garanzia, le condizioni patrimoniali del debitore principale peggiorano notevolmente, il creditore ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al fideiussore prima di concedere nuovo credito.
Questa richiesta di autorizzazione ha una finalità cruciale: consentire al fideiussore di sottrarsi alla garanzia, negando l’autorizzazione, e quindi evitare l’adempimento di un’obbligazione che, senza sua colpa, è diventata più gravosa.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha dibattuto sulle conseguenze della violazione di tale onere. La questione centrale è se la mancanza di richiesta di autorizzazione determini semplicemente l’inefficacia della garanzia (limitando il danno) o, nei casi più gravi, la nullità totale del contratto.
La vicenda giudiziaria che ha portato all’importante pronuncia della Suprema Corte trae origine da un contenzioso che vede coinvolti una società debitrice e i suoi garanti.
In origine, Banca Alfa S.p.A. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro la Società Beta s.n.c. e i signori Rossi e Bianchi per un importo dovuto di circa 92.939,66 euro (con interessi e spese).
I fideiussori si erano opposti al decreto, sollevando diverse eccezioni, tra cui:
Il Tribunale di primo grado (immaginario Tribunale di Liguria) aveva parzialmente revocato il decreto. Tuttavia, quando la causa è giunta in appello, la Corte d’Appello di Liguria (corrispondente a Corte d’Appello di Genova) rigettava l’appello dei fideiussori. La Corte territoriale aveva specificamente affermato che la violazione dell’art. 1956 cod. civ. determina unicamente la inefficacia della fideiussione e non la nullità.
Successivamente, interveniva nel giudizio la Società Recupero Crediti Gamma, in qualità di mandataria della Finanziaria Delta, cessionaria del credito originario.
I fideiussori Rossi e Bianchi proponevano ricorso per Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la violazione degli articoli del codice civile relativi alla buona fede e all’art. 1956 cod. civ., insistendo sulla tesi della nullità.
La Suprema Corte ha fornito un chiarimento definitivo che rovescia l’orientamento restrittivo della Corte territoriale.
La violazione dell’art. 1956 cod. civ., pur non comportando automaticamente la nullità del contratto, può integrarla quando tale inadempimento sia strettamente collegato a una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.
La Cassazione ribadisce che l’obbligo di comportamento improntato a buona fede o correttezza, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. (nonché degli articoli 1337, 1358, 1375 e 1460 cod. civ. in un contesto di dovere di solidarietà), deve essere mantenuto dal creditore non solo al momento delle trattative e del rilascio della fideiussione, ma per tutta la sua durata.
La banca, in quanto creditrice, è tenuta a mantenere un comportamento orientato alla correttezza nei confronti del garantito e a tutela del garante.
Quando un istituto come Banca Alfa concede ulteriori finanziamenti al debitore principale (Società Beta) pur essendo consapevole delle sue difficoltà economiche e facendo affidamento sulla solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza richiederne la preventiva autorizzazione (come imposto dall’Art. 1956 cod. civ.), incorre in una grave violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale.
Il creditore è tenuto a un comportamento volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio. Questo include obblighi di informazione e di avviso.
Un punto cruciale riguarda la validità delle clausole contrattuali che mirano a esonerare la banca dall’onere di richiedere l’autorizzazione al fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
La Corte ha stabilito che l’obbligo di buona fede e correttezza non viene meno anche in presenza di una clausola che apparentemente esoneri il creditore dal conseguire una specifica autorizzazione.
Affermare che una clausola possa esonerare il creditore dall’adempimento dell’obbligo fondamentale di buona fede e correttezza non è legittimo. In tale ipotesi, la clausola e la condotta del creditore favorirebbero la concretizzazione del rischio che la norma (art. 1956 cod. civ.) e il contratto stesso sono funzionalmente volti a tutelare.
Se si ammettesse tale esonero, la causa concreta del contratto di fideiussione verrebbe vulnerata e vanificata, con la conseguente nullità del contratto medesimo. La garanzia fideiussoria, dunque, è nulla quando il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non è improntato alla correttezza nei confronti del fideiussore, in relazione ai principi di buona fede nell’esecuzione del contratto.
La Suprema Corte pone l’accento sulla causa concreta del contratto, un concetto interpretativo che si rivela fondamentale per la tutela del fideiussore.
