Come devono essere trattati fiscalmente gli introiti dalla pubblicità Google Adsense e dalle offerte fatte dagli utenti per il sostegno del blog? Quali obblighi ho?
Ricordiamo, innanzitutto, l’art. 53 del DPR nr. 917/86 (Tuir) il quale individua la fonte dei redditi di lavoro autonomo oggetto di tassazione. In linea di principio, “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo.”
Il successivo art. 54 Tuir dispone che “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta […] e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.”
Inoltre, l’art. 67 Tuir ammette tra i redditi diversi quelli “… derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.”
Perciò, i presupposti necessari per la tassazione, ai fini Irpef, delle somme ricevute sono due:
1) soggettivo: esercizio di arte e professione per cui occorre l’apertura della partita IVA dal momento che l’attività è sistematica;
2) oggettivo: la somma di denaro deve essere ricevuta a titolo di compenso e ciò richiede che ci sia un contratto d’opera (anche verbale) per effetto del quale, a fronte di una prestazione o opera, si riceve un compenso (sinallagma).
Offerte di sostegno dagli utenti
Alla luce di quanto richiamato, le donazioni fatte dagli utenti del blog, erogate al fine di sostenere spontaneamente l’attività dello stesso, non sono equivalenti ai compensi poiché mancano i suddetti requisiti del rapporto sinallagmatico (ossia, a prestazioni corrispettive) e dell’attività professionale.
Pertanto, non ricorre alcun obbligo fiscale a fronte di dette percezioni di danaro.
Vendita di pubblicità
Mentre, per quanto riguarda gli introiti pubblicitari (esempio, Google AdSense), essi derivano comunque da un rapporto sinallagmatico sebbene al di fuori di un’attività professionale. Per essi, quindi, essendo soddisfatto il requisito oggettivo, è necessario portarli a tassazione nella propria dichiarazione dei redditi in quanto redditi diversi (art. 67 Tuir).
A tal proposito, il reddito da dichiarare è considerato al netto delle spese direttamente sostenute per la gestione del blog (es.: dominio, collaboratori, manutenzione, abbonamenti internet, ecc.).
Inoltre, deve essere emessa la fattura non imponibile IVA intestata alla società Google Ireland Ltd poiché trattasi di operazione intra-comunitaria. Sul documento fiscale deve essere indicata la dicitura “Non imponibile IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR nr. 633/72” nonché l’esatta indicazione del numero di identificativo IVA di Google (ossia IE6388047V).
E’ necessario, inoltre, l’iscrizione nel Registro VIES (degli operatori comunitari) nonché compilare i modelli Intrastat (per le operazioni comunitarie).
Obblighi IVA
E’ necessario aprire una posizione IVA (partita IVA) con il codice attività 73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari. Nel modello AA9/10 bisogna indicare l’intenzione di avviare un’attività con i Paesi comunitari.
Obblighi CCIAA
Qualora l’attività svolta soddisfa i requisiti previsti dall’art. 2082 del codice civile (ossia, attività svolta in maniera sistematica, organizzata ed economica) è obbligatorio attivare un numero di partita IVA. Questo implica l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA provinciale i cui costi si aggirano a circa 90 euro all’anno.
Obblighi INPS
Riguardo alla posizione previdenziale, trattandosi di attività commerciale (in particolare, di vendita di spazi pubblicitari) esercitata in maniera abituale e prevalente, è prevista l’iscrizione alla Gestione Speciale INPS – Commercianti.
Questo comporta il pagamento dei contributi minimi che, per il 2016, ammontano a 3.605,58 euro per redditi fino a 15.548 euro. Sul reddito eccedente si applica l’aliquota del 23,19%.
Ovviamente, questo scoraggia coloro che realizzano redditi ben al disotto di tale soglia.
Tuttavia, se sussistono altre condizioni, è possibile evitare tale obbligo rientrando nella Gestione Separata INPS (Ateco 73.11.01 – art. 2 co. 26 Legge nr. 335/95) che prevede l’applicazione dell’aliquota contributiva del 27,72% sul reddito netto (delle spese inerenti) prodotto senza alcuna contribuzione minima (come invece accade per le gestioni speciali artigiani e commercianti).