Nella mia prima casa sto eseguendo lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica, ottenendo l’Iva agevolata al 10%. Effettuo i pagamenti con bonifico per richiedere le agevolazioni del 65%.
Inoltre, per effettuare la sostituzione degli infissi e il rifacimento dell’impianto elettrico, di quello idraulico e del riscaldamento, ho dovuto provvedere all’installazione di un nuovo pavimento.
Per i lavori relativi alla sola pavimentazione qual è l’aliquota Iva applicabile? E per quanto riguarda le detrazioni?
I lavori di ristrutturazione non qualificabili come interventi per il risparmio energetico godono della detrazione del 50% (es. rifacimento della pavimentazione) e non del 65%.
Nel caso in cui si concretizzi un contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, si prospetta il cumulo delle detrazioni:
- le spese di riqualificazione energetica (a patto che rispettino i valori di trasmittanza termica previsti dal Dm 11 marzo 2011) godono della detrazione del 65%;
- i lavori di ristrutturazione edilizia (nel limite di 96.000 euro) beneficiano della detrazione del 50% (art. 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986 e art. 1, co. 74, lett. a), c), della Legge 208/2015).
Il Dm 19 febbraio 2007 disciplina la non cumulabilità della detrazione del 55%-65% per interventi di riqualificazione energetica con altre agevolazioni previste per i medesimi interventi (es. detrazione Irpef 36%-50%).
A chiarimento, l’Agenzia Entrate circ. nr. 36/2007, appurata la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica con analoghi interventi in ambito di detrazione Irpef 36%-50%, ha determinato che il contribuente può beneficiare esclusivamente di una singola agevolazione.
La risoluzione definitiva si è concretizzata con la circ. nr. 152/2007: per gli interventi di ristrutturazione edilizia con agevolazione del 50% e contestuali lavori di riqualificazione energetica, il contribuente ha facoltà di scegliere, limitatamente a questi ultimi, l’applicazione della detrazione del 65%, a patto che:
- non abbia già beneficiato della detrazione del 50% per le medesime spese;
- l’impresa specifichi in fattura le spese relative agli interventi per il risparmio energetico.
Per quanto riguarda l’aliquota Iva, considerato che gli appalti per la manutenzione di fabbricati residenziali prevedono l’applicazione dell’Iva al 10% (art. 2, co. 11, Legge 191/2009), occorre effettuare una distinzione:
- l’acquisto della pavimentazione (a carico dell’impresa), costituendo semilavorato edile, è soggetto all’aliquota del 22% (art. 16, Dpr 633/72)
- l’appalto per la posa in opera prevede per il cliente l’applicazione dell’Iva al 10%.
In ogni caso, anche l’Iva, incidendo sul cliente finale, concorre alla detrazione fiscale del 50%.