L’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza deve essere valutato non in astratto, ma “alla stregua della causa concreta del contratto“. La causa concreta è definita come lo scopo pratico perseguito dalle parti mediante la stipulazione.
Il contratto di fideiussione deve essere interpretato in base alla sua ratio, cioè alla sua ragione pratica o causa concreta, in modo coerente con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale.
Quando la banca viola l’obbligo di avviso e concede credito al debitore in crisi, aggirando le tutele dell’art. 1956 cod. civ., essa non solo commette un inadempimento, ma altera profondamente l’equilibrio causale del negozio, consentendo che l’operazione negoziale si volga a uno scopo in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del negozio stesso. Questo collegamento tra la condotta bancaria, la violazione della buona fede e la nullità della causa concreta evidenzia che le vicende dell’obbligazione principale si ripercuotono sull’obbligazione fideiussoria, condizionandone la validità.
La pronuncia stabilisce chi ha l’onere di dimostrare la corretta gestione del rapporto di garanzia, un aspetto cruciale per i contenziosi legali.
A seguito di questa interpretazione, incombe al creditore (la banca o il cessionario/mandatario) l’onere di provare di aver:
In sostanza, non è sufficiente per il creditore sostenere che il fideiussore “non conoscesse” o “non avesse conosciuto” il deterioramento delle condizioni economiche del debitore. L’obbligo di avviso è attivo e ricade sulla banca, la quale deve fornire la prova di un comportamento leale e diligente.
Un ulteriore aspetto trattato nel ricorso (terzo motivo, assorbito dall’accoglimento dei primi due) riguardava la doglianza degli opponenti Rossi e Bianchi relativa all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi (CR).
I ricorrenti lamentavano che Banca Alfa avesse eseguito un’illegittima segnalazione, senza istruttoria preventiva sulla solvibilità dei fideiussori e senza averli avvisati per iscritto.
La Corte ha ricordato che la segnalazione alla CR è obbligatoria e informativa solo in relazione all’articolo 125 TUB per i consumatori. L’indagine preliminare deve verificare che la situazione del debitore non sia solo di inadempimento, ma si trovi in uno stato di sofferenza, minore rispetto a quello di insolvenza. Una segnalazione, inoltre, richiede un preavviso in caso di “prima segnalazione a sofferenza”, affinché gli intermediari informino il cliente e gli eventuali coobbligati.
La Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo e rigettato il quarto motivo (relativo alla prova della legittimazione attiva del cessionario del credito, questione ritenuta infondata poiché la titolarità era stata provata dalla dichiarazione della banca cedente pubblicata in Gazzetta Ufficiale).
Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Liguria, ma in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando i principi enunciati.
Il giudice del rinvio dovrà quindi valutare se la condotta di Banca Alfa, nel concedere ulteriori finanziamenti pur conoscendo il deterioramento delle condizioni di Società Beta senza richiedere l’autorizzazione ai garanti Rossi e Bianchi, abbia integrato una violazione degli obblighi di buona fede e correttezza tale da determinare la nullità del contratto di fideiussione.
Questa Ordinanza Suprema 12345/2025 rappresenta un consolidamento giurisprudenziale essenziale che rafforza la tutela del fideiussore nei confronti del sistema bancario.
Il principio è chiaro: l’articolo 1956 cod. civ. e la protezione del garante non possono essere aggirati da clausole contrattuali generiche di esonero. La buona fede del creditore è un obbligo persistente per l’intera durata del rapporto.
Per i fideiussori che si trovano ad affrontare richieste di pagamento da parte di banche o Società Recupero Crediti Gamma a seguito di crisi aziendali, è fondamentale esaminare attentamente due aspetti:
Se il creditore ha concesso credito aggiuntivo pur sapendo che il debitore versava in difficoltà e ha omesso di avvisare il garante e chiederne l’autorizzazione, la fideiussione non è solo inefficace per quella parte di debito, ma può essere totalmente NULLA per violazione della causa concreta del contratto.
Se la fideiussione è lo scudo di garanzia, la buona fede è il codice d’onore che la banca deve rispettare. Se il codice d’onore viene infranto per favorire un proprio interesse, lo scudo perde ogni validità.
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