Con la Legge Stabilità 2017 è previsto il cumulo dei contributi versati dai professionisti iscritti alle casse private con i contributi versati alle gestioni INPS (dipendenti, gestione separata, gestioni speciali artigiani e commercianti).
La diposizione è contenuta nell’emendamento all’art. 29 della bozza di Legge Stabilità per il 2017 e prevede, infatti, che i professionisti iscritti alla Cassa possano chiedere il cumulo gratuito dei contributi versati alle gestioni Inps con i contributi versati alla cassa professionale di appartenza. E ciò senza alcuna condizione di versamento contributivo minimo o massimo.
Si pensi all’avvocato, archietto, ingegnere, commercialista, ecc. che prima dell’iscrizione alla propria Cassa previdenziale di appartenza, abbia avuto un periodo assicurativo per cui ha maturato contributi previdenzali Inps nella gestione dipendenti, gestione separata o gestione speciale (commercianti o artigiani).
Se tutto sarà confermato nell’apporvazione definitiva della prossima Legge Stabilità, dal 2017 i professionisti potranno dunque ottenere il cumulo dei contributi Inps con quelli della propria cassa.
Tale procedura è, pertanto, alternativa alla ricongiunzione o alla totalizzazione richiedibili in prossimità del pensionamento e (solitamente) a titolo oneroso.
Tuttavia, trattandosi di cumulo, i contributi rilevano ai fini della determinazione del diritto alla pensione non attivando alcun trasferimento contributivo. Infatti, a differenza della ricongiunzione, i contributi restano comunque nelle gestioni previdenziali di appartenenza senza alcun trasferimento alla propria Cassa professionale.
Dunque, il vantaggio si sintetizza praticamente nella maturazione del diritto al pensionamento non certo dell’ammontare della pensione dal momento che il professionista avrà diritto ad unica pensione ottenuta dalla somma delle pensioni pro-quota calcolate nell’ambito delle singole posizioni contributive (Inps e Cassa professionale).
Perciò, la somma delle pensioni dovrebbe essere inferiore alla pensione determinata, invece, dalla ricongiunzione contributiva.