La banca è responsabile se non avverte il cliente che il pagamento dell’F24 non è andato a buon fine?
Con il modello F24 compilato in ogni punto, ti sei recato in banca per effettuare il pagamento. Lo sportellista ha preso il modello che gli hai affidato, lo ha inserito al computer e ti ha consegnato la ricevuta, dopo qualche mese, scopri che non c’è alcun addebito sul conto.
Non c’è che una spiegazione: il pagamento non è andato a buon fine. Avendo fatto scadere i termini previsti dalle norme fiscali, sei incorso in una serie di sanzioni e interessi che non intendi pagare. Non è colpa tua se l’F24 non è stato accettato dal sistema. Avevi confidato sulle rassicurazioni del cassiere e, pertanto, ritenevi di essere al sicuro. Ti chiedi, perciò, se la banca è responsabile per l’F24 rifiutato.
Secondo la Corte di Cassazione, la banca deve risarcire il cliente per non averlo avvisato che l’F24 non è andato a buon fine a causa di errori di compilazione.
Per la Corte di Cassazione, infatti, nel momento in cui il contribuente consegna l‘F24 per il pagamento telematico all’istituto di credito, conclude un contratto di mandato. E, come tutti i mandati, l’adempimento comprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, sono il necessario complemento.
Il Codice civile, attribuisce al mandatario il dovere di espletare con la diligenza, non solo l’attività tipica, ma anche quella preparatoria e strumentale all’esecuzione del mandato, nonché gli atti ulteriori e successivi, che dei primi sono il necessario sviluppo; ha poi il dovere di informare tempestivamente il mandante anche dell’eventuale mancanza o inidoneità dei documenti necessari per il corretto espletamento dell’incarico.
Non basta accettare solo l’incarico, ma bisogna portarlo a termine e verificare che effettivamente, il tutto sia stato eseguito correttamente, non importa se il mancato completamento sia attribuibile a un errore del mandante (il cliente-contribuente che consegna l’F24 con delle omissioni o delle sviste) o il mandatario (l’istituto di credito).
Quindi, anche se il cliente commette degli errori nel compilare il modulo F24, non completandolo integralmente, ammesso che la banca mandataria non sia tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui accetta di eseguire l’operazione e, con essa, il conferimento del mandato di pagamento, non si può negare la sua responsabilità non appena si accorge dell’impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione.
Ecco, la colpa che genera l’obbligo di risarcire il danno al contribuente va ravvisata proprio in questa violazione del dovere di buona fede: pur sapendo la banca e non potendolo ignorare che il sistema ha rifiutato il modello F24, non ha avvisato tempestivamente l’interessato.
La pronuncia della Cassazione apre una nuova corrente interpretativa in materia di pagamento delle imposte. In questo modo, se anche dovessero esservi dei campi compilati in modo non corretto, sarà la banca e non l’ufficio delle imposte a dover avvisare l’interessato. Diversamente, lo dovrà risarcire delle sanzioni e degli interessi versati per il ritardato pagamento.