In edilizia, ai beni finiti è possibile applicare le aliquote Iva ridotte del 4% o del 10%.
Capita spesso che il proprietario di un immobile provveda ad acquistare direttamente i materiali e/o prodotti che saranno poi impiegati nei lavori di costruzione o ristrutturazione di un immobile di proprietà.
A seconda della natura dei materiali e/o prodotti nonché del tipo di intervento edile, trovano applicazione sia le aliquote Iva agevolate (4% e 10%) sia l’aliquota ordinaria (22%).
L’Agenzia Entrate, con circ. 1/1994 ha chiarito che sono beni finiti “… quei beni che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile”.
Riguardo la cessione di beni e materiali per l’edilizia, l’applicazione dell’aliquota Iva si differenzia a seconda della natura degli stessi:
- 22% per materie prime e ai semilavorati
- 4% – 10% per altre categorie di beni
Innanzitutto, è bene precisare che, in ambito edile, sono considerati beni finiti:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- sanitari da bagno;
- prodotti per impianti idrici;
- prodotti per impianti di riscaldamento (es. caldaie, termosifoni, tubazioni, ecc.);
- prodotti per impianti elettrici (es. contatori, fili elettrici, interruttori, ecc.);
- prodotti per impianti a gas (es. contatori, tubazioni, ecc.);
- scale a chiocciola e retrattili.
Di contro, sono esclusi dai beni finiti tutti quei beni che costituiscono materie prime e semilavorati, come indicato nella circ. nr. 14/1981 del Ministero delle Finanze (es. cemento, mattoni, chiodi, ferro, gesso, ecc.).
Per le prestazioni accessorie di posa in opera è prevista l’applicazione della medesima aliquota Iva relativa alle cessioni dei beni (art.12 del DPR 633/72).
Facendo riferimento alla Tabella A allegata al DPR nr. 633/72 si può delineare una breve sintesi riguardo l’applicazione, in ambito edile, delle diverse aliquote Iva.
Iva al 4% – Tabella A, parte II, nr. 24
L’aliquota Iva ridotta del 4% si applica ai beni finiti utilizzati per la costruzione di edifici economici (gruppo A della Tabella categorie catastali), senza a nulla rilevare la successiva cessione dell’immobile, che può avvenire anche con aliquota Iva diversa.
Iva al 10% – Tabella A, parte III nr. 127-sexies
L’aliquota Iva ridotta del 10% si applica alla cessione di beni forniti per la costruzione di:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- linee di trasporto metropolitane, tranviarie e ad impianto fisso;
- impianti di produzione e reti di distribuzione di calore/energia;
- impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica/eolica;
- impianti di depurazione collegati a reti fognarie;
- edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”.
Sempre nella Tabella A, parte III nr. 127-terdecies, si sottolinea che l’aliquota Iva del 10% si applica a tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio (escluse le manutenzioni straordinarie e ordinarie).
Iva al 22%
Per tutto quanto non specificato, trova applicatazione l’aliquota Iva ordinaria del 22%.
Da notare che l’applicazione delle aliquote ridotte del 4% e del 10% richiede necessariamente il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del committente, recante l’indicazione dell’utilizzo del bene